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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea - Romania) – Horațiu Ovidiu Costea / SC Volksbank România SA

(Causa C-110/14) 

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato – Rimborso del credito garantito da un bene i

clausole abusive nei contratt

i stipulati con i c

onsumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con

oscenze

necessarie per valutare il caratt

ere abusivo di una clausola prima d

ella firma d

el contratto)Lingua processuale: il rumenoGiudice del rinvioJudecătoria OradeaParti Ricorrente: Horațiu Ovidiu CosteaConvenuta: SC Volksbank România SADispositivoL’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante.

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1 GU C 175 del 10.6.2014.