Language of document : ECLI:EU:T:2006:389

Causa T-304/01

Julia Abad Pérez e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea e

Commissione delle Comunità europee

«Politica agricola comune — Polizia sanitaria — Encefalopatia spongiforme bovina — Normativa in materia di protezione della salute animale e della sanità pubblica — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Nesso causale — Vizi di forma — Associazione di operatori economici — Irricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso per risarcimento danni — Interesse ad agire — Persona giuridica

(Art. 288 CE)

2.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

3.      Ricorso per risarcimento danni — Interesse ad agire — Associazione di categoria

(Art. 288 CE)

4.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti

(Art. 288, secondo comma, CE)

5.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      Nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, l’interesse ad agire di una persona giuridica dipende, più che dalle disposizioni del suo statuto relative al suo oggetto sociale, dalle reali attività da essa esercitate nonché, più in particolare, dai presunti danni da essa subiti in ragione di tali attività.

(v. punto 39)

2.      Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso. Per soddisfare tali requisiti, l’atto di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve indicare gli elementi che consentono di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui questi ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito, nonché la natura e l’entità di tale danno.

(v. punto 44)

3.      Un diritto di azione per il risarcimento dei danni ex art. 288 CE può essere riconosciuto in capo ad associazioni professionali solo qualora esse possano far valere in giudizio o un interesse proprio, distinto da quello degli associati, o un diritto al risarcimento che sia stato loro ceduto da terzi.

Non sono titolari di alcun interesse ad agire due organizzazioni professionali agricole che, da un lato, non fanno valere una cessione di diritti o un esplicito mandato che le autorizzi a presentare una domanda di risarcimento dei danni subiti dai loro associati e che, dall’altro, precisano che non mirano ad ottenere un risarcimento pecuniario, bensì che il danno da esse subito è costituito dalla somma di tutti i danni sofferti dai loro affiliati e dal danno morale subito da esse organizzazioni in quanto tali, giacché tale presunto danno morale personalmente sofferto dalle dette associazioni non è suffragato da alcun elemento.

(v. punti 52-54)

4.      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per il comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di un insieme di presupposti, vale a dire: l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato ed il danno lamentato.

Per quanto riguarda il primo presupposto, è necessario che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Quanto al presupposto relativo al fatto che la violazione dev’essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione comunitaria interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora l’istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per constatare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

Quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario verificare gli altri presupposti.

(v. punti 97-99)

5.      La presenza di un nesso di causalità ex art. 288, secondo comma, CE viene ammessa quando esiste un rapporto diretto e certo di causa ed effetto fra l’illecito commesso dall’istituzione di cui trattasi e il danno lamentato, spettando ai ricorrenti fornire la prova di tale nesso.

Quando le asserite illiceità consistono in presunte omissioni delle istituzioni comunitarie, tali omissioni possono essere considerate come una causa certa e diretta dei danni lamentati solo qualora sia dimostrato che, se le dette istituzioni avessero adottato le misure la cui mancata adozione è loro addebitata dal ricorrente, il detto danno verosimilmente non si sarebbe prodotto. Azioni e omissioni delle autorità nazionali e degli operatori privati non consentono, peraltro, di constatare che sussiste un nesso di causalità diretto tra le presunte illiceità delle istituzioni comunitarie e il danno lamentato.

(v. punti 101-102, 108-109, 131, 137, 152, 156)