Language of document : ECLI:EU:T:2004:346

Causa T‑168/02

IFAW Internationaler Tierschutz‑Fonds gGmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Art. 4, n. 5 — Mancata divulgazione di un documento proveniente da uno Stato membro senza l’accordo previo di questo Stato»

Massime della sentenza

1.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Documenti provenienti da terzi e documenti provenienti da uno Stato membro — Trattamento differenziato delle domande di accesso — Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti — Obbligo dell’istituzione di non divulgarli senza previo accordo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 4 e 5)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione recante rifiuto di accesso a documenti provenienti da uno Stato membro a seguito della domanda di non divulgazione proposta da quest’ultimo

(Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 5)

1.      L’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, obbliga le istituzioni a consultare il terzo autore del documento al quale si vorrebbe accedere al fine di determinare se si applichi un’eccezione prevista al citato art. 4, nn. 1 e 2, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato. Pertanto, la consultazione del terzo interessato costituisce, in generale, la condizione preliminare per determinare l’applicazione delle eccezioni all’accesso di cui all’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento nel caso di documenti provenienti da terzi.

Per contro, ai sensi dell’art. 4, n. 5, del medesimo regolamento, che riproduce la dichiarazione n. 35 allegata all’atto finale del Trattato di Amsterdam, con riferimento a un documento proveniente da uno Stato membro e in possesso di un’istituzione, lo Stato membro ha la facoltà di chiedere a quest’ultima di non divulgare tale documento, e l’istituzione è tenuta a non divulgarlo senza il suo previo accordo. Pertanto, una domanda dello Stato membro in base a tale disposizione costituisce un’ingiunzione all’istituzione di non divulgare il documento di cui trattasi.

(v. punti 55, 57‑58)

2.      Le limitazioni imposte dall’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, all’accesso ai documenti provenienti da uno Stato membro e in possesso di un’istituzione non incidono sul dovere dell’istituzione di motivare sufficientemente la decisione con cui respinge la domanda di accesso a documenti che lo Stato membro ha chiesto di non divulgare. Tuttavia, tale istituzione non è tenuta a spiegare le ragioni per le quali lo Stato membro ha presentato una domanda di non divulgazione, atteso che lo Stato membro stesso non è obbligato a motivare la sua domanda.

(v. punti 59, 72)