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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 10 ottobre 2022 – Procedimento penale a carico di OT, PG, CR, VT, MD

(Causa C-634/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad.

Imputati nel procedimento penale principale

OT, PG, CR, VT, MD.

Questioni pregiudiziali

1)    Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che l’indipendenza di un organo giurisdizionale di cui si dispone lo scioglimento con la modifica approvata dello Zakon za sadebnata vlast (legge sull’ordinamento giudiziario) (DV n. 32/26.04.2022, con effetto dal 27 luglio 2022) risulta compromessa, tenuto conto che i giudici devono continuare anche in seguito ad occuparsi dei procedimenti loro assegnati fino a quel momento, per i quali si sono già tenute udienze preliminari, se lo scioglimento dell’organo giurisdizionale è motivato con l’esigenza di salvaguardare in tal modo il principio costituzionale dell’indipendenza dei giudici e la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, senza però illustrare correttamente i fatti che portano a concludere che tali principi siano stati violati.

2)    Se tali disposizioni di diritto dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che ostano a norme nazionali quali quelle della legge sulla modifica e l’integrazione della legge sull’ordinamento giudiziario (DV n. 32/26.04.2022), che prevedono il completo smantellamento di un’autorità giudiziaria indipendente in Bulgaria (il Tribunale specializzato per i procedimenti penali) con la motivazione indicata e il trasferimento dei giudici (compresi quelli del Collegio giudicante cui è assegnato il concreto procedimento penale in oggetto) da tale organo giurisdizionale a diversi altri organi giurisdizionali, ma obbligano tali giudici a continuare a trattare le cause pendenti e da essi avviate dinanzi all’organo giurisdizionale sciolto.

3)    In caso affermativo, quali atti procedurali debbano compiere i giudici degli organi giurisdizionali di cui si è proceduto allo scioglimento, anche alla luce del primato del diritto dell’Unione, nell’ambito delle cause dell’organo sciolto (che per legge tali giudici devono portare a termine), tenuto conto altresì dell’obbligo di esaminare attentamente se essi debbano astenersi per parzialità in tali procedimenti. Quali conseguenze ne derivino per le decisioni processuali dell’organo giurisdizionale di cui si è proceduto allo scioglimento per quanto riguarda i procedimenti che devono essere portati a termine e i provvedimenti decisori da adottare nell’ambito di tali procedimenti.

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