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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dell'Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 giugno 2002

    (Causa T-168/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 4 giugno 2002 l'Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, rappresentato dall'avv. Scott Crosby, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2002 recante diniego di accesso ai documenti delle autorità tedesche ( detenuti della Commissione medesima ( relativi all'ampliamento dello stabilimento Daimler Chrysler Aerospace GmbH sull'Elba, in Amburgo, in cui si procede all'assemblaggio finale dell'Airbus A3 XX, sito in una zona destinata alla Rete Natura 2000, come definita nella domanda iniziale (categoria B dell'allegato III) del ricorrente datata 20 dicembre 2001;

(condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente ha chiesto di accedere a determinati documenti riguardanti il parere della Commissione 19 aprile 2002, che autorizza la Germania a declassare il Mühlenberger Loch, zona protetta ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE quale parte della Rete Natura 2000. Il ricorrente ha ottenuto l'accesso a parte di detti documenti. Su richiesta delle autorità tedesche, gli è stato però negato, con la decisione impugnata, l'accesso ai documenti emessi da dette autorità e detenuti dalla Commissione.

Secondo il ricorrente la decisione impugnata costituisce violazione dell'art. 4 del regolamento n. 1409/2001 1. In particolare, la Commissione avrebbe interpretato erroneamente il n. 5 di detto articolo. Il ricorrente sostiene che, secondo il chiaro significato della lettera della disposizione di cui trattasi, la richiesta di un terzo non obbliga affatto la Commissione ad accoglierla. Nell'impugnata decisione la Commissione precisa però che gli Stati membri hanno un diritto di veto ex art. 4, n. 5, del regolamento.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata viola peraltro l'intero art. 4 del regolamento. Lo scopo della consultazione delle autorità tedesche era quello di consentire alla Commissione di esprimere una valutazione sull'applicabilità di una deroga ex art. 4, n. 1, o 4, n. 2. Manifestamente, però, la Commissione non ha effettuato tale valutazione. Essa afferma invece che uno Stato membro ha il diritto di vietare l'accesso ad un proprio documento. Orbene, secondo il ricorrente, ciò si risolve in un ripristino dell'"authorship rule".

Il ricorrente deduce inoltre che nella decisione impugnata non sono esposti motivi sufficienti per il diniego d'accesso e quindi la decisione medesima viola l'art. 253 del Trattato CE. Nemmeno sono indicati i motivi per i quali è stato negato l'accesso parziale ai documenti.

Il ricorrente sostiene infine che sussiste un chiaro interesse pubblico a che i documenti in oggetto siano divulgati, poiché il progetto di distruggere il Mühlenberger Loch è stato al centro di ampie discussioni pubbliche ed è stato oggetto di commenti nei media. Per questo il pubblico deve conoscere i fatti che sottendono il parere della Commissione che autorizza il declassamento del Mühlenberger Loch, onde poter capire come ciò si concili con gli obiettivi ed i principi ecologici e ambientali.

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1 - (Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43).