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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Etablissements Toulorge contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea proposto il 30 maggio 2002.

    (Causa T-167/02)

    (Lingua processuale: il francese)

Il 30 maggio 2002, la società Etablissements Toulorge, con sede a Bricquebec (Francia), rappresentata dagli avv.ti Denis Waelbroek e Dirk Brinckman, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione;

-accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, come presentata dal Consiglio e dal Parlamento europeo e condannare le convenute a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa di questa direttiva;

-condannare le parti a produrre, entro un termine ragionevole successivo alla decisione del Tribunale di primo grado le cifre esatte del danno sulle quali le parti si sono accordate o, in mancanza di tale accordo, condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro il medesimo termine, conclusioni aggiuntive contenenti le cifre esatte;

-    dichiarare che un interesse al tasso annuo dell'8% (o ad un tasso appropriato determinato dal Tribunale) è pagabile a partire dalla data di decisione del Tribunale che accerta la responsabilità della Comunità fino al momento del pagamento;

-    condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva controversa introduce l'obbligo per i produttori di mangimi composti per animali da produzione, di fornire una indicazione quantitativa precisa di tutte le materie prime utilizzate nei loro prodotti per tutelare la sanità pubblica attraverso una migliore rintracciabilità degli ingredienti. Secondo la ricorrente, questa misura avrà come effetto la divulgazione obbligatoria del know-how e dei segreti commerciali di base dei prodotti di mangimi composti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere una violazione di diversi diritti garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi perseguiti dal Trattato. In tal modo, la direttiva contestata è in contrasto con la tutela della concorrenza non falsata e la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Inoltre, essa non rispetta il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di un'attività economica. La ricorrente sostiene, infine, che la direttiva è in contrasto con l'obiettivo di migliorare i prodotti agricoli e di tutelare l'ambiente.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la misura controversa è sproporzionata. Secondo la ricorrente, la direttiva non è idonea a raggiungere l'obiettivo di tutela della sanità pubblica perseguito ed, in ogni caso, va oltre quanto necessario per raggiungere un tale obiettivo. La ricorrente sostiene anche che la direttiva non garantisce in sé stessa la qualità dei prodotti, non migliora la rintracciabilità degli ingredienti e crea oneri sproporzionati di etichettatura.

La ricorrente sostiene, infine, che la misura si fonda su una base giuridica erronea. A suo avviso l'art. 37 del Trattato CE doveva essere scelto come base giuridica al posto dell'art. 152 del Trattato dato che la direttiva controversa non ha alcuna relazione col settore veterinario e fitosanitario.

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