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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della DOW AgroSciences B.V. e della Dow AgroSciences Ltd. contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 febbraio 2002

(causa T-45/02)

Lingua processuale: l'inglese

Il 26 febbraio 2002 la Dow AgroSciences B.V. e la DOW AgroSciences Ltd., rappresentate dai sigg. Koen Van Maldegem e Claudio Mereu dello studio legale McKenna & Cuneo LLP, Bruxelles (Belgio), hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

(dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

(annullare la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la Direttiva 2000/60/CE, nella parte relativa a clorpyrifos e trifluralin;

(condannare i convenuti in detta causa a sopportare le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti nel presente giudizio chiedono l'annullamento della citata Decisione n. 2455/20011 nella parte in cui annovera tra le "sostanze prioritarie" due sostanze attive contenute nei loro prodotti fitosanitari, il clorpyrifos e il trifluralin, perché applica una procedura diversa da quella basata sui risultati della valutazione dei rischi effettuata a norma della Direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari2 (in prosieguo: la "Direttiva sui prodotti fitosanitari"), prevista nell'art. 16, n. 2, lett. a), della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque3 (in prosieguo: la "Direttiva quadro sull'acqua"), che la decisione impugnata intende attuare.

La decisione impugnata limiterebbe l'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti per l'agricoltura a base di clorpyrifos e trifluralin delle ricorrenti. Includendo, inoltre, queste due sostanze in una nuova categoria di sostanze prioritarie, quella delle sostanze "in revisione", che potrebbero essere riclassificate come "sostanze prioritarie pericolose" entro dodici mesi, la decisione impugnata creerebbe pure le condizioni giuridiche per la riduzione progressiva e poi per il divieto assoluto dell'uso di dette sostanze.

Le ricorrenti sostengono che l'inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nell'elenco delle sostanze prioritarie è illegittima per i seguenti motivi:

( i convenuti hanno applicato indebitamente la procedura semplificata (fast-track) di cui all'art. 16, n. 2, secondo comma, della Direttiva quadro sull'acqua, invece di basare l'inclusione sui risultati definitivi della valutazione dei rischi effettuata a norma della Direttiva sui fitosanitari, come previsto nell'art. 16, n. 2, lett. a). Inoltre essi hanno incluso nell'elenco il clorpyrifos e il trifluralin in seguito ad una "valutazione di pericolosità" rapida e sommaria, e non sulla scorta di dati relativi alla tossicità delle acque e ai rischi di esposizione nonché sulla scorta di una completa "valutazione dei rischi" a norma della Direttiva sui prodotti fitosanitari, come dispone l'art. 16, n. 2, lett. a), della Direttiva quadro sull'acqua.

( Eludendo l'applicazione dell'art. 16, n. 2, lett. a), della Direttiva quadro sull'acqua, i convenuti non hanno rispettato la gerarchia normativa delle fonti del diritto comunitario (principio del primato della norma di rango superiore).

( Includendo il clorpyrifos e il trifluralin nell'allegato X della Direttiva quadro sull'acqua, la decisione impugnata crea, inoltre, un contrasto tra tale direttiva e quella sui prodotti fitosanitari, che prevale in quanto legge speciale (principio del primato della legge speciale).

( Non tenendo conto, nella loro valutazione rapida e sommaria di pericolosità, dei dati scientifici e tecnici a disposizione e disponendo che le due sostanze non superino una determinata concentrazione nell'ambiente, i convenuti hanno violato gli artt. 174, 175 e 176 del Trattato.

( Riducendo, con la decisione impugnata, l'uso del clorpyrifos e del trifluralin e contemplando la possibilità di vietare le dette sostanze, che vengono così poste in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto a sostanze competitive, i convenuti hanno falsato la concorrenza, in violazione dell'art. 2 del Trattato.

Le ricorrenti allegano anche la violazione del principio di applicazione coerente e uniforme del diritto comunitario e dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Sostengono, inoltre, che la decisione impugnata viola altresì la lettera e lo spirito degli accordi internazionali cui essa espressamente si riferisce (la Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, la Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e la Convenzione di Barcellona sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento).

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1 - GU L 331, del 15.12.2001, pag. 1.

2 - GU L 170, del 25.6.1992, pag. 40.

3 - GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.