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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Manfred Danzer e dalla sig.ra Hannelore Danzer contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 febbraio 2002

    (Causa T-47/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 27 febbraio 2002, il sig. Manfred Danzer e la sig.ra Hannelore Danzer, residenti a Linz (Repubblica d'Austria), con gli avv.ti J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr e P. Burgstaller, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

(condannare il convenuto al versamento, a termine entro 14 giorni a mani dei rispettivi difensori, a titolo di risarcimento del danno, dalla somma di euro 18 527,21, e di accertare la contrarietà al diritto comunitario dell'art. 2, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE 1 e dell'art. 47 della direttiva del Consiglio 14 agosto 1978, 78/660/CEE 2;

(condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono amministratori di diverse società austriache. Essi contestano la compatibilità dell'obbligo di pubblicare i conti annuali di società di capitali e di società di persone ad esse equiparate con il diritto comunitario primario, con i principi fondamentali comunitari e con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. I ricorrenti si sono finora rifiutati, in base a tali norme comunitarie, di pubblicare i conti annuali delle società di capitali, di cui sono essi responsabili, nella forma richiesta. Fino alla proposizione del ricorso sono state affiliate multe dell'importo di euro 18 527,21.

I ricorrenti fanno valere che, con la pubblicazione prescritta dalle suddette direttive, dovrebbero essere resi noti segreti commerciali, il che contrasterebbe con la normativa comunitaria sulla concorrenza e con il principio generale della protezione dei segreti commerciali ed industriali. La pubblicazione di dati relativi all'impresa importanti e confidenziali sarebbe sproporzionata e inammissibile anche con riferimento all'articolo 287.

I ricorrenti fanno inoltre valere che l'art. 2 , n.1, lett. f), della direttiva 68/151/EWG e l'art. 47 della direttiva 78/660/EWG non troverebbero fondamento normativo nell'art. 44 , n. 2, lett. g), CE, né sarebbero ricompresi di per sé nella nozione di "direttiva" ai sensi dell'art. 249 CE. Le disposizioni non armonizzerebbero il diritto esistente, ma "creerebbero" nuovo diritto. Inoltre, contrasterebbero col principio di proporzionalità e violerebbero la legge austriaca sulla protezione dei dati personali, il diritto fondamentale alla proprietà, il diritto di libertà di azione economica e la protezione della sfera privata fiscale.

Infine, gli attori fanno valere, che le disposizioni del Consiglio nella citata direttiva non troverebbero fondamento nel diritto comunitario e da ciò deriverebbe direttamente il rifiuto di pubblicazione; conseguentemente vi sarebbe evidente nesso di causalità tra le disposizioni della direttiva ed i danni presenti e futuri.

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1 - (Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).

2 - (Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/669/CEE, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11).