Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 luglio 2011 – Fapricela / Commissione
(causa T‑398/10 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 15‑17)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑24)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova – Rifiuto delle banche di fornire una tale garanzia bancaria – Ammissibilità come prova dell’obiettiva impossibilità di ottenere tale strumento finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da elementi di prova documentali dettagliati e certificati (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 26‑28)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 31‑32, 34‑35)
5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 43)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), in particolare nella misura in cui si impone l’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta ai sensi dell’art. 2 di detta decisione. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |