Language of document : ECLI:EU:C:2015:271

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 23 aprile 2015 (1)

Causa C‑110/14

Horațiu Ovidiu Costea

contro

SC Volksbank România SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea (Romania)]

«Tutela dei consumatori – Nozione di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE – Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato – Credito garantito da un immobile di proprietà dello studio legale del mutuatario – Incidenza delle conoscenze e della professione sulla qualità di consumatore – Determinazione dello scopo del credito – Contratti con duplice scopo ai sensi del considerando 17 della direttiva 2011/83/UE – Incidenza del contratto accessorio sul contratto principale»





1.        La presente questione pregiudiziale, sollevata dalla Judecătoria Oradea (Romania), offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla nozione di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva») (2), secondo cui il «consumatore» è qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

2.        Sebbene il concetto di consumatore sia stato oggetto di interpretazione giurisprudenziale in vari ambiti del diritto dell’Unione, tale nozione non è ancora stata sviluppata esaustivamente dalla giurisprudenza nel contesto specifico della direttiva (3), la cui interpretazione viene richiesta nella presente causa. In particolare, il caso di specie presenta la particolarità di mettere in discussione la qualità di consumatore di un professionista del diritto in relazione a un contratto di credito, garantito da un bene immobile di proprietà del suo studio legale individuale. Si pone quindi la questione, da un lato, dell’incidenza delle specifiche competenze e conoscenze di una persona nella sua qualità di consumatore e, dall’altro, dell’influenza del suo ruolo in un contratto accessorio di garanzia sulla sua qualità di consumatore in un contratto principale di credito.

I –    Ambito normativo

A –    Il diritto dell’Unione

3.        I considerando quinto, decimo e sedicesimo della direttiva sono così formulati:

«considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro, i contratti relativi alla vendita di beni o all’offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro;

(…)

considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società;

(…)

considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; considerando che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi».

4.        Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva è volta a «ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

5.        L’articolo 2 della direttiva contiene le definizioni delle nozioni di consumatore e di professionista. Secondo tale disposizione, «[a]i fini della presente direttiva si intende per:

(…)

b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c)      “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

B –    Il diritto rumeno

6.        L’articolo 2 della legge n. 193/2000, sulle clausole abusive nei contratti tra commercianti e consumatori (Legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori), nella versione in vigore alla data della conclusione del contratto di credito oggetto del procedimento principale, era così formulato:

«1.      Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica o gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce per fini che non rientrano nel quadro dalla sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale.

2.      Per “commerciante” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale, nonché chiunque altro agisca al medesimo scopo, a nome e per conto di tale persona».

II –  Controversia principale e questione pregiudiziale

7.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un procedimento civile tra il sig. Costea, ricorrente, e la SC Volksbank România SA (in prosieguo: la «Volksbank»), convenuta, vertente su un’azione declaratoria dinanzi al Judecătoria Oradea, giudice civile di primo grado.

8.        Il sig. Costea, ricorrente, è un avvocato in attività che opera nell’ambito del diritto commerciale. Nel 2008 il sig. Costea ha concluso un contratto di credito con la Volksbank (in prosieguo: il «contratto controverso»). Secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, detto contratto è stato sottoscritto anche dallo studio legale individuale «Costea Ovidiu», in qualità di garante ipotecario. Infatti, alla stessa data del contratto di credito è stato parimenti concluso un contratto per mezzo del quale lo studio legale individuale «Costea Ovidiu», in qualità di proprietario dell’immobile, ha concordato con la Volksbank la garanzia del rimborso del credito sopra menzionato (in prosieguo: il «contratto di garanzia»). A tale scopo lo studio legale «Costea Ovidiu» era rappresentato dal sig. Costea. Proprio tale circostanza ha consentito alla banca convenuta di venire a conoscenza della professione del mutuatario.

9.        Il 24 maggio 2013 il sig. Costea ha proposto la domanda oggetto del procedimento principale contro la Volksbank, chiedendo che fosse dichiarato il carattere abusivo della clausola relativa alla commissione di rischio, riportata al punto 5, lettera a), del contratto di credito (4), e che gli fossero restituiti gli importi riscossi dalla banca a tale titolo. Il sig. Costea fonda i suoi argomenti sulla propria qualità di consumatore, facendo valere le disposizioni della legge n. 193/2000, che traspone nel diritto rumeno la direttiva. In particolare, il sig. Costea afferma che la clausola relativa alla commissione di rischio non era stata negoziata, bensì imposta unilateralmente dalla banca. Da ciò deduce il carattere abusivo della clausola, sostenendo, inoltre, che la garanzia ipotecaria che assisteva il credito aveva eliminato tale rischio. Nella decisione di rinvio non sono esaminati né il contenuto della clausola né il suo eventuale carattere abusivo (5).

10.      Ritenendo che l’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva fosse necessaria per risolvere la controversia principale, la Judecătoria Oradea ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato, relativamente alla definizione della nozione di “consumatore”, nel senso che include, o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito quando lo scopo del credito non sia specificato e dal contratto risulti esplicitamente come garante ipotecario lo studio legale della stessa persona fisica».

11.      Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Volksbank, i governi rumeno, italiano e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea. All’udienza, tenutasi il 28 gennaio 2015, le parti sono state invitate a concentrare le loro osservazioni sull’incidenza del contratto accessorio di garanzia sulla qualità di consumatore e sull’utilità, nella presente causa, delle indicazioni relative ai contratti con duplice scopo contenute nel considerando 17 della direttiva 2011/83/UE (6). Hanno presentato osservazioni orali il sig. Costea, il governo rumeno e la Commissione europea.

III –  Osservazioni preliminari

12.      In via preliminare va evidenziato che, mentre nella decisione di rinvio il giudice nazionale rileva che lo scopo del credito non è specificato nel testo del contratto, sia il governo rumeno che la Commissione hanno sottolineato nelle loro osservazioni scritte che il contratto controverso contiene una clausola diretta a identificarne l’oggetto, secondo la quale il credito è stato concesso a «copertura delle spese personali correnti». Tale circostanza non è contestata dalla Volksbank ed è stata confermata in udienza dal sig. Costea.

13.      A tal riguardo, e sebbene il giudice nazionale sollevi la sua questione in riferimento a una situazione in cui non è specificato lo scopo del credito, ritengo che la discordanza tra la decisione di rinvio pregiudiziale e le osservazioni presentate dinanzi alla Corte non osti a che quest’ultima fornisca una risposta utile alla questione sollevata.

14.      Infatti, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (7).

15.      Inoltre, per quanto riguarda, segnatamente, asserite lacune ed errori di fatto contenuti nell’ordinanza di rinvio, non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (8).

16.      Nella presente causa, la questione pregiudiziale viene sollevata nel contesto di una specifica controversia la cui risoluzione dipende dall’interpretazione della nozione di consumatore ai sensi della direttiva. Inoltre, la decisione di rinvio fornisce elementi sufficienti affinché la Corte possa rispondere in modo utile al giudice nazionale.

IV –  Analisi

17.      Alla luce dei vari elementi rilevanti per poter fornire una risposta utile alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, sui quali si sono concentrate anche le osservazioni delle parti, nella mia analisi esaminerò la nozione di consumatore di cui alla direttiva, nonché l’incidenza su tale nozione di altri elementi, quali il riferimento ai contratti con duplice scopo contenuto nella direttiva 2011/83 e il rapporto tra il contratto principale (il contratto di credito) e il contratto di garanzia.

A –    La nozione di consumatore nella direttiva

18.      La nozione di consumatore appare trasversalmente in molteplici ambiti del diritto dell’Unione, al di là degli specifici strumenti per il ravvicinamento delle legislazioni dirette alla tutela dei consumatori, quali l’ambito del diritto della concorrenza (9), della cooperazione giudiziaria civile (10), della politica comune dell’agricoltura e della pesca (11) nonché altri ambiti nei quali sono state adottate misure di ravvicinamento delle legislazioni (12). A tal riguardo, neppure i molteplici strumenti di diritto derivato per la tutela dei consumatori offrono una nozione univoca del concetto di consumatore (13). Si tratta di una nozione presente in molti ambiti dell’attività normativa dell’Unione, i cui contorni esatti non sono però definiti dal diritto primario (14) e la cui efficacia come categoria per identificare determinati soggetti non è monolitica, bensì diversa in ognuno degli strumenti di diritto derivato pertinenti. Infatti, la nozione di consumatore non è configurata in modo uniforme in tutti gli strumenti, che appartengono ad ambiti giuridici diversi e hanno finalità diverse: si tratta di una nozione operativa e dinamica, che va definita con riferimento al contenuto dell’atto normativo in questione (15).

19.      Nella presente causa la Corte è chiamata ad interpretare la nozione di consumatore nel contesto della direttiva 93/13. A tal fine, è chiaro che il punto di partenza deve essere il tenore letterale dell’articolo 2, lettera b), della direttiva, che precisa la definizione di consumatore.

20.      Da tale disposizione emerge la rilevanza, tanto per la definizione di consumatore quanto per quella di professionista, dell’ambito in cui agisce l’interessato. Infatti, l’articolo 2, lettera b), della direttiva stabilisce che il consumatore è «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Per contro, secondo l’articolo 2, lettera c), il professionista è «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale (…)».

21.      A tale proposito, la giurisprudenza della Corte ha sottolineato che la contrapposizione tra le nozioni di professionista e di consumatore non opera in modo perfettamente simmetrico (non tutte le persone che non possono essere considerate professionisti sono consumatori), poiché, in particolare, le persone giuridiche non possono essere considerate consumatori ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (16). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il sig. Costea abbia concluso il contratto di credito in quanto persona fisica, e non in qualità di rappresentante del suo studio legale.

22.      I dubbi sulla qualità di consumatore del sig. Costea da cui trae origine la questione pregiudiziale derivano dal fatto che egli esercita la professione di avvocato. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte e orali, ad eccezione della Volksbank, ritengono che la professione esercitata da una persona fisica sia irrilevante per valutare se tale persona possa essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva. Per contro, la Volksbank afferma che, per ritenere che una persona sia un consumatore, oltre a stabilire se sia soddisfatto il criterio oggettivo risultante del tenore letterale dell’articolo 2, lettera b), della direttiva, si dovrebbe fare riferimento a un criterio soggettivo legato allo scopo della direttiva di tutelare il consumatore in quanto parte debole che generalmente non conosce le norme giuridiche. Pertanto, secondo la Volksbank, la presunzione secondo cui il consumatore si trova in una posizione sfavorevole potrebbe essere confutata ove risulti che egli dispone di esperienza e di informazioni sufficienti per autotutelarsi.

23.      Tenuto conto del tenore letterale della definizione di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva, interpretato sistematicamente con le altre disposizioni della medesima direttiva, e alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale della nozione di consumatore in altri strumenti di diritto dell’Unione, ritengo che l’argomento della Volksbank non possa essere accolto.

24.      Infatti, l’elemento fondamentale della nozione di consumatore, quale definita nella suddetta direttiva, è un elemento chiaramente delimitabile: la posizione del contraente nel negozio giuridico in questione. A tale proposito, come evidenziato nella sentenza Asbeek Brusse e de Man Garabito, si deve tenere presente che «è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica» (17).

25.      L’importanza dell’ambito di attività in cui si colloca l’operazione considerata, in quanto elemento determinante della qualità di consumatore, trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte relativa ad altri strumenti in materia di protezione dei consumatori che contengono definizioni della nozione di consumatore analoghe a quella di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva. Per esempio, nella sentenza Di Pinto (18), interpretando la nozione di consumatore nell’ambito della direttiva 85/577 (19), la Corte ha sottolineato che il criterio per l’applicazione della tutela risiedeva proprio nel nesso che univa le operazioni che costituivano lo scopo delle visite a domicilio ricevute dai commercianti – che erano finalizzate alla stipulazione di contratti di pubblicità relativi alla vendita delle loro aziende – all’attività professionale del commerciante, di modo che quest’ultimo aveva diritto all’applicazione della direttiva solo se l’operazione alla quale si riferiva la visita a domicilio esulava dall’ambito delle sue attività professionali (20).

26.      Pertanto, il tenore letterale della direttiva e la giurisprudenza che ha interpretato sia tale strumento che la direttiva 85/577 sembrano propendere per una nozione di consumatore al contempo oggettiva e funzionale: non si tratta quindi, in riferimento a una determinata persona, di una categoria consustanziale e immutabile (21), bensì, al contrario, di una qualità valutabile in funzione della posizione in cui si trova una persona in relazione a uno specifico negozio giuridico o ad una specifica operazione, tra i tanti che essa può effettuare nella sua vita quotidiana. Come ha rilevato l’avvocato generale Mischo nella causa Di Pinto in riferimento alla nozione di consumatore nell’ambito dell’articolo 2 della direttiva 85/577, le persone contemplate da tale disposizione sono definite «non in abstracto, ma a seconda di quello che esse fanno in concreto», cosicché la stessa persona può essere talvolta consumatore e talaltra professionista (22).

27.      Tale concezione del consumatore in quanto attore di un determinato negozio giuridico, nella quale sono compresi al contempo e a seconda dei casi elementi sia oggettivi che funzionali, è confermata anche nell’ambito della Convenzione di Bruxelles, ambito in cui la nozione di consumatore è stata parimenti oggetto di interpretazione da parte della Corte, anche se, come si vedrà, l’analogia deve essere modulata nell’interpretazione della direttiva tenendo conto dei diversi obiettivi delle due normative. Così, nella sentenza Benincasa (23) la Corte ha dichiarato che, al fine di stabilire lo status di consumatore di una persona, «occorre riferirsi al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona. (…) [U]n solo e medesimo soggetto può essere considerato un consumatore nell’ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell’ambito di altre» (24).

28.      In definitiva, ci troviamo di fronte a una nozione oggettiva e funzionale, la cui esistenza dipende da un unico criterio: la collocazione del negozio giuridico in questione nell’ambito di attività estranee all’esercizio della professione. Infatti, come rilevato dal governo rumeno, la direttiva non prevede nessun altro criterio per determinare lo status di consumatore. Si tratta, inoltre, di una nozione che viene definita in modo situazionale, vale a dire in relazione ad una particolare operazione giuridica (25). Pertanto, a nessuno può essere negata, a motivo delle sue conoscenze generali o della sua professione, la possibilità di trovarsi nella posizione di consumatore in relazione ad un contratto che si collochi al di fuori della sua attività professionale, e si dovrebbe invece fare riferimento esclusivamente alla sua posizione nell’ambito di una concreta operazione giuridica.

29.      Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti della Volksbank fondati sulla ratio della direttiva, nell’ambito dei quali vengono richiamati, in particolare, vari considerando di tale direttiva (26). In base a una visione sistematica della direttiva, è vero che le nozioni di condizione di vulnerabilità e inferiorità, per quanto riguarda sia la capacità di negoziazione che il livello di informazione, costituiscono la ragion d’essere della direttiva stessa, poiché si parte da una situazione in cui il consumatore aderisce a condizioni già stabilite dal professionista senza poter influire sul loro contenuto (27). Tuttavia, tali idee di vulnerabilità e inferiorità, soggiacenti in generale a tutte le norme sulla tutela dei consumatori a livello dell’Unione (28), non si sono concretizzate nella regolamentazione della nozione di consumatore in quanto condizioni necessarie attraverso la loro definizione nel diritto positivo. Invero, né la definizione di consumatore né alcun’altra disposizione della direttiva subordinano l’esistenza della qualità di consumatore in una fattispecie concreta alla mancanza di conoscenze, alla disinformazione o ad un’effettiva posizione di inferiorità.

30.      Infatti, l’effetto utile della direttiva risulterebbe compromesso se si potesse contestare in ogni singolo caso la qualità di consumatore in base ad elementi relativi all’esperienza, agli studi, alla professione o perfino all’intelligenza del consumatore. In particolare, gli avvocati (o le persone laureate in giurisprudenza, così come altri professionisti) verrebbero privati di tutela in molteplici aspetti delle loro attività private. Come rilevato dal governo rumeno, quand’anche il livello di conoscenze dell’interessato fosse paragonabile a quello del mutuante, ciò non toglie che il suo potere contrattuale sia lo stesso di qualsiasi altra persona fisica di fronte al professionista.

31.      È vero che la Corte, nella causa Šiba (29), ha considerato che «[g]li avvocati dispongono (…) di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono» (30). Tuttavia, tali considerazioni erano riferite a una situazione in cui l’avvocato in questione «nel quadro della sua attività professionale fornisca a titolo oneroso un servizio di assistenza legale a favore di una persona fisica che agisce per fini privati» e sia, pertanto, un professionista ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva (31).

32.      Inoltre, un’interpretazione come quella proposta dalla Volksbank condurrebbe a negare la qualità di consumatore a tutte le persone che si siano avvalse di assistenza legale o comunque professionale ai fini della conclusione del contratto (32).

33.      D’altro canto, l’incidenza delle conoscenze o della specifica situazione della persona in questione è stata esclusa dalla Corte in ambiti diversi da quelli della direttiva quando non sussisteva il requisito oggettivo dell’attività estranea alla professione dell’interessato. Ciò è accaduto in relazione alla direttiva 85/577, riguardo alla quale la sentenza Di Pinto dimostra che, se la persona agisce nel quadro della sua attività professionale, un’effettiva mancanza di conoscenze nel caso concreto non ne fa venir meno la qualità di professionista (33).

34.      In conclusione, ritengo che la nozione di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretata nel senso che include una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli un contratto di credito con una banca, nel cui ambito sia peraltro indicato a titolo di garanzia ipotecaria un immobile appartenente al suo studio legale individuale, se dagli elementi di prova di cui dispone il giudice nazionale risulta che detta persona abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale.

B –    La nozione di consumatore in relazione ai contratti con duplice scopo

35.      Oltre alle suesposte considerazioni, ritengo che, per rispondere alla presente questione pregiudiziale, possa essere utile esaminare i cosiddetti «contratti con duplice scopo», segnatamente in quanto detta questione fa espressamente riferimento ad un contratto in cui non è specificato lo scopo del credito.

36.      A tale proposito, sia il governo rumeno che quello dei Paesi Bassi hanno segnalato l’utilità della sentenza Gruber al fine di stabilire se nel caso di specie il sig. Costea rivesta la qualità di consumatore (34). La Commissione europea, dal suo canto, ha sottolineato, tanto nelle osservazioni scritte quanto in udienza, l’importanza del considerando 17 della direttiva 2011/83. Sia detto considerando che la sentenza Gruber fanno riferimento, in ambiti diversi, ai contratti con duplice scopo.

37.      I criteri elaborati nella sentenza Gruber per stabilire se un contratto rientri nell’ambito personale o in quello professionale sono diversi da quelli previsti dalla direttiva 2011/83. Come si vedrà, ritengo che il criterio della direttiva 2011/83 sia quello pertinente nelle circostanze della presente causa.

38.      Nella sentenza Gruber (35) la Corte si è orientata verso un’interpretazione restrittiva della nozione di consumatore nei casi concernenti contratti con duplice scopo. L’interpretazione in questione privilegia il criterio della marginalità: l’interessato non può far valere le specifiche regole di competenza relative ai consumatori contenute nella Convenzione di Bruxelles, «a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale» (36). La Corte ha inoltre stabilito, in tale contesto, che l’onere della prova incombe al soggetto che intende invocare gli articoli da 13 a 15 della Convenzione (37).

39.      Con un tenore ben diverso, il considerando 17 della direttiva 2011/83 opta per un criterio basato sull’oggetto predominante: «nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore».

40.      Pertanto, mentre per collocare un contratto nell’ambito personale secondo il criterio della marginalità di cui alla sentenza Gruber occorre che l’uso professionale sia così tenue da poter essere considerato insignificante, la direttiva 2011/83 opta per una soluzione più equilibrata, attraverso il criterio dell’oggetto predominante nel contesto generale del contratto.

41.      Come rilevato dalla Commissione europea in udienza, la giurisprudenza Gruber deve essere applicata con cautela nell’ambito dell’interpretazione della direttiva. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte che interpreta la nozione di consumatore, sia nell’ambito dell’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles che in quello dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, emerge un criterio restrittivo, che indubbiamente tiene conto del fatto che tali disposizioni contengono deroghe alla regola generale di competenza basata sul domicilio del convenuto e devono, pertanto, essere interpretate restrittivamente (38). Pertanto, l’applicazione restrittiva della nozione di consumatore nei contratti con duplice scopo non sembra automaticamente trasponibile per analogia all’ambito delle specifiche normative a tutela dei consumatori, quale la direttiva (39).

42.      Inoltre, la differenza tra il criterio del considerando 17 della direttiva 2011/83 e quello adottato nella sentenza Gruber non è casuale. Infatti, durante i negoziati su questa direttiva, il Parlamento europeo aveva introdotto un emendamento che proponeva espressamente di modificare la definizione di consumatore estendendola a «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che essenzialmente non rientrano nel quadro della sua attività professionale» (40). Durante i negoziati successivi il Parlamento europeo ha accettato di mantenere la definizione di consumatore, eliminando l’avverbio «essenzialmente», a condizione che nel considerando diretto a chiarire tale definizione, originariamente basato sulla sentenza Gruber (41), il termine «marginale» fosse sostituito con «predominante» (42).

43.      In definitiva, tenuto conto sia delle diverse funzioni della nozione di consumatore nei diversi atti normativi sia di quanto risulta dai lavori preparatori, ritengo che il considerando 17 della direttiva 2011/83 sancisca il criterio dell’oggetto predominante nel contesto generale del contratto.

44.      Per quanto riguarda la presente causa, propendo a ritenere, al pari del governo rumeno e della Commissione, che si debba fare ricorso al chiarimento fornito dal considerando 17 della direttiva 2011/83 anche per interpretare la nozione di consumatore nell’ambito della direttiva. In effetti, tale conclusione appare giustificata se si tiene conto dello scopo comune e del collegamento esplicito tra i due strumenti. Infatti, la direttiva 2011/83 è un atto di modifica della direttiva (43). Inoltre, il tenore letterale della nozione di consumatore in questi due atti è quasi identico e l’unica differenza consiste nel fatto che, mentre la direttiva fa riferimento esclusivamente all’«attività professionale», la direttiva 2011/83 si riferisce all’«attività commerciale, industriale, artigianale o professionale».

45.      Pertanto, per stabilire se una persona possa essere considerata un consumatore ai sensi della direttiva in circostanze nelle quali sussistono indizi nel senso che il contratto in questione persegue un duplice scopo, ovvero non risulti chiaramente se detto contratto sia stato concluso per uno scopo soltanto, personale o professionale, il criterio dell’oggetto predominante offre uno strumento per stabilire, attraverso l’esame di tutte le circostanze del contratto – al di là del criterio puramente quantitativo – (44) e la valutazione dei mezzi di prova oggettivi di cui dispone il giudice nazionale, in quale misura gli scopi professionali o non professionali siano predominanti nel caso concreto.

46.      Sebbene tanto la Commissione europea quanto il sig. Costea abbiano affermato in udienza che l’esposizione dei fatti fornita dal giudice nazionale non apporta alcun elemento nel senso che il contratto in questione ha un duplice scopo, spetta al giudice del rinvio accertare lo scopo del credito attraverso gli elementi di prova di cui dispone, tra i quali rientrano, indubbiamente, le indicazioni contenute nel contratto stesso, il cui contenuto è senz’altro idoneo a fondare la presunzione che si tratti di un credito destinato a scopi personali.

47.      In conclusione, sono del parere che, qualora il giudice nazionale ritenga che non sia chiaro se un contratto è stato concluso per un solo scopo, personale o professionale, il contraente in questione debba essere considerato un consumatore se l’oggetto professionale non è predominante nel contesto generale del contratto, tenuto conto di tutte le circostanze e della valutazione dei mezzi di prova oggettivi disponibili, il cui apprezzamento spetta al giudice nazionale medesimo.

C –    Il rapporto tra il contratto principale e il contratto accessorio

48.      Infine, resta da risolvere la questione dell’eventuale incidenza sulla qualificazione del sig. Costea come consumatore del fatto che il contratto principale è stato garantito con un immobile destinato all’attività professionale del mutuatario.

49.      A tal riguardo, sia le osservazioni presentate dal governo rumeno che quelle della Commissione insistono sul fatto che il contratto di garanzia non influirebbe sul contratto di credito. Le suddette parti hanno sottolineato, così come ha fatto il sig. Costea in udienza, la qualità di terzo dello studio legale individuale «Costea Ovidiu» rispetto al contratto di credito, rilevando che la mera circostanza che un immobile di proprietà di detto studio legale individuale costituisca la garanzia del contratto di credito non significa che tale studio legale diventi una delle parti del contratto di credito.

50.      Analogamente a quanto osservato dinanzi alla Corte, ritengo che sussistano due rapporti giuridici distinti: da una parte, quello tra il sig. Costea, in quanto persona fisica, in qualità di mutuatario, e la banca, e, dall’altro, quello tra lo studio legale individuale «Costea Ovidiu», in quanto garante ipotecario e la banca. I due rapporti giuridici devono essere considerati indipendentemente l’uno dall’altro, di modo che il secondo – che peraltro ha carattere accessorio – non influisce sulla natura del primo.

51.      A tale proposito, la giurisprudenza della Corte offre alcune indicazioni sul rapporto tra i contratti che possono essere considerati accessori e i rispettivi contratti principali, sia nell’ambito della direttiva 85/577 che in quello del regolamento n. 44/2001. Riguardo alla prima, nella sentenza Dietzinger (45) la Corte ha dichiarato che, tenuto conto del carattere accessorio dei contratti di garanzia, l’articolo 2, primo trattino, della direttiva 85/577, che contiene la definizione di consumatore, «va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell’ambito di un’attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un’altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell’ambito della propria attività professionale» (46). La Corte si è pronunciata nello stesso senso interpretando l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 nella sentenza Česká spořitelna (47), in cui ha concluso che detta disposizione «deve essere interpretat[a] nel senso che una persona fisica che abbia stretti vincoli professionali con una società, quali la gerenza o una partecipazione di maggioranza in essa, non può essere considerata consumatore ai sensi di tale disposizione qualora avalli una cambiale emessa per garantire le obbligazioni incombenti a detta società in base a un contratto relativo alla concessione di un finanziamento» (48).

52.      Tuttavia, nel caso di specie ricorre l’ipotesi inversa. Infatti, l’eventuale aspetto professionale è ravvisabile solo in relazione al contratto accessorio, nella misura in cui il sig. Costea ha stipulato il contratto di garanzia in qualità di rappresentante del suo studio legale individuale. Pertanto, diversamente dalle cause Dietzinger e Česká spořitelna, nella presente causa non si pone il problema dell’applicazione della massima accessorium sequitur principale, nel senso che gli effetti del contratto accessorio debbano seguire la sorte del contratto principale, bensì occorre prendere in considerazione la specificità di ciascuno di tali rapporti giuridici onde determinare le diverse funzioni svolte nel loro contesto da una stessa persona. Infatti, ciò che rileva nel caso di specie non è accertare lo status del sig. Costea di rappresentante legale nel contratto di garanzia, quale contratto accessorio, bensì chiarire quale sia la sua posizione nel contratto di credito, che costituisce il contratto principale.

53.      Pertanto, il fatto che il sig. Costea abbia concluso il contratto di garanzia in qualità di rappresentante dello studio legale non influisce negativamente sulla sua qualità di consumatore in relazione al contratto di credito principale. Al contrario, conformemente alla giurisprudenza citata, si potrebbe addirittura controbattere che il contratto di garanzia accessorio fosse influenzato dal contratto principale (49).

54.      Alla luce di quanto sopra, ritengo che il ruolo svolto da una persona fisica, in quanto rappresentante legale del suo studio legale individuale, nella conclusione di un contratto accessorio di garanzia non influisca sulla sua qualità di consumatore in relazione a un contratto principale di credito.

V –     Conclusione

55.      In base ai motivi esposti, propongo alla Corte di statuire quanto segue in risposta alla questione pregiudiziale sollevata dalla Judecătoria Oradea:

«La nozione di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che include una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli un contratto di credito con una banca, nel cui ambito sia peraltro indicato a titolo di garanzia ipotecaria un immobile appartenente al suo studio legale individuale, se dagli elementi di prova di cui dispone il giudice nazionale risulta che detta persona abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale.

Qualora il giudice nazionale ritenga che non sia chiaro se un contratto è stato concluso per uno scopo soltanto, personale o professionale, il contraente in questione deve essere considerato un consumatore se l’oggetto professionale non è predominante nel contesto generale del contratto, tenuto conto di tutte le circostanze e della valutazione dei mezzi di prova oggettivi disponibili, il cui apprezzamento spetta al giudice nazionale medesimo.

Il ruolo svolto da una persona fisica, in quanto rappresentante legale del suo studio legale individuale, nella conclusione di un contratto accessorio di garanzia non influisce sulla sua qualità di consumatore in relazione a un contratto principale di credito».


1 –      Lingua originale: lo spagnolo.


2 –      GU L 95, pag. 29.


3 –      La Corte ha interpretato tale nozione in relazione alla menzionata direttiva nella sentenza Cape e Idealservice MN RE (C‑541/99 e C‑542/99, EU:C:2001:625).


4 –      Dai documenti del fascicolo risulta che si tratta di una clausola contenuta nella sezione del contratto relativa alle «condizioni particolari» e intitolata «Commissione di rischio»; quest’ultima corrisponde allo 0,22% del saldo creditorio e deve essere versata mensilmente alle date di scadenza per l’intera durata del contratto.


5 –      La prassi della Volksbank di includere clausole relative alla commissione di rischio nei contratti di credito ha dato luogo a vari procedimenti dinanzi alla Corte. Nella sentenza SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443) la Corte ha dichiarato che la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66), deve essere interpretata nel senso che non osta a che una misura nazionale (in quel caso il decreto legge urgente del governo n. 50/2010, Monitorul Oficial al României, parte I, n. 389, dell’11 giugno 2010) volta a trasporre tale direttiva includa nella sua sfera di applicazione ratione materiae contratti di credito che hanno ad oggetto la concessione di un credito garantito da un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. I giudici rumeni hanno sollevato questioni pregiudiziali in altri cinque procedimenti che, tuttavia, sono stati successivamente cancellati dal ruolo in seguito al ritiro della questione pregiudiziale [ordinanze SC Volksbank România (C‑47/11, EU:C:2012:572); SC Volksbank România (C‑571/11, EU:C:2012:726); SC Volksbank România (C‑108/12, EU:C:2013:658), SC Volksbank România (C‑123/12, EU:C:2013:460), nonché SC Volksbank Romänia (C‑236/12, EU:C:2014:241)]. Nella sentenza Matei (C‑143/13, EU:C:2015:127) la Corte ha avuto occasione di interpretare l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in riferimento a talune clausole contenute in contratti di credito conclusi tra professionisti e consumatori che prevedono una «commissione di rischio».


6 –      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).


7 –      V., tra molte altre, sentenza Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


8 –      V., ad esempio, sentenze Traum (C‑492/13, EU:C:2014:2267, punto 19), e PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 40).


9 –      Articoli 102, lettera b), TFUE e 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE.


10 –      Articolo 13 della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; testo consolidato in GU 1998, C 27, pag. 1), e articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


11 –      Articoli 39, paragrafo 1, lettera c), TFUE e 40, paragrafo 2, TFUE.


12 –      V., ad esempio, direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).


13 –      Tuttavia, la nozione di consumatore è definita in maniera analoga, sebbene non identica, in strumenti quali le direttive 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), e 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19) – abrogate dalla direttiva 2011/83 –, nonché nelle direttive 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59) e 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149, pag. 22). Quest’ultima utilizza anche la nozione di «consumatore medio», che, secondo l’interpretazione della Corte, «è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (…)», (considerando 18). Per un confronto tra le nozioni di consumatore nei diversi strumenti, v. Ebers, M., «The notion of “consumer”», in Consumer Law Compendium, www.eu-consumer-law.org.


14 –      Sulle diverse funzioni della nozione di consumatore, e sul senso ampio che occorre darle conformemente alla sua funzione in alcune disposizioni del Trattato, v. Mortelmans, K., e Watson, S., «The Notion of Consumer in Community Law: A Lottery?», in Lonbay, J. (ed.), Enhancing the Legal Position of the European Consumer, BIICL, 1996, pagg. da 36 a 57.


15 –      Tenreiro, M., «Un code de la consommation ou un code autour du consommateur? Quelques réflexions critiques sur la codification et la notion du consommateur», in Krämer, L., Micklitz, H.-W., e Tonner, K., (ed.), Law and diffuse Interests in the European Legal Order. Liber amicorum Norbert Reich, pag. 349.


16 –      Sentenza Cape e Idealservice MN RE (C‑541/99 e C‑542/99, EU:C:2001:625, punto 16).


17 –      C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 30.


18 –      C‑361/89, EU:C:1991:118.


19 –      All’articolo 2, tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2011/83, definiva il «consumatore» come «la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale».


20 –      Sentenza Di Pinto (C‑361/89, EU:C:1991:118, punto 15).


21 –      Così l’avvocato generale Jacobs nelle conclusioni per la causa Gruber (C 464/01, EU:C:2004:529, paragrafo 34): «Non esiste uno status personale di consumatore o di non consumatore; ciò che conta è la qualità in cui il cliente ha agito allorché ha concluso un determinato contratto».


22 –      Conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa Di Pinto (C‑361/89, EU:C:1990:462, paragrafo 19). In detta causa, l’avvocato generale ha proposto di riconoscere la qualità di consumatore ai commercianti che ricevono visite finalizzate all’alienazione della loro azienda commerciale. La Corte non ha condiviso tale orientamento.


23 –      C‑269/95, EU:C:1997:337.


24 –      Ibidem, punto 16. In definitiva, la Corte ha dichiarato che «un attore il quale ha stipulato un contratto per l’esercizio di un’attività professionale non attuale, ma futura, non può essere considerato un consumatore» (punto 19). Nello stesso senso si era pronunciato l’avvocato generale, rilevando che «(…) appunto l’attività in questione – e non, insisto, la preesistente situazione personale del soggetto – costituisce l’elemento preso in considerazione dall’[articolo] 13 della Convenzione di Bruxelles al fine di istituire una disciplina specifica in materia di competenza giurisdizionale per determinati contratti» (conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer del 20 febbraio 1997, paragrafo 49).


25 –      Denkinger, F., Der Verbraucherbegriff, De Gruyter Recht, Berlino, 2007, pagg. 287 e segg.


26 –      In particolare, i considerando da 4 a 6, da 8 a 10, 12, 16 e 24.


27 –      Sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 31), e Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).


28 –      V., in tal senso, il «Programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore» del 1975 (GU C 92, pag. 1) e la risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981 riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (GU C 133, pag. 1).


29 –      C‑537/13, EU:C:2015:14.


30 –      Ibidem, punto 23.


31 –      Ibidem, punto 24.


32 –      A tal riguardo si deve ricordare che la Corte ha dichiarato, nella sentenza Rampion e Godard (C‑429/05, EU:C:2007:575, punto 65), che il fatto di essere rappresentati da un avvocato non incide sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), secondo cui tale disposizione può essere applicata d’ufficio dal giudice nazionale.


33 –      La Corte ha infatti dichiarato che «si deve senz’altro ritenere che un commerciante, normalmente avveduto, conosca il valore della sua azienda e quello di ciascuno degli atti necessari per la vendita della stessa, di guisa che, se assume un impegno, non può farlo sconsideratamente e per il solo effetto della sorpresa»: sentenza Di Pinto (C‑361/89, EU:C:1991:118), punto 18.


34 –      Sentenza Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), pronunciata in un procedimento vertente sulla vendita e l’installazione di tegole in una fattoria che costituiva anche l’abitazione del sig. Gruber.


35 –      C‑464/01, EU:C:2005:32.


36 –      Sentenza Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 54). Il corsivo è mio.


37 –      Ibidem, punto 46.


38 –      V., ad esempio, sentenze Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15, punto 18), e Gabriel (C‑96/00, EU:C:2002:436, punto 39).


39 –      Su tale questione v. Reich, N., Micklitz, H.-W., Rott, P., e Tonner, K., European Consumer Law, 2a ed., Intersentia, 2014, pag. 53.


40 –      Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, del 22 febbraio 2011, A7-0038/2011, pag. 36. Il corsivo è mio.


41 –      Documento del Consiglio 10481/11, del 20 maggio 2011, pag. 3.


42 –      Documento del Consiglio 11218/11, dell’8 giugno 2011, pag. 5.


43 –      La direttiva 2011/83 sostituisce le direttive 85/577 e 97/7, e modifica le direttive 93/13 e 1999/44. Per quanto riguarda la direttiva 93/13, sebbene la proposta della Commissione [COM (2008) 614 definitivo] prevedesse l’abrogazione totale della direttiva e la sua integrazione nel nuovo strumento, in definitiva la direttiva 2011/83 si limita ad inserire nella direttiva 93/13, attraverso l’articolo 32, un nuovo articolo 8 bis, relativo alle disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono introdurre ai fini della tutela dei consumatori.


44 –      Non vi è dubbio che l’applicazione pratica del criterio dell’oggetto predominante presenti una certa complessità. Sulla questione v. Loacker, L.D., «Verbraucherverträge mit gemischter Zwecksetzung», Juristenzeitung 68, 2013, pagg. da 234 a 242.


45 –      C‑45/96, EU:C:1998:111.


46 –      Ibidem, punto 23. Tuttavia, l’applicazione della massima accessorium sequitur principale non è stata considerata sufficiente per ritenere che rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 87/102 un contratto di fideiussione concluso a garanzia del rimborso di un credito, sebbene né il fideiussore né il beneficiario del credito avessero agito nell’ambito della loro attività professionale. V., in proposito, sentenza Berliner Kindl Brauerei (C‑208/98, EU:C:2000:152).


47 –      C‑419/11, EU:C:2013:165.


48 –      Ibidem, punto 40.


49 –      Il criterio dell’accessorietà come elemento per determinare l’applicabilità del diritto dell’Unione ha però i propri limiti. V., in proposito, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Berliner Kindl Brauerei (C‑208/98, EU:C:1999:537, paragrafo 65).