Language of document : ECLI:EU:C:2024:148

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 febbraio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 4, punti 3 e 5 – Servizio od operazione di pagamento – Direttiva 2009/110/CE – Articolo 2, punto 2 – Emissione di moneta elettronica – Detenzione da parte di un istituto di pagamento di fondi dei clienti in assenza di uno specifico ordine di pagamento – Qualificazione»

Nella causa C‑661/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 19 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre 2022, nel procedimento

«ABC Projektai» UAB, già «Bruc Bond» UAB,

contro

Lietuvos bankas,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «ABC Projektai» UAB, già «Bruc Bond» UAB, da J. Jarusevičius, advokatas, e P. Grendelis;

–        per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė e E. Kurelaitytė, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Auvret, S.L. Kalėda, A. Steiblytė e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 ottobre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punti 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35), e dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la «ABC Projektai» UAB, già «Bruc Bond» UAB, e la Lietuvos bankas (Banca di Lituania) riguardo alla revoca dell’autorizzazione a operare in qualità di istituto di pagamento di cui la ABC Projektai disponeva precedentemente.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2009/110

3        Ai sensi del considerando 7 della direttiva 2009/110:

«È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110 così dispone:

«La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:

a)      enti creditizi, quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1)] (...);

b)      istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, punto 1), della presente direttiva (...);

c)      uffici postali autorizzati (...);

d)      la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali (...);

e)      gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali (…)».

5        L’articolo 2 della direttiva 2009/110, intitolato «Definizioni», dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)      “istituto di moneta elettronica”, una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;

2)      “moneta elettronica”, il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1),] e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

(...)».

6        Conformemente all’articolo 10 della direttiva 2009/110, intitolato «Divieto di emettere moneta elettronica»:

«Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica».

 Direttiva 2013/36/UE

7        L’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), intitolato «Divieto dell’attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico».

 Direttiva 2015/2366

8        L’articolo 1 della direttiva 2015/2366, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:

(...)

b)      gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva [2009/110], comprese – conformemente all’articolo 8 di detta direttiva e al diritto nazionale – le relative succursali qualora queste siano situate nell’Unione [europea] e le loro sedi centrali siano situate al di fuori dell’Unione, nella misura in cui i servizi di pagamento prestati da dette succursali siano connessi all’emissione di moneta elettronica;

(...)

d)      gli istituti di pagamento;

(...)».

9        L’articolo 4 della direttiva 2015/2366, intitolato «Definizioni», ai punti 3, 4, 5, 12 e 23 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

3)      “servizi di pagamento”: una o più attività commerciali di cui all’allegato I;

4)      “istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione;

5)      “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

(...)

12)      “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento;

(...)

23)      “addebito diretto”: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso».

10      L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Requisiti in materia di tutela», è così formulato:

«1.      Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell’allegato I di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti:

a)      i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall’istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell’interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell’istituto di pagamento, in particolare in caso di insolvenza;

b)      i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un’impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l’istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l’istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.

2.      Se ad un istituto di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e l’importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di pagamento, i requisiti del paragrafo 1 si applicano anche a tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti».

11      L’articolo 11 della direttiva 2015/2366, intitolato «Rilascio dell’autorizzazione», al paragrafo 1 enuncia:

«Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di un’esenzione a norma degli articoli 32 o 33, che intendono prestare servizi di pagamento, un’autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. (...)».

12      L’articolo 18 di detta direttiva, intitolato «Attività», ai paragrafi da 1 a 5 prevede quanto segue:

«1.      Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

a)      prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati;

b)      gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

c)      attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell’Unione e nazionali applicabili.

2.      Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.

3.      I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva [2013/36], né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva [2009/110] .

4.      Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui al punto 4 o 5 dell’allegato I soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)      il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;

b)      fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, e all’articolo 28 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a 12 mesi;

c)      tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;

d)      i fondi propri dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo globale del credito concesso.

5.      Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE».

13      L’articolo 78 della direttiva 2015/2366, intitolato «Ricezione degli ordini di pagamento», è così formulato:

«1.      Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di pagamento. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un termine alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2.      Se l’utente di servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 83 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva».

14      L’articolo 83 di tale direttiva, intitolato «Operazioni di pagamento su un conto di pagamento», al paragrafo 1 prevede:

«Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dopo il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 78, l’importo dell’operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo».

15      L’articolo 87 di detta direttiva, intitolato «Data valuta e disponibilità dei fondi», al paragrafo 1 dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario».

16      L’allegato I della direttiva 2015/2366, intitolato «Servizi di pagamento [di cui all’articolo 4, punto 3]», enuncia l’elenco delle attività considerate come tali:

«1.      Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

2.      Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

3.      Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

a)      esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b)      esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;

c)      esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

4.      Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

a)      esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b)      esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;

c)      esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

5.      Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento.

6.      Rimessa di denaro.

7.      Servizi di disposizione di ordine di pagamento.

8.      Servizi di informazione sui conti».

 Diritto lituano

17      La direttiva 2015/2366 è stata recepita nel diritto lituano dalla Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sui pagamenti), come modificata dalla legge n. XIII‑1092, del 17 aprile 2018 (TAR, 2018, n. 2018-6727) (in prosieguo: la «legge sui pagamenti»), e dalla Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sugli istituti di pagamento), come modificata dalla legge n. XI‑549, del 17 aprile 2018 (TAR, 2018, n. 2018-6729).

18      Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, della legge sui pagamenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che, alla ricezione di un ordine di pagamento, l’importo di un’operazione di pagamento in euro effettuata in Lituania e destinata a un altro Stato membro sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in ogni caso al più tardi entro la fine della prima giornata operativa successiva, tranne nel caso previsto dal paragrafo 3 di tale articolo. Questo termine può essere prorogato di un’ulteriore giornata operativa quando l’operazione di pagamento è disposta su supporto cartaceo.

19      La direttiva 2009/110 è stata recepita nel diritto lituano dalla Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, entrata in vigore il 1° agosto 2018 (TAR, 2018, n. 2018-6730) (in prosieguo: la «legge sulla moneta elettronica»).

20      L’articolo 5 di tale legge vieta l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

21      La ABC Projektai, società subentrata di diritto alla Bruc Bond, ha ottenuto dalla Lietuvos bankas (Banca di Lituania), il 13 ottobre 2016, un’autorizzazione che le consentiva di offrire servizi di pagamento.

22      Essa era così autorizzata a fornire i seguenti servizi di pagamento: le operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; gli addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum, e le operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo e/o bonifici, inclusi gli ordini permanenti e il trasferimento di fondi.

23      Il 16 aprile 2020, la Banca di Lituania ha revocato tale autorizzazione adducendo dieci motivi, soltanto uno dei quali viene in rilievo nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, vale a dire l’emissione, da parte della ABC Projektai, di moneta elettronica senza avere la qualità di emittente di una tale moneta, violando così l’articolo 5 della legge sulla moneta elettronica, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale.

24      Secondo la Banca di Lituania, ABC Projektai ha trattenuto i fondi dei clienti per un periodo di tempo superiore rispetto a quello necessario per l’esecuzione delle operazioni di pagamento. Essa ha considerato che il fatto di accreditare sui conti i fondi ricevuti dai clienti come pagamenti in entrata in assenza di uno specifico scopo di pagamento, e di conservarli per diversi giorni, o, talvolta, addirittura per diversi mesi, senza effettuare alcun trasferimento dei fondi verso i conti dei destinatari di tali pagamenti, costituisce di fatto un’emissione di moneta elettronica.

25      A tal proposito, la Banca di Lituania si è basata sulla Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pozicija dėl mokėjimo sąskaitose laikomų lėšų (Orientamento del Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania sui fondi detenuti su conti di pagamento), come approvata dalla Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. sprendimas Nr. 241-53 (decisione n. 241-53 del direttore del Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania, del 29 febbraio 2016). Da tale orientamento, adottato, secondo la Banca di Lituania, di concerto con la Commissione europea, emerge che un istituto di pagamento può accettare fondi su un conto di pagamento da esso aperto solo in combinazione con un ordine di pagamento, che deve essere eseguito entro i termini stabiliti dalla legge sui pagamenti, e che l’istituto di pagamento deve adottare misure sufficienti per garantire che i fondi versati da terzi sul conto di pagamento del cliente siano trattenuti per il tempo strettamente necessario per effettuare i pagamenti. In caso contrario, i fondi detenuti sul conto di pagamento dell’istituto di pagamento dovrebbero essere considerati depositi, altri fondi rimborsabili o moneta elettronica.

26      La ABC Projektai ha impugnato la decisione che le revocava l’autorizzazione di istituto di pagamento innanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania). Tale tribunale ha respinto il ricorso e la ABC Projektai ha presentato ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), il giudice del rinvio.

27      La ABC Projektai sostiene che il giudice di primo grado ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle condizioni di emissione di moneta elettronica, errore che lo avrebbe portato a non applicare gli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 16 gennaio 2019, Paysera LT (C‑389/17, EU:C:2019:25). Da tale sentenza discenderebbe che, qualora il servizio di pagamento non sia fornito da un istituto di moneta elettronica e l’emissione o il rimborso del valore nominale dei servizi elettronici non sia lo scopo della sua prestazione, tale servizio di pagamento non possa essere considerato come un’attività connessa all’emissione di moneta elettronica.

28      Il giudice del rinvio osserva che, conformemente al punto 29 di detta sentenza, l’emissione di moneta elettronica non è un’attività «spontanea» ma ha luogo, al contrario, allo scopo di consentire il rimborso del valore nominale della moneta elettronica. Orbene, nella specie, ABC Projektai non avrebbe avuto come obiettivo quello di emettere moneta elettronica. Tuttavia, per il fatto che alcuni clienti non avevano specificato la destinazione dei pagamenti che desideravano effettuare, i fondi necessari per eseguire questi ultimi sarebbero stati da essa trattenuti più a lungo del tempo necessario per effettuare le operazioni di pagamento e restituiti ai clienti soltanto qualche tempo dopo.

29      Tale giudice precisa che la Corte, in detta sentenza, si è pronunciata sulla questione se i servizi di pagamento forniti da un istituto di servizi elettronici dovessero essere considerati come servizi legati all’emissione di moneta elettronica, senza tuttavia esaminare ciò che distingueva l’attività degli istituti di pagamento da quella degli istituti di moneta elettronica.

30      In tali circostanze, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un istituto di pagamento accetta fondi in assenza di uno specifico ordine di pagamento per trasferirli nella stessa giornata operativa, o nella giornata operativa successiva, e tali fondi rimangono sul conto dell’istituto di pagamento destinato all’esecuzione di operazioni di pagamento per un periodo superiore rispetto ai termini di esecuzione del servizio di pagamento previsti dalla normativa, le azioni dell’istituto di pagamento debbano essere considerate come

a)      una parte di un servizio di pagamento o di un’operazione di pagamento, come definiti all’articolo 4, punti 3 e 5, della direttiva 2015/2366, eseguita dall’istituto di pagamento; oppure

b)      un’emissione di moneta elettronica, come definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110».

 Sulla questione pregiudiziale

31      Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366 e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110 debbano essere interpretati nel senso che l’attività di un istituto di pagamento consistente nell’accettare fondi da parte di un utente di un servizio di pagamento, senza che tali fondi siano immediatamente combinati con un ordine di pagamento, in modo tale che essi restino disponibili su un conto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della direttiva 2015/2366, amministrato da tale istituto, costituisce un servizio di pagamento fornito da detto istituto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, o un’operazione di emissione di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110.

32      L’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366 definisce la nozione di «servizio di pagamento» come una o più attività commerciali di cui all’allegato I di tale direttiva. Ai sensi di tale allegato, tali attività comprendono, in particolare, i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di prelevarlo, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento, l’esecuzione di operazioni di pagamento, incluse le operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, in particolare, l’esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum, l’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo e l’esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

33      Secondo l’articolo 4, punto 5, di detta direttiva, si intende per «operazione di pagamento» l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario.

34      Ne deriva che, quando un utente di servizi di pagamento mette fondi a disposizione di un istituto di pagamento e tali fondi sono accreditati su un conto di pagamento detenuto da tale istituto a nome di tale utente, queste operazioni devono, in linea di principio, essere considerate come costituenti un’operazione connessa alla gestione di un conto di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della direttiva 2015/2366 e dunque come facenti parte di un servizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 3.

35      Orbene, queste operazioni non possono perdere una tale qualifica solo per il fatto che i fondi ricevuti su tale conto di pagamento non sono combinati con un ordine di pagamento il giorno stesso o il giorno operativo successivo.

36      È vero che la direttiva 2015/2366 sottopone i prestatori di servizi di pagamento a vari obblighi, in particolare per quanto riguarda il tempo di esecuzione degli ordini di pagamento o le date di riferimento da utilizzare. In particolare, conformemente all’articolo 83, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366, gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dopo il momento della ricezione dell’ordine di pagamento, il quale interviene alle condizioni fissate dall’articolo 78 di tale direttiva, l’importo dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, potendo tale termine essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Per quanto riguarda la data valuta alla quale l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del beneficiario, l’articolo 87, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 prescrive che tale data non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

37      Tuttavia, la medesima direttiva non esclude che i fondi siano accreditati in anticipo su un conto di pagamento in vista dell’esecuzione di ordini di pagamento futuri, ivi inclusi ordini di pagamento non ancora specificati, né fissa un termine entro il quale, dopo che un tale conto è stato accreditato di un certo importo, tale importo debba essere utilizzato ai fini di un’operazione di pagamento.

38      Al contrario, come ha osservato l’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la direttiva 2015/2366 riguarda casi di servizi di pagamento che richiedono, per la loro corretta esecuzione, che i fondi siano accreditati in anticipo su un conto di pagamento senza combinare tale trasferimento con un ordine di pagamento.

39      Infatti, l’articolo 4, punto 23, di tale direttiva prevede espressamente l’esecuzione di addebiti diretti da un conto di pagamento, disposti dal beneficiario in base al consenso dato a quest’ultimo dal pagatore. Orbene, la corretta esecuzione di una tale operazione di pagamento presuppone la disponibilità anticipata dei fondi necessari a tale operazione sul conto di pagamento del pagatore.

40      Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 fa obbligo agli istituti di pagamento di tutelare, secondo le modalità che tale disposizione prevede alle lettere a) e b), tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento. Orbene, le modalità di tutela previste all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevedono espressamente la situazione in cui tali fondi sono detenuti dall’istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti.

41      L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366 conferma anch’esso tale interpretazione. Infatti, tale disposizione prevede espressamente l’ipotesi secondo cui certi fondi dell’utente devono essere utilizzati per future operazioni di pagamento, ivi incluso quando l’importo di tali fondi è variabile o non conosciuto in anticipo.

42      Inoltre, la circostanza che l’articolo 18, paragrafo 4, della medesima direttiva consenta agli istituti di pagamento, a determinate condizioni, di concedere crediti accessori sarebbe difficilmente conciliabile con il rigoroso obbligo di combinare ogni ordine di pagamento con il trasferimento delle somme corrispondenti sul conto a partire dal quale l’ordine di pagamento interessato sarà eseguito.

43      Ciò detto, occorre precisare che il trasferimento di fondi su un conto di pagamento deve sempre essere effettuato per l’esecuzione di ordini di pagamento, che tali ordini siano già specificati o meno. Infatti, in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366, gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.

44      Inoltre, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, di tale direttiva, i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36, né moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110. Del pari, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di tali depositi o di tali altri fondi rimborsabili.

45      Ne consegue che, per evitare la riqualificazione degli atti di raccolta di fondi in attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili, i conti sui quali tali fondi sono accreditati devono, in conformità all’articolo 4, punto 12, della direttiva 2015/2366, essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione di operazioni di pagamento.

46      Per quanto riguarda una eventuale riqualificazione di operazioni come quelle in questione nel procedimento principale in emissioni di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110, quale prospettata dal giudice del rinvio e proposta dal governo lituano, va ricordato che, innanzitutto, la nozione di «moneta elettronica», ai sensi di tale disposizione, è definita come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica. Inoltre, tenuto conto del divieto generale in tal senso enunciato all’articolo 10 di tale direttiva, gli istituti di pagamento non sono autorizzati ad emettere moneta elettronica.

47      Ora, sebbene un’iscrizione in conto di pagamento rappresenti anch’essa un credito, espresso in valore monetario, vantato nei confronti dell’istituto interessato da un utente dei suoi servizi ed emesso dietro ricevimento di fondi, da tale definizione di moneta elettronica fornita dall’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110, si deduce che l’emissione di moneta elettronica si distingue dalla semplice iscrizione su un conto di pagamento in quanto, in particolare, prima di essere utilizzata per un tale pagamento, quest’ultima deve essere «memorizzata» elettronicamente, il che implica che sia stata precedentemente emessa, vale a dire trasformata in un’attività monetaria distinta dai fondi consegnati, e che il suo utilizzo, come mezzo di pagamento, sia accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica.

48      Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi da 66 a 69 delle sue conclusioni, è quantomeno necessario, affinché un’attività rientri nell’emissione di «moneta elettronica», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale direttiva, che esista un accordo contrattuale tra l’utente e l’emittente di moneta elettronica secondo il quale tali parti convengono espressamente che tale emittente emetterà un’attività monetaria distinta a concorrenza del valore monetario dei fondi versati dall’utente. Orbene, trasferire e mantenere fondi su un conto di pagamento senza ordinare immediatamente operazioni di pagamento fino al valore di tali fondi non significa che l’utente del servizio di pagamento abbia dato il suo consenso, espresso o tacito, all’emissione di moneta elettronica.

49      Dal fascicolo non risulta che la ABC Projektai abbia convertito fondi che riceveva in moneta memorizzata su supporti elettronici o magnetici, che poteva essere utilizzata da una rete di clienti che li accettavano volontariamente. Al contrario, tutto sembra indicare che si trattava di fondi depositati su conti di pagamento ed utilizzabili solo per eseguire gli ordini di pagamento degli utenti interessati.

50      Inoltre, la sentenza del 16 gennaio 2019, Paysera LT (C‑389/17, EU:C:2019:25), menzionata nella decisione di rinvio, non è direttamente pertinente in questo contesto. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la ricorrente nel procedimento principale era un istituto di moneta elettronica e la controversia principale verteva sulle regole di calcolo dei fondi propri degli istituti di moneta elettronica. Orbene, nella presente causa, la ricorrente nel procedimento principale non ha una tale qualità e sembra non aver mai avuto l’intenzione di emettere moneta elettronica.

51      Infine, e in ogni caso, anche supponendo che la ABC Projektai non abbia rispettato taluni requisiti normativi che si applicano nell’ambito dell’esecuzione degli ordini di pagamento o che essa abbia violato disposizioni contrattuali applicabili alla gestione del conto di pagamento in questione nel procedimento principale, ciò non farebbe necessariamente, delle operazioni realizzate da tale prestatore, emissioni di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110. Infatti, fatta salva una riqualificazione dell’operazione per i motivi menzionati ai punti 44 e 47 della presente sentenza, l’inosservanza da parte del prestatore di servizi di pagamento di determinati requisiti normativi o contrattuali potrebbe certamente far sorgere la sua responsabilità, ma tali irregolarità non avrebbero, di per sé, la conseguenza di sottrarre l’operazione in questione all’ambito di applicazione della direttiva 2015/2366.

52      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366 e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110 devono essere interpretati nel senso che l’attività di un istituto di pagamento consistente nell’accettare fondi da parte di un utente di un servizio di pagamento senza che tali fondi siano immediatamente combinati con un ordine di pagamento, di modo che essi restano disponibili su un conto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della direttiva 2015/2366, amministrato da tale istituto, costituisce un servizio di pagamento fornito da detto istituto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, e non un’operazione di emissione di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE,

devono essere interpretati nel senso che:

l’attività di un istituto di pagamento consistente nell’accettare fondi da parte di un utente di un servizio di pagamento senza che tali fondi siano immediatamente combinati con un ordine di pagamento, di modo che essi restano disponibili su un conto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della direttiva 2015/2366, amministrato da tale istituto, costituisce un servizio di pagamento fornito da detto istituto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, e non un’operazione di emissione di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.