Language of document : ECLI:EU:C:2017:497

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 giugno 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23 – Clausola attributiva di competenza – Clausola di proroga di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società – Azione di risarcimento – Responsabilità solidale dei rappresentanti di una di dette società per atti illeciti – Invocabilità della suddetta clausola da parte di tali rappresentanti»

Nella causa C‑436/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), con decisione del 7 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2016, nel procedimento

Georgios Leventis,

Nikolaos Vafeias

contro

Malcon Navigation Co. ltd.,

Brave Bulk Transport ltd.,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ellenico, da A. Magrippi e S. Charitaki, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, inizialmente da A. Rubio González, successivamente da A. Gavela Llopis, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Konstantinidis e M. Heller, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i sigg. Georgios Leventis e Nikolaos Vafeias, rappresentanti della Brave Bulk Transport ltd., una società di noleggio marittimo, da un lato, e la Malcon Navigation Co. ltd. (in prosieguo: la «Malcon Navigation»), dall’altro, in merito ad una domanda di risarcimento presentata da quest’ultima contro, solidalmente, la Brave Bulk Transport nonché i sigg. Leventis e Vafeias, domanda di risarcimento per la quale è contestata la competenza dei giudici ellenici.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        A termini del considerando 11 del regolamento Bruxelles I:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…)».

4        Al capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», l’articolo 2, contenuto nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1 così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5        L’articolo 6 di detto regolamento, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II del medesimo, prevede quanto segue:

«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1)      in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

(...)».

6        La sezione 7 del suddetto capo, intitolata «Proroga di competenza», include in particolare l’articolo 23, così redatto:

«1.      Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

(...)».

7        La sezione 9 del medesimo capo II, intitolata «Litispendenza e connessione», include, segnatamente, gli articoli 27 e 28. L’articolo 27 dispone quanto segue:

«1.      Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.      Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

8        A norma dell’articolo 28 del regolamento Bruxelles I:

«1.      Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

2.      Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.      Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

9        Gli articoli da 33 a 37 del regolamento Bruxelles I disciplinano il riconoscimento delle decisioni. L’articolo 33 di tale regolamento stabilisce il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Gli articoli 34 e 35 di detto regolamento espongono i motivi per i quali una decisione emessa in uno Stato membro può eccezionalmente non essere riconosciuta in un altro Stato membro.

10      Al riguardo, l’articolo 34 dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(...)

3)      se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4)      se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

 Diritto ellenico

11      Secondo l’articolo 71 del codice civile:

«La persona giuridica è responsabile degli atti od omissioni degli organi che la rappresentano, qualora l’atto o l’omissione avvenga nell’esercizio delle funzioni ad essi affidate e faccia sorgere un obbligo di risarcimento. Inoltre, la persona di cui trattasi è responsabile in solido».

12      Al capo 39 del summenzionato codice, intitolato «Atti illeciti», l’articolo 926, a sua volta intitolato «Danno provocato da più persone», così prevede:

«Ove un danno derivi da un atto commesso congiuntamente da più persone o qualora più persone siano parallelamente responsabili del medesimo danno, esse sono tutte solidalmente responsabili. Ciò vale anche qualora più persone abbiano agito simultaneamente o in successione e non sia possibile determinare la persona a cui sia riconducibile l’atto all’origine del danno».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      Dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che la Malcon Navigation, società avente la propria sede statutaria a Malta e la cui sede effettiva è situata ad Amarousio (Grecia), è proprietaria di una nave battente bandiera maltese, denominata Sea Pride, gestita dalla Hellenic Star Shipping Company SA, società avente sede a Panama e che dispone altresì di uffici ad Amarousio.

14      Il giudice del rinvio riferisce inoltre che la Brave Bulk Transport ha la propria sede statutaria a Malta e la sede effettiva ad Amarousio, che il sig. Leventis è membro unico del consiglio di amministrazione e rappresentante legale di tale società e che il sig. Vafeias ne è il direttore generale unico e il reale rappresentante. I sigg. Leventis e Vafeias (in prosieguo: i «rappresentanti della Brave Bulk Transport») risiedono, rispettivamente, nel Pireo e a Kifisià (Grecia).

15      Il 9 giugno 2006 la Malcon Navigation ha stipulato un contratto di noleggio con la Brave Bulk Transport, con il quale la prima ha noleggiato alla seconda la nave Sea Pride. La Brave Bulk Transport ha, successivamente, subnoleggiato detta nave al Ministero del commercio iracheno per il trasporto di un carico di frumento da Amburgo (Germania) in Iraq.

16      La nave è stata restituita con cinque mesi di ritardo rispetto al termine stabilito nel contratto di noleggio.

17      Il 17 febbraio 2007 la Malcon Navigation ha avviato un procedimento arbitrale a Londra (Regno Unito) contro la Brave Bulk Transport, al fine di ottenere un risarcimento per compensi di controstallia e nolo dovuto.

18      A sua volta, la Brave Bulk Transport ha avviato un’azione risarcitoria contro lo Stato iracheno, poiché il ritardo nella restituzione della nave alla Malcon Navigation era dovuto al ritardo da parte dello Stato iracheno nella restituzione di tale nave.

19      Il 14 novembre 2007 la Malcon Navigation e la Brave Bulk Transport hanno firmato una convenzione privata. Essa prevedeva che l’arbitraggio pendente sarebbe stato sospeso per sei mesi, che la Brave Bulk Transport avrebbe tenuto informata la Malcon Navigation dello svolgimento del procedimento avviato contro lo Stato iracheno e che, nel caso del raggiungimento di un compromesso con quest’ultimo, la Malcon Navigation avrebbe percepito almeno il 20% della somma corrisposta dallo Stato iracheno alla Brave Bulk Transport. L’articolo 10 della suddetta convenzione stabiliva che questa fosse «disciplinata dal diritto inglese» e che sarebbe rientrata nella «competenza giurisdizionale del giudice inglese» e che «qualsiasi controversia derivante da essa o relativa ad essa [sarebbe stata] di competenza esclusiva della High Court of Justice (England & Wales) [Suprema Corte (Inghilterra e Galles)]».

20      Nel mese di novembre 2008 la Malcon Navigation è venuta a conoscenza del fatto che, in data 20 maggio 2008, la Brave Bulk Transport aveva concluso una composizione amichevole con lo Stato iracheno e aveva percepito la somma prevista da tale accordo. La Malcon Navigation ha quindi proseguito il procedimento arbitrale e ottenuto, il 29 settembre 2009, un lodo arbitrale che le accordava un risarcimento.

21      La Malcon Navigation, inoltre, addebita ai rappresentanti della Brave Bulk Transport di avere privato quest’ultima dei suoi beni, in tal modo impedendo alla Malcon Navigation di conseguire il risarcimento in questione.

22      Il 22 settembre 2010 la Malcon Navigation ha adito il Polymeles Protodikeio Peiraios (Tribunale collegiale di primo grado del Pireo, Grecia) con un’azione risarcitoria contro la Brave Bulk Transport e i suoi rappresentanti sulla base degli articoli 71 e 926 del codice civile, con l’obiettivo di far valere la responsabilità solidale degli stessi per la commissione di atti illeciti. In virtù della clausola di proroga di competenza contenuta nella convenzione del 14 novembre 2007, detto giudice ha respinto la domanda relativamente alla Brave Bulk Transport. Invece, per quanto riguarda i rappresentanti di quest’ultima, lo stesso giudice ha dichiarato la propria competenza ed ha accolto la domanda nel merito.

23      L’Efeteio Peiraios (Corte d’appello del Pireo, Grecia), dinanzi al quale i rappresentanti della Brave Bulk Transport avevano interposto appello contro la decisione del Polymeles Protodikeio Peiraios (Tribunale collegiale di primo grado del Pireo), ha confermato la soluzione adottata da quest’ultimo giudice per quanto riguarda le questioni di competenza.

24      Con ricorso datato 31 luglio 2014, i rappresentanti della Brave Bulk Transport hanno proposto ricorso in cassazione dinanzi all’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia).

25      Il giudice del rinvio fa valere che i giudici di prima istanza e di appello si sono dichiarati competenti a conoscere della controversia di cui al procedimento principale rispetto ai rappresentanti della Brave Bulk Transport sulla base del rilievo che, a loro avviso, detti rappresentanti, che non erano parti nella convenzione del 14 novembre 2007, non erano vincolati alla clausola di proroga di competenza ivi contenuta.

26      In proposito il giudice del rinvio osserva, da un lato, che dall’articolo 23 del regolamento Bruxelles I nonché dalla giurisprudenza della Corte risulta che una convenzione attributiva di competenza è, in linea di principio, opponibile solo tra le parti che l’hanno stipulata, ma che, eccezionalmente, è possibile invocarla a favore o contro una parte della controversia che era un soggetto terzo al momento della sua stipula.

27      Il giudice del rinvio sottolinea dall’altro, che, in caso di pluralità di convenuti, l’articolo 6, punto 1, del succitato regolamento dispone che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta anche davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili. Orbene, tale giudice è del parere che un simile rischio sussista nell’ipotesi in cui uno dei molteplici convenuti abbia acconsentito ad una proroga di competenza.

28      Alla luce di quanto precede, detto giudice nutre dubbi circa la fondatezza della valutazione dei giudici di merito per quanto riguarda la portata della clausola attributiva di competenza contenuta nella convenzione del 14 novembre 2007.

29      Ciò premesso, l’Areios Pagos (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la clausola attributiva di competenza pattuita, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, tra due società, ossia la Malcom Navigation e la Brave Bulk Transport, e contenuta, nel caso di specie, nella scrittura privata del 14 novembre 2007 stipulata tra le stesse, ai sensi del cui articolo 10 “la presente convenzione è disciplinata dal diritto inglese, è sottoposta alla competenza giurisdizionale del giudice inglese e qualsiasi controversia derivante da essa o relativa ad essa è di competenza esclusiva della High Court of Justice (England & Wales) [Suprema Corte (Inghilterra e Galles)]”, ricomprenda, per gli atti e le omissioni degli organi che rappresentano la Brave Bulk Transport e che ne fanno sorgere la responsabilità ai sensi dell’articolo 71 del codice civile ellenico, anche le persone responsabili che hanno agito nell’esercizio delle proprie funzioni e che rispondono, ai sensi dello stesso articolo 71 in combinato disposto con l’articolo 926 del codice civile ellenico, in solido con la società come persona giuridica».

 Sulla questione pregiudiziale

30      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23 del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società possa essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di una domanda risarcitoria diretta ad far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.

31      In via preliminare occorre ricordare che, dal momento che il regolamento Bruxelles I sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale convenzione dei nuovi Stati membri, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti possano essere qualificate come equivalenti, come avviene nel caso dell’articolo 23 del regolamento Bruxelles I, che ha sostituito l’articolo 17, primo comma, di detta convenzione (v., in tale senso, sentenza del 7 luglio 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, punti 30 e 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

32      Dato che la competenza dei giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto configura, nel sistema del regolamento Bruxelles I, il principio generale, sancito all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, le norme sulla competenza che derogano a tale principio, come quelle di cui all’articolo 23 di detto regolamento, non possono dare luogo a un’interpretazione che vada al di là dei casi espressamente previsti dallo stesso regolamento (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punti 37 e 39 nonché giurisprudenza ivi citata).

33      Orbene, l’articolo 23 del regolamento Bruxelles I indica chiaramente che il suo ambito di applicazione è circoscritto ai casi in cui le parti «abbiano attribuito la competenza» a un giudice. Come risulta dal considerando 11 del succitato regolamento, è tale incontro di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell’autonomia negoziale, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi di detto regolamento (sentenze del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

34      La Corte ha altresì dichiarato che il giudice adito ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se la clausola attributiva di competenza sia stata effettivamente oggetto di pattuizione inter partes, che deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, in quanto le forme richieste dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia stato effettivamente prestato (sentenza del 7 luglio 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

35      In tal modo, una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula di tale contratto (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

36      Nel caso di specie, la clausola attributiva di competenza di cui al procedimento principale viene fatta valere non da una delle parti del contratto in cui la stessa clausola è contenuta, bensì da soggetti terzi rispetto a tale contratto.

37      Orbene, non solo i rappresentanti della Brave Bulk Transport non hanno manifestato la propria volontà di stipulare una convenzione attributiva di competenza, ma neanche la Malcon Navigation ha prestato il proprio consenso ad essere vincolata a tali persone mediante una simile convenzione.

38      Del resto, né le parti del procedimento principale né il giudice del rinvio menzionano elementi o indizi che consentano di ritenere che i rappresentanti della Brave Bulk Transport e la Malcon Navigation abbiano, in una delle forme contemplate dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento Bruxelles I, concluso una convenzione attributiva di competenza contenente una clausola di proroga di competenza, come quella di cui al procedimento principale.

39      Per quanto attiene all’articolo 6 del regolamento Bruxelles I, relativo alla competenza giurisdizionale in caso di pluralità di convenuti, occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 23 del regolamento Bruxelles I, poiché escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita all’articolo 2 di detto regolamento, sia le competenze speciali di cui agli articoli da 5 a 7 dello stesso, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

40      In particolare, stipulando una convenzione attributiva di competenza conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, le parti hanno la facoltà di derogare non solo alla competenza generale prevista all’articolo 2 del medesimo regolamento, ma anche alle competenze speciali previste agli articoli 5 e 6 dello stesso. Pertanto, il giudice adito può in linea di principio ritenersi vincolato da una clausola attributiva di competenza che deroghi alle competenze di cui ai summenzionati articoli 5 e 6 che le parti abbiano concluso conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punti 59 e 61).

41      Infine, e per rispondere ai timori espressi dal giudice del rinvio per quanto concerne il rischio eventuale di decisioni contraddittorie, va rammentato che il regolamento Bruxelles I è provvisto di diversi meccanismi intesi ad evitare siffatte situazioni.

42      Trattasi segnatamente degli articoli 27 e 28 di detto regolamento relativi, rispettivamente, alle situazioni di litispendenza e connessione, che consentono di evitare il prodursi di decisioni contraddittorie, e dell’articolo 34, punti 3 e 4, dello stesso regolamento, che consentono di porvi rimedio.

43      Alla luce dei rilievi sopra svolti, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria diretta ad far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria diretta ad far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.

Firme


*      Lingua processuale: il greco.