Language of document :

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus - Estonia) – Mittetulundusühing Järvelaev / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Causa C-580/17) 1

[Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 72 – Stabilità delle operazioni relative a investimenti – Modifica sostanziale dell’operazione di investimento cofinanziata – Oggetto acquistato grazie a un’operazione d’investimento cofinanziata dal FEASR e concesso in locazione a un terzo dal beneficiario della sovvenzione – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 1306/2013 – Articoli 54 e 56 – Obbligo per gli Stati membri di procedere al recupero dei pagamenti indebiti in seguito a irregolarità o a negligenza – Nozione di “irregolarità” – Avvio del procedimento di recupero]

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Mittetulundusühing Järvelaev

Resistente: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Dispositivo

La stabilità di un’operazione d’investimento che, come nel procedimento principale, è stata approvata e cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a titolo del periodo di programmazione 2007-2013 deve essere valutata alla luce delle disposizioni dell’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Qualora il recupero delle somme indebitamente versate nell’ambito di tale operazione intervenga dopo la fine del periodo di programmazione, ossia dopo il 1° gennaio 2014, esso deve basarsi sull’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Il fatto che il beneficiario di una sovvenzione che, come quella discussa nel procedimento principale, è stata versata nell’ambito di un’operazione d’investimento cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a titolo dell’asse Leader di cui al regolamento n. 1698/2005 abbia dato in locazione l’oggetto acquistato attraverso tale sovvenzione ad un terzo, il quale lo utilizza per la stessa attività che doveva essere esercitata dal beneficiario della sovvenzione, può costituire una modifica sostanziale dell’operazione di investimento cofinanziata, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti alla luce delle condizioni alternative indicate ai punti a) e b) di detta disposizione. Al fine di ravvisare l’esistenza di un indebito vantaggio conferito a un’impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, spetta all’autorità nazionale competente determinare, sotto il controllo dei giudici nazionali competenti, in che cosa concretamente consista l’indebito vantaggio. La questione se, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, l’utilizzatore effettivo della sovvenzione avrebbe o meno beneficiato della sovvenzione qualora avesse esso stesso presentato una domanda di sovvenzione, sebbene pertinente, non è decisiva ai fini dell’applicazione del suddetto articolo 72, paragrafo 1, lettera a).

L’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata nell’ambito di un’operazione d’investimento cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a conservare e a utilizzare personalmente e per almeno cinque anni, decorrenti dal versamento dell’ultima rata della sovvenzione, l’oggetto acquistato nell’ambito di tale operazione d’investimento.

L’articolo 56, primo comma, del regolamento n. 1306/2013 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un’irregolarità, ai sensi di tale disposizione, la mancata attuazione, da parte del beneficiario di una sovvenzione concessa nell’ambito di un’operazione d’investimento cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e rientrante nell’asse Leader di cui al regolamento n. 1698/2005, di uno degli elementi dell’operazione indicati dal beneficiario nella sua domanda di sovvenzione, che costituiva uno dei criteri di valutazione delle domande ai fini del loro posizionamento in una graduatoria, ancorché tale criterio non fosse richiesto dalla legislazione nazionale in materia, purché la mancata attuazione di un simile elemento sia all’origine di una modifica sostanziale, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, dell’operazione d’investimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

L’articolo 56 del regolamento n. 1306/2013 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un procedimento per il recupero di una sovvenzione indebitamente versata venga avviato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla decisione di finanziamento da parte dell’autorità di gestione. Detta disposizione non osta neppure alla prosecuzione di un simile procedimento di recupero nel caso in cui, nel corso del procedimento, il beneficiario della sovvenzione ponga fine all’inadempimento che aveva giustificato l’avvio di tale procedimento.

____________

1 GU C 412 del 4.12.2017.