Language of document : ECLI:EU:C:2024:157

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 22 febbraio 2024 (1)

Causa C603/22

M.S.,

J.W.,

M.P.,

con l’intervento di:

Prokurator Rejonowy w Słupsku,

D.G. – amministratore nominato per agire per conto di M.B. e B.B.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/800/UE – Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Articolo 4 della direttiva 2016/800 – Diritto all’informazione – Articolo 6 della direttiva 2016/800 – Diritto di avvalersi di un difensore – Ammissibilità delle prove»






I.      Introduzione

1.        Nell’Unione europea, i procedimenti penali sono prevalentemente di competenza degli Stati membri. Tuttavia, al fine di rafforzare la fiducia reciproca, l’Unione europea ha adottato una serie di direttive di armonizzazione minima a tutela di determinati diritti in tali procedimenti (2).

2.        La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire alcuni di questi diritti allorché applicati a minori indagati o imputati in procedimenti penali.

3.        Le questioni sono state sottoposte alla Corte dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), investito di un procedimento penale nei confronti di tre persone, M.S., J.W. e M.P. Dette persone erano tutte minorenni al momento dell’avvio delle indagini, ma hanno compiuto 18 anni (per lo meno una di loro) nel corso del procedimento.

4.        Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di diverse disposizioni della direttiva 2016/800 (sui diritti dei minori nei procedimenti penali) (3) la direttiva 2013/48/UE (sul diritto di avvalersi di un difensore) (4), la direttiva 2012/13/UE (sul diritto all’informazione) (5) e la direttiva (UE) 2016/343 (sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo) (6).

II.    Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

5.        Il Prokurator Rejonowy w Słupsku (procuratore circondariale di Słupsk, Polonia) ha avviato un procedimento penale dinanzi al giudice del rinvio a carico di M.S., con l’accusa di essersi ripetutamente introdotto in un centro vacanze nel periodo dal dicembre 2021 al gennaio 2022. Analogamente, sono state formulate accuse nei confronti di J.W. e M.P., per aver commesso lo stesso reato, ma in una sola occasione. Tutti e tre gli imputati avevano 17 anni all’epoca della commissione dei reati.

6.        La polizia non ha informato M.S. del suo diritto alla presenza di un difensore durante l’interrogatorio, né del suo diritto di accedere al fascicolo del caso. Analogamente, la polizia non ha permesso alla madre di M.S. di presenziare all’interrogatorio e le ha negato l’accesso alle informazioni sull’andamento della fase investigativa.

7.        Durante l’interrogatorio della polizia, che non è stato registrato audiovisivamente, M.S. ha rivelato una serie di fatti autoincriminanti, fornendo un resoconto dettagliato degli eventi verificatisi nel centro vacanze. L’accusa, di conseguenza, ha modificato le accuse nei confronti di M.S., contestandogli di essersi introdotto nel centro vacanze non una sola volta, ma in più occasioni.

8.        Al termine dell’interrogatorio, la polizia ha consegnato a M.S. un documento che descriveva i suoi diritti e doveri generali nel corso del procedimento penale. M.S. ha firmato tale documento, ma a causa della sua lunghezza e complessità non ne ha letto il contenuto.

9.        In maniera analoga si è attuato nei confronti di J.W. e M.P. A differenza del caso di M.S., ai genitori di questi due imputati è stato permesso di essere presenti durante l’interrogatorio dei loro figli. Per il resto, la linea di condotta adottata in entrambi i casi è stata molto simile a quella adottata nei confronti di MS, tranne per il fatto che nei loro confronti l’accusa di essersi introdotti in una sola occasione nel centro vacanze non è stata modificata.

10.      Nel corso delle indagini preliminari non è stata effettuata una valutazione individuale degli indagati.

11.      Gli atti di imputazione sono stati firmati dal pubblico ministero in data 31 maggio 2022 e trasmessi al giudice del rinvio. Poiché gli imputati non avevano un difensore, il giudice ha nominato un difensore d’ufficio per ciascuno di loro.

12.      I difensori di ciascuno degli imputati hanno chiesto di non tenere conto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, sottolineando che le prove erano state acquisite in violazione della legge, ossia nel corso di un interrogatorio di polizia in assenza di un difensore, la cui partecipazione era obbligatoria. Essi ritenevano che le prove così acquisite non potessero costituire una base per l’accertamento dei fatti.

13.      In ciascun caso il giudice ha accolto dette richieste e ha respinto, in quanto inammissibili, le richieste del pubblico ministero di assunzione di prove in base alle dichiarazioni rese dagli imputati, in assenza di un difensore, nel corso delle indagini preliminari.

14.      M.P. ha compiuto 18 anni nell’agosto 2022, nel corso della fase dibattimentale del procedimento. Il suo difensore ha chiesto di continuare a rappresentarlo e il giudice del rinvio ha accolto tale richiesta. Non vi sono informazioni specifiche sulla questione se J.W. e M.S. siano divenuti maggiorenni nel corso del procedimento, prima della proposizione del rinvio pregiudiziale.

15.      Oltre a sottoporre alla Corte questioni concernenti l’interpretazione della direttiva 2016/800 per quanto riguarda le modalità di conduzione della fase delle indagini preliminari, il giudice del rinvio, in composizione monocratica, ha sollevato anche questioni relative all’indipendenza dei giudici, sulla base di fatti avvenuti prima del procedimento principale.

16.      Come spiegato nell’ordinanza di rinvio, in una diversa causa lo stesso giudice, con un provvedimento emesso il 29 novembre 2021, ha accolto la richiesta di una parte di escludere un altro giudice, a motivo della mancanza di fiducia in un organo giurisdizionale composto secondo modalità in contrasto con il diritto dell’Unione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»). Detto provvedimento è stata emesso a causa della nomina di tale altro giudice nel procedimento implicante la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) costituita dopo il 2018.

17.      In risposta, il procuratore circondariale di Słupsk ha comunicato il provvedimento emesso dal giudice del rinvio al procuratore regionale di Danzica (Polonia), che a sua volta ha informato il Sostituto del Garante disciplinare dei giudici dell’autorità giurisdizionale ordinaria, nominato alla funzione dal Ministro della giustizia, e il sostituto ha informato il Ministro della giustizia. Questa catena di comunicazioni ha portato alla temporanea rimozione del giudice del rinvio dalle sue funzioni, nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l’8 marzo 2022, ossia prima del processo di M.S., J.W. e M.P.

18.      Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, lettera a), e 7, e l’articolo 18, in combinato disposto con i considerando 25, 26 e 27 della direttiva [2016/800] debbano essere interpretati nel senso che, dal momento in cui vengono formulate le accuse nei confronti di un indagato di età inferiore ai 18 anni, le autorità competenti sono tenute a garantire il diritto del minore all’assistenza di un difensore d’ufficio, se il minore non ha un difensore di sua scelta (dato che il minore o il titolare della responsabilità genitoriale non ha provveduto a garantire tale assistenza) e a garantire la partecipazione del difensore agli atti delle indagini preliminari, come l’interrogatorio del minore in qualità di indagato, nonché nel senso che tali disposizioni vietano di procedere all’interrogatorio di un minore in assenza di un difensore.

2)      Se l’articolo 6, paragrafi 6 e 8, in combinato disposto con i considerando 16, 30, 31 e 32 della direttiva [2016/800] debba essere interpretato nel senso che la deroga all’assistenza di un difensore senza indebito ritardo non è consentita, in alcun caso, nelle cause riguardanti reati punibili con la pena di reclusione e che una deroga temporanea all’applicazione del diritto all’assistenza di un difensore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, della direttiva è possibile solo in fase di indagini preliminari e solo nel caso del verificarsi delle circostanze tassativamente elencate nell’articolo 6, paragrafo 8, lettere a) e b), che devono essere espressamente indicate nella decisione, in linea di principio impugnabile, di procedere all’interrogatorio in assenza di un difensore.

3)      In caso di risposta affermativa ad almeno una delle prime due questioni, se le suddette disposizioni della direttiva [2016/800] debbano, quindi, essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale come:

a)      l’articolo 301, secondo periodo, del k.p.k. (codice di procedura penale, Polonia; in prosieguo: il “c.p.p.”), ai sensi del quale solo su richiesta dell’indagato quest’ultimo viene interrogato in presenza di un difensore e la mancata comparizione del difensore dell’indagato non impedisce l’interrogatorio stesso;

b)      l’articolo 79, paragrafo 3, del c.p.p., ai sensi del quale nel caso di una persona che non ha compiuto 18 anni (articolo 79, paragrafo 1, punto 1, del c.p.p.), la partecipazione del difensore è obbligatoria solo alle udienze in cui la partecipazione dell’imputato è obbligatoria, ossia nella fase del giudizio.

4)      Se le disposizioni indicate nella prima e nella seconda questione, nonché il principio del primato e il principio dell’effetto diretto delle direttive, debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano (o obbligano) un giudice nazionale che tratta una causa in un procedimento penale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva [2016/800], nonché qualsiasi autorità statale a disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con la direttiva, come quelle elencate nella terza questione e, di conseguenza, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire le suddette norme nazionali con le norme della direttiva direttamente applicabili.

5)      Se l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 7, e l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e [3], in combinato disposto con i considerando 11, 25 e 26 della direttiva [2016/800 e] con l’articolo 13 e il considerando 50 della direttiva [2013/48] debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve garantire l’assistenza di un difensore d’ufficio agli indagati o agli imputati che al momento dell’avvio del procedimento erano minori e che hanno compiuto 18 anni nel corso del procedimento e che tale assistenza è obbligatoria fino alla conclusione definitiva del procedimento.

6)      In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se le suddette disposizioni della direttiva debbano, pertanto, essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 79, paragrafo 1, punto 1, del c.p.p., ai sensi della quale, nel procedimento penale, un imputato deve avere un difensore solo fino a quando non abbia compiuto 18 anni.

7)      Se le disposizioni indicate nella quinta questione, nonché il principio del primato e il principio dell’effetto diretto delle direttive, debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano (o obbligano) un giudice nazionale investito di una causa penale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva [2016/800], nonché tutte le autorità statali a disapplicare le disposizioni del diritto nazionale incompatibili con la direttiva, come quelle richiamate nella [sesta] questione, e ad applicare le disposizioni di diritto nazionale, come l’articolo 79, paragrafo 2, del c.p.p., interpretate in modo conforme alla direttiva (interpretazione conforme al diritto dell’Unione), ossia a mantenere ferma la nomina di un difensore d’ufficio nei confronti di un imputato che non aveva ancora compiuto 18 anni al momento dell’imputazione, ma che successivamente, nel corso del procedimento, ha raggiunto l’età di 18 anni, e nei confronti del quale il procedimento penale è ancora in corso, fino alla conclusione definitiva del procedimento, per il motivo che ciò è indispensabile in considerazione delle circostanze che ostacolano la difesa, oppure, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire la norma nazionale di cui sopra con norme della direttiva direttamente efficaci.

8)      Se l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, in combinato disposto con i considerando 18, 19 e 22 della direttiva [2016/800], e l’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con i considerando 19 e 26 della direttiva [2012/13] debbano essere interpretati nel senso che le autorità competenti (procura, polizia) devono informare tempestivamente, al più tardi prima del primo interrogatorio formale dell’indagato da parte della polizia o di un’altra autorità competente, sia l’indagato che il titolare della responsabilità genitoriale dei diritti essenziali per garantire un equo processo e dello svolgimento del procedimento, in particolare, dell’obbligo di nominare un difensore per l’indagato minorenne e delle conseguenze della mancata nomina di un difensore di fiducia ad un imputato minorenne (nomina di un difensore d’ufficio) e che per quanto riguarda gli indagati minorenni, tali informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e accessibile, adatto all’età del minore.

9)      Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 31 della direttiva [2016/343 e] con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della direttiva [2012/13] debba essere interpretato nel senso che le autorità di uno Stato membro che conducono un procedimento penale a carico di un indagato [o] imputato minorenne sono tenute ad informare l’indagato minorenne del diritto al silenzio e di non autoincriminarsi, in modo comprensibile e adeguato alla sua età.

10)      Se l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, in combinato disposto con i considerando 18, 19 e 22, della direttiva [2016/800] e l’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con i considerando 19 e 26, della direttiva [2012/13] debbano essere interpretati nel senso che i requisiti previsti dalle suddette disposizioni non sono soddisfatti dalla notificazione delle comunicazioni dei diritti poco prima dell’interrogatorio di un indagato minorenne, senza tenere conto dei diritti specifici derivanti dall’ambito di applicazione della direttiva 2016/800, e dalla notificazione di tali comunicazioni solo all’indagato, privo di difensore, e non al titolare della responsabilità genitoriale, qualora tali avvisi siano stati formulati in un linguaggio inadeguato all’età dell’indagato.

11)      Se gli articoli 18 e 19, in combinato disposto con il considerando 26, della direttiva [2016/800] e l’articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con il considerando 50 della direttiva [2013/48], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e con l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con il considerando 44 della direttiva [2016/343] e il principio dell’equo processo debbano essere interpretati nel senso che – per quanto riguarda le dichiarazioni rese da un indagato nel corso di un interrogatorio di polizia condotto senza l’assistenza di un difensore e senza che l’indagato sia stato adeguatamente informato dei suoi diritti e senza che il titolare della responsabilità genitoriale sia stato informato dei diritti e degli aspetti generali dello svolgimento del procedimento, informazioni, queste, che il minore ha diritto di ricevere ai sensi dell’articolo 4 della direttiva – essi obbligano (o autorizzano) un giudice nazionale investito di un procedimento penale rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive summenzionate e qualsiasi autorità dello Stato a garantire che gli indagati [o] imputati vengano posti nella stessa situazione in cui si sarebbero trovati se le violazioni in questione non si fossero verificate e quindi a non tenere conto di tali prove, in particolare quando le informazioni incriminanti ottenute durante l’interrogatorio potrebbero comportare la condanna della persona interessata.

12)      Se le disposizioni di cui alla questione 11, nonché il principio del primato e il principio dell’effetto diretto, debbano pertanto essere interpretati nel senso che il giudice nazionale investito di un procedimento penale rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive citate e qualsiasi altra autorità statale devono disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con le summenzionate direttive, quale l’articolo 168a del c.p.p., ai sensi del quale le prove non possono essere dichiarate inammissibili per il solo fatto di essere state acquisite in violazione delle norme procedurali o attraverso un reato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del kodeks karny (codice penale, Polonia), a meno che non siano state acquisite nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di un pubblico ufficiale a seguito di omicidio, lesioni personali dolose o sequestro di persona.

13)      Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva [2016/800] in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio di effettività del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che il pubblico ministero, in quanto organo che partecipa all’amministrazione della giustizia, che è garante del principio dello Stato di diritto e che, al contempo, dirige le indagini preliminari, deve assicurare, nella fase delle indagini preliminari, una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda l’ambito di applicazione della suddetta direttiva e, nel quadro dell’effettiva applicazione del diritto dell’Unione, deve garantire la propria indipendenza e imparzialità.

14)      In caso di risposta affermativa a una delle questioni pregiudiziali [da 1 e 12], in particolare in caso di risposta affermativa alla questione 13, se l’articolo 19, paragrafo 1, comma secondo, (principio della tutela giurisdizionale effettiva), in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, in particolare in combinato disposto con il principio del rispetto dello Stato di diritto come interpretato nella giurisprudenza della Corte (sentenza del 21 dicembre 2021, [Euro Box Promotion e a.], C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), e il principio di indipendenza dei giudici previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TFUE, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, come interpretato nella giurisprudenza della Corte (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117) debbano essere interpretati nel senso che tali principi, in considerazione della possibilità di esercitare una pressione indiretta sui magistrati e della possibilità che in tale contesto il Prokurator Generalny (Procuratore generale, Polonia) impartisca ordini vincolanti ai procuratori di livello inferiore, ostano a una normativa nazionale da cui risulta la dipendenza della Procura da un organo del potere esecutivo, quale il Ministro della giustizia, e ostano, altresì, a una normativa nazionale che limiti l’indipendenza del giudice e del pubblico ministero nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione, in particolare:

a)      l’articolo 130, paragrafo 1, della ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, (legge, del 27 luglio 2001, relativa all’ordinamento dell’autorità giurisdizionale ordinaria, Polonia) che consente al Ministro della giustizia, nel quadro dell’obbligo del pubblico ministero di comunicare i casi in cui un giudice statuisce applicando il diritto dell’Unione europea, di ordinare l’immediata sospensione di tale giudice dalle funzioni di servizio finché non venga emessa una decisione da parte di un tribunale disciplinare, per un periodo massimo di un mese, quando, in considerazione della natura dell’atto compiuto dal giudice, consistente nell’applicazione diretta del diritto dell’Unione europea, il Ministro della giustizia ritenga che il decoro del giudice o gli interessi essenziali del servizio lo richiedano;

b)      [L’articolo] 1, paragrafo 2, [l’articolo] 3, paragrafo 1, punti 1 e 3 nonché l’articolo 7, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8, e l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (legge del 28 gennaio 2016, sull’ordinamento della Procura, Polonia), dal cui contenuto, esaminato congiuntamente, risulta che il Ministro della giustizia, che è allo stesso tempo Procuratore generale e la principale autorità della Procura, può impartire ordini vincolanti ai procuratori di grado inferiore anche qualora limitino o impediscano l’applicazione diretta del diritto dell’Unione».

19.      Il procuratore circondariale di Słupsk e i governi ceco e polacco, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte.

20.      Il 15 novembre 2023 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale il governo polacco e la Commissione hanno svolto difese orali.

III. Diritto applicabile

21.      L’articolo 2, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2016/800 stabilisce l’ambito di applicazione di tale direttiva nei seguenti termini:

«1.      La presente direttiva si applica ai minori indagati o imputati in un procedimento penale. Essa si applica fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse, ove previste, la pronuncia della condanna e la decisione sull’impugnazione.

(…)

3.      Fatta eccezione per l’articolo 5 [(7)], lettera b), per l’articolo 8, paragrafo 3 [(8)], e per l’articolo 15 [(9)], nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono al titolare della responsabilità genitoriale, la presente direttiva, o talune sue disposizioni, si applica alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se tali persone erano minori al momento di essere sottoposte al procedimento ma sono successivamente diventate maggiorenni e l’applicazione della presente direttiva, o di talune sue disposizioni, risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità della persona interessata. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva al compimento del ventunesimo anno di età dell’interessato» (10).

22.      L’articolo 4 della direttiva 2016/800 sancisce il diritto all’informazione:

«1.      Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:

a)      tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:

i)      il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all’articolo 5;

ii)      il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all’articolo 6;

iii)      il diritto alla protezione della vita privata, di cui all’articolo 14;

iv)      il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all’articolo 15, paragrafo 4;

v)      il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’articolo 18;

b)      nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:

i)      il diritto a una valutazione individuale, di cui all’articolo 7;

ii)      il diritto a un esame medico, incluso il diritto all’assistenza medica, di cui all’articolo 8;

iii)      il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11;

iv)      il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

v)      il diritto di presenziare al processo, di cui all’articolo 16;

vi)      il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all’articolo 19;

c)      al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all’articolo 12.

2.      Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano verbalizzate secondo la procedura di cui al diritto nazionale.

3.      Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva».

23.      L’articolo 6 della direttiva 2016/800 disciplina il diritto di avvalersi di un difensore:

«1.      I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto.

2.      Gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore a norma del presente articolo affinché possa esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa.

3.      Gli Stati membri provvedono affinché il minore, una volta informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, sia assistito senza indebito ritardo da un difensore. In ogni caso, il minore è assistito da un difensore a partire dalla circostanza che si verifichi per prima tra le seguenti:

a)      prima che sia interrogato dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)      quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove a norma del paragrafo 4, lettera c);

c)      senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d)      qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso.

4.      L’assistenza di un difensore include quanto segue:

a)      gli Stati membri garantiscono che il minore abbia il diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che lo assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)      gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore quando è sottoposto a interrogatorio e che il difensore possa partecipare in modo effettivo nel corso dello stesso. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, di tale partecipazione è dato atto utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto nazionale;

c)      gli Stati membri assicurano che i minori siano assistiti da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di parteciparvi:

i)      ricognizioni di persone;

ii)      confronti;

iii)      ricostruzioni della scena di un crimine.

5.      Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra i minori indagati o imputati e il loro difensore nell’esercizio del loro diritto all’assistenza di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tali comunicazioni comprendono gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.

6.      A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3 qualora l’assistenza di un difensore non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato, fermo restando che l’interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente.

In ogni caso, gli Stati membri devono garantire che il minore sia assistito da un difensore:

a)      quando viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva; e

b)      durante la detenzione.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte.

7.      Qualora il minore debba, a norma del presente articolo, essere assistito da un difensore ma nessun difensore risulti presente, le autorità competenti rinviano l’interrogatorio del minore o gli altri atti investigativi o di raccolta delle prove previsti al paragrafo 4, lettera c), per un periodo di tempo ragionevole al fine di attendere l’arrivo del difensore o, qualora il minore non ne abbia nominato uno, provvedere esse stesse alla nomina.

8.      In circostanze eccezionali, e solo nella fase pre-processuale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a)      ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l’integrità fisica di una persona;

b)      ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell’applicazione del presente paragrafo, tengano conto dell’interesse superiore del minore.

La decisione di procedere a un interrogatorio in assenza del difensore di cui al presente paragrafo può essere adottata soltanto caso per caso da parte di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità competente, a condizione che tale decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale».

24.      L’articolo 18 della direttiva 2016/800 sancisce il diritto al patrocinio a spese dello Stato:

«Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l’effettivo esercizio del diritto di essere assistiti da un difensore, a norma dell’articolo 6».

25.      Infine, l’articolo 19 della direttiva 2016/800 disciplina i mezzi di ricorso:

«Gli Stati membri provvedono affinché il minore indagato o imputato in un procedimento penale, come pure il minore ricercato, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti nel quadro della presente direttiva».

IV.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

26.      L’Unione europea non dispone di una normativa comune in materia di procedura penale. Di converso, la procedura penale è tuttora una materia disciplinata dagli Stati membri, il che determina necessariamente divergenze a livello normativo.

27.      Tuttavia, nonostante le procedure penali siano diverse, all’interno dell’Unione gli individui possono fare affidamento sull’uniformità delle garanzie relative ai diritti fondamentali (11).

28.      La ragione principale di ciò è la CEDU, di cui tutti gli Stati membri sono parti. Attraverso l’interpretazione dei diritti della CEDU, in particolare del diritto a un equo processo, garantito dall’articolo 6 della stessa, la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha armonizzato i diritti in materia di procedura penale nell’intero continente europeo.

29.      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), i diritti tutelati dalla CEDU rappresentano il livello minimo di protezione che deve essere garantito agli individui nelle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

30.      Ciò nonostante, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che l’adesione alla CEDU di ogni Stato membro non garantisse necessariamente, di per sé, un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri (12). Tale fiducia, tuttavia, è un presupposto necessario per il riconoscimento reciproco in materia penale e, quindi, una base per la cooperazione nel settore del diritto penale, quale in corso di costruzione sulla base del TFUE (13).

31.      Pertanto, al fine di rafforzare la fiducia reciproca, il legislatore dell’Unione ha emanato una serie di direttive di armonizzazione minima che disciplinano le procedure penali negli Stati membri (14).

32.      Tra queste direttive, la direttiva 2016/800 occupa un posto speciale. I minori, in quanto persone vulnerabili (15), necessitano di una assistenza maggiore e di una protezione rafforzata (16). Ciò discende, tra l’altro, dall’articolo 24 della Carta, il quale prevede l’obbligo, per tutte le autorità pubbliche e le istituzioni private, di garantire che l’interesse superiore del minore sia considerato preminente (17).

33.      Pertanto, la direttiva 2016/800 dovrebbe essere intesa come una lex specialis (18), che fornisce, come minimo, la stessa protezione, se non una protezione maggiore, ai minori indagati o imputati, rispetto ad altre direttive di armonizzazione minima che disciplinano i diritti nel procedimento penale.

34.      A differenza di quelle altre direttive, che disciplinano specifici diritti procedurali, la direttiva 2016/800 è incentrata invece su una categoria di indagati o imputati e disciplina numerosi diritti.

35.      Ad oggi, la Corte si è occupata della direttiva 2016/800 soltanto nella causa Piotrowski (19), in cui ha interpretato l’articolo 17 della stessa, nel contesto di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di un minore. Tale disposizione non è rilevante nella presente causa, il che rende il rinvio pregiudiziale in esame la prima occasione, per la Corte, per interpretare una serie di diritti procedurali dei minori indagati o imputati in un procedimento penale.

B.      Riorganizzazione delle questioni proposte dal giudice del rinvio e struttura delle conclusioni

36.      La maggior parte delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio riguarda l’interpretazione dei diritti dei minori nel procedimento penale, quali garantiti dalle direttive di armonizzazione minima, principalmente dalla direttiva 2016/800.

37.      Prima di analizzare il merito di tali questioni mi soffermerò sulle eccezioni di irricevibilità sollevate principalmente dal governo polacco (C).

38.      A tal riguardo, parte della questione 13 e la questione 14 nella sua interezza non sono collegate all’interpretazione delle direttive sulle garanzie nel procedimento penale, ma hanno carattere più generale. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell’articolo 47 della Carta e del principio dell’indipendenza dei giudici. Come spiegherò, tali questioni sono irricevibili nel contesto del rinvio in esame e, pertanto, non mi occuperò del loro contenuto.

39.      Passando al merito offrirò un’interpretazione della portata del diritto del minore di avvalersi di un difensore (D), richiesta dal giudice del rinvio mediante le questioni 1 e 2. Ciò comprenderà anche un esame delle deroghe a tale diritto consentite dalla direttiva 2016/800.

40.      Chiarirò poi la questione se il diritto di avvalersi di un difensore continui ad applicarsi dopo che il minore, nel corso del procedimento penale, abbia compiuto 18 anni, e se la disposizione in questione lasci agli Stati membri una scelta quanto alle modalità di suo recepimento (E). Ciò offrirà una risposta alla questione 5 del giudice del rinvio.

41.      Continuerò poi rispondendo alle questioni 8, 9 e 10, concernenti la portata del diritto dei minori e dei titolari della potestà genitoriale di essere informati sui loro diritti procedurali (F). Ciò includerà anche una risposta alla questione se tale obbligo sussista anche in capo alle autorità inquirenti che partecipano alla fase delle indagini preliminari.

42.      Spiegherò quindi la misura in cui il diritto dell’Unione influisce sulle regole di (in)ammissibilità delle prove raccolte in violazione di uno o più diritti riconosciuti ai minori dalle direttive pertinenti (G), rispondendo così alla questione 11.

43.      Infine, ribadirò succintamente le conseguenze che derivano, per gli organi giurisdizionali nazionali, dall’effetto diretto e dal primato del diritto dell’Unione (H). In risposta a parte delle preoccupazioni sollevate dal giudice del rinvio nella questione 13, spiegherò inoltre che l’effetto diretto è una nozione che interessa non soltanto gli organi giurisdizionali, bensì tutte le istituzioni degli Stati membri, compresi i pubblici ministeri.

44.      Il lettore avrà notato che, all’interno di questa struttura, non ho incluso le questioni 3, 6 e 12 del giudice del rinvio. In tali questioni sono menzionate specifiche disposizioni del diritto polacco e si chiede alla Corte di confermare se il diritto dell’Unione osti alla loro applicazione. Com’è noto, tuttavia, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 267, primo comma, TFUE, la Corte è competente a interpretare soltanto il diritto dell’Unione, mentre i giudici nazionali sono competenti in via esclusiva a interpretare il diritto nazionale (20).

45.      Conformemente a questa rigida ripartizione di compiti tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, la prima non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione (21). Spetta al giudice del rinvio, una volta ricevuta la risposta della Corte, trarre le necessarie conseguenze per quanto concerne il diritto nazionale applicabile (22). A tal riguardo, il giudice del rinvio potrà risolvere la problematica delle disposizioni nazionali citate nelle summenzionate tre questioni sulla base delle risposte fornite alle restanti questioni.

C.      Ricevibilità

46.      Il governo polacco ha contestato la ricevibilità del rinvio pregiudiziale a motivo del fatto che il giudice del rinvio, avendo escluso le prove raccolte senza la presenza di un difensore nella fase delle indagini preliminari, avendo nominato un difensore per gli imputati minorenni, e avendone prorogato il mandato quando uno degli imputati ha compiuto 18 anni, avrebbe già posto rimedio a ogni possibile violazione della direttiva 2016/800. In altri termini, il rinvio pregiudiziale non sarebbe necessario affinché il giudice del rinvio possa decidere la causa di cui è investito.

47.      Secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni sollevate dal giudice nazionale «nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza» (23). Tuttavia, qualora la Corte ritenga che una risposta alle questioni proposte non sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla causa di cui è investito, essa declinerà la propria competenza (24).

48.      Ciò può accadere qualora il giudice del rinvio abbia già deciso le questioni riguardo alle quali chiede l’interpretazione della Corte. In tal caso, la risposta fornita dalla Corte potrebbe non essere più necessaria. Tuttavia, qualora nella causa pendente dinanzi ad esso il giudice del rinvio abbia ancora la possibilità di modificare la sua decisione su una specifica questione prima di decidere definitivamente la causa, la risposta alle questioni sollevate potrebbe essere considerata utile nel contesto di tale procedimento concreto (25).

49.      Sebbene appaia che il giudice di rinvio abbia già deciso di escludere le prove raccolte senza la presenza di un difensore e che abbia prorogato il mandato del difensore di uno degli imputati divenuto maggiorenne, alla Corte non è stata presentata alcuna prova del fatto che il giudice del rinvio non possa modificare la propria decisione prima di definire la causa.

50.      Ritengo pertanto che l’interpretazione della portata dei diritti procedurali di cui trattasi sia utile per consentire al giudice del rinvio di decidere la causa di cui al procedimento principale.

51.      Ciò nonostante, sono dell’avviso che parte della questione 13 e la questione 14 nella sua interezza pongano problemi a livello di ricevibilità.

52.      La questione 13 può essere suddivisa in due parti. In una parte, si chiede se l’effetto diretto dei diritti concessi ai minori (diritto a un difensore e diritto all’informazione) vincoli anche il pubblico ministero, che avrebbe quindi l’obbligo di accordare tali diritti e di disapplicare eventuali disposizioni nazionali confliggenti. La risposta a tale questione consentirà al giudice del rinvio di decidere se il pubblico ministero abbia violato i diritti dei minori nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale ed è pertanto ricevibile.

53.      Tuttavia, l’altra parte della stessa questione solleva un quesito più generale, concernente il requisito dell’indipendenza del pubblico ministero. Tale questione non mi sembra direttamente rilevante ai fini del procedimento penale pendente dinanzi al giudice del rinvio. Indipendentemente dall’indipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo, esso ha l’obbligo di garantire i diritti dei minori nel procedimento penale, diritti dei quali questi ultimi godono in base al diritto dell’Unione.

54.      Infine, nella questione 14, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, il principio dello Stato di diritto, il principio dell’indipendenza dei giudici e l’articolo 47 della Carta ostino a disposizioni nazionali che prevedono la possibilità, per il Ministro della Giustizia, di disporre la sospensione immediata di un giudice. La preoccupazione del giudice del rinvio deriva dall’esperienza personale di tale giudice, che era stato temporaneamente sospeso in una causa anteriore. Nella causa in esame, il timore che possa essere nuovamente disposta una sospensione sorge in ragione del rinvio pregiudiziale alla Corte, con il quale è messa in discussione la validità del diritto interno.

55.      La Corte ha già spiegato, in due procedimenti d’infrazione nei confronti della Repubblica di Polonia, che una normativa nazionale la quale impedisce ai giudici di sottoporre alla Corte questioni di interpretazione del diritto dell’Unione, sotto la minaccia di sanzioni disciplinari, è inaccettabile ai sensi del diritto dell’Unione (26).

56.      Sebbene siffatte minacce all’indipendenza dei giudici siano inaccettabili, nel caso di specie esse appaiono meramente ipotetiche. La precedente sospensione del giudice del rinvio non ha alcun legame con la causa in esame, nell’ambito della quale le questioni sono state sottoposte alla Corte.

57.      Pertanto, come spiegato dalla Corte nella sentenza nella causa Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (27), la risposta alla questione proposta non è necessaria ai fini della risoluzione della controversia dinanzi al giudice del rinvio e ciò rende la questione irricevibile (28).

58.      La situazione in esame si distingue, quindi, da quella che ha dato origine alla sentenza YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), in cui la Corte ha statuito che le questioni dirette a risolvere, in limine litis, difficoltà di ordine procedurale, come quelle relative alla competenza del giudice del rinvio a conoscere di una causa, possono ricevere risposta nel contesto di un procedimento pregiudiziale (29). In tale caso, il giudice del rinvio dubitava della propria competenza a conoscere della causa, che gli era stata trasferita soltanto poiché il giudice inizialmente investito era stato sospeso per aver effettuato un rinvio alla Corte.

59.      In conclusione, suggerisco alla Corte di dichiarare parzialmente irricevibile la tredicesima questione e totalmente irricevibile la quattordicesima questione. Nulla impedisce, tuttavia, alla Corte di rispondere alle restanti questioni.

D.      Diritto di essere assistito da un difensore (questioni 1 e 2)

60.      Le questioni 1 e 2 del giudice del rinvio riguardano la portata del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2016/800. Più specificamente, il giudice del rinvio chiede se le autorità, nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale, debbano garantire che il minore sia assistito da un difensore (1) e se vi siano deroghe a tale diritto (1).

1.      Portata

61.      Un indagato di età inferiore a 18 anni è accusato: ci si chiede se ciò determini automaticamente l’obbligo, per le autorità, di garantire che il minore sia assistito da un difensore, che il difensore partecipi alle indagini preliminari e che il minore non sia sottoposto a interrogatorio senza la presenza di detto difensore.

62.      Come ho spiegato nella sezione A, la CEDU rappresenta il livello minimo di protezione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta. Ciò significa che qualsiasi interpretazione della direttiva 2016/800 deve fornire una tutela almeno pari a quella prevista dalla CEDU. Viceversa, la protezione prevista a livello dell’Unione europea può essere superiore a quella della CEDU. La CEDU rappresenta quindi un utile punto di partenza per determinare la portata del diritto dei minori di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali.

63.      Sappiamo che, secondo la Corte EDU, il diritto all’assistenza legale è una caratteristica essenziale di un equo processo (30). L’assistenza da parte di un difensore deve essere effettiva e pratica, in modo da poter influenzare gli sviluppi del procedimento penale (31).

64.      Nella causa Salduz c. Turchia (32), la Corte EDU ha stabilito che il diritto a un equo processo richiede che l’assistenza da parte di un difensore sia garantita fin dal primo interrogatorio da parte della polizia, salvo che vi siano ragioni impellenti che giustifichino, eccezionalmente, il diniego di tale assistenza; tuttavia, il diritto a un equo processo è irrimediabilmente violato se il diritto di avvalersi di un difensore non sia stato garantito nel corso delle indagini preliminari, qualora siano state rese dichiarazioni autoincriminanti in seguito utilizzate come base per la condanna.

65.      Queste statuizioni, così come l’ampia giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritti della difesa, sono state incorporate nella direttiva 2013/48 (33).

66.      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/800, la portata del diritto dei minori a un difensore è uguale a quella di qualsiasi altro indagato o imputato ai sensi della direttiva 2013/48.

67.      A mio avviso, l’articolo 6 della direttiva 2016/800 esige quanto segue. I minori dovrebbero potersi avvalere di un difensore senza indebito ritardo, il che significa, di norma, che dovrebbero potersene avvalere prima di essere interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva.

68.      Ciò significa che le autorità coinvolte nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale, come i pubblici ministeri e la polizia, non possono interrogare un minore in qualità di indagato o di imputato in assenza di un difensore.

69.      Una lettura combinata dell’articolo 6 e dell’articolo 18 della direttiva 2016/800 suggerisce inoltre che, qualora un minore non abbia un difensore, le autorità hanno l’obbligo di fornirgli un difensore d’ufficio prima di iniziare l’interrogatorio (34).

70.      A differenza dell’articolo 9 della direttiva 2013/48, la direttiva 2016/800 non contiene una disposizione la quale preveda che i minori possano rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore. Ciò mi porta a concludere che il diritto degli adulti al patrocinio a spese dello Stato si trasforma in un obbligo giuridico di fornire ai minori rappresentanza legale nel procedimento penale.

71.      In conclusione, la portata del diritto dei minori indagati o imputati in un procedimento penale di avvalersi di un difensore sembra essere alquanto ampia: le autorità pubbliche hanno l’obbligo di garantire che i minori siano rappresentati da un difensore prima di essere interrogati per la prima volta, se necessario mettendo a disposizione un difensore d’ufficio.

2.      Deroghe

72.      Ciò nonostante, numerosi altri paragrafi dell’articolo 6 della direttiva 2016/800, in particolare i paragrafi 6 e 8, prevedono possibili deroghe al diritto di essere assistiti da un difensore nella fase delle indagini preliminari. Alla luce di ciò, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla questione se tali deroghe permettano alla polizia di procedere all’interrogatorio di indagati minorenni senza la presenza di un difensore nella fase delle indagini preliminari.

73.      Come ho già indicato, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/800 prevede che nulla in tale direttiva pregiudica il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48. Ciò significa che nessuna delle deroghe consentiti negli altri paragrafi dell’articolo 6 della direttiva 2016/800 può essere interpretata nel senso di limitare i diritti dei minori in riferimento ai diritti generali previsti dalla direttiva 2013/48. Mi occuperò ora, quindi, delle possibili deroghe previste da questa direttiva.

74.      La Corte ha interpretato la direttiva 2013/48 nella causa VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), in cui ha statuito che l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 disciplinano in modo esaustivo le limitazioni del diritto di avvalersi di un difensore. Ciò significa che tale diritto non può essere limitato in nessun’altra situazione (35).

75.      Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, qualsiasi decisione di deroga al diritto di avvalersi di un difensore deve essere debitamente motivata e deve essere adottata, caso per caso, da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità competente, a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

76.      L’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, citato nella sentenza VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) come una delle due possibili deroghe al diritto a un difensore, corrisponde all’articolo 6, paragrafo 8, della direttiva 2016/800. Tale disposizione consente, in via eccezionale, una deroga temporanea al diritto di essere assistiti da un difensore, ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze per la vita, la libertà personale o l’integrità fisica di una persona oppure ove sia indispensabile un intervento immediato per evitare di compromettere un procedimento penale.

77.      Tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, l’articolo 6, paragrafo 8, della direttiva 2016/800 riguarda una situazione diversa da quella di cui al procedimento principale e, pertanto, non è applicabile. In effetti, non vi era alcuna necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l’integrità fisica di una persona, e dai fatti della causa non si evince la necessità di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere il procedimento penale.

78.      L’altra deroga al diritto a un difensore, prevista dall’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2013/48, è così formulata: «[i]n circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale». Il considerando 30 della direttiva 2013/48 chiarisce quanto segue: «[d]urante tale deroga temporanea, le autorità competenti non dovrebbero interrogare l’interessato o procedere a uno degli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva».

79.      La direttiva 2016/800 non prevede alcuna deroga analoga. Nella procedura legislativa che ha condotto all’adozione della direttiva 2016/800, il Consiglio ha accolto la richiesta del Parlamento di non riprodurre la deroga del «luogo geograficamente lontano» nella direttiva 2016/800 (36). In ogni caso, non sembra che le circostanze del caso di specie ne richiederebbero l’applicazione.

80.      Resta da esaminare l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2016/800.

81.      L’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2016/800 introduce un’altra possibile deroga al diritto di essere assistiti da un difensore, la cui formulazione non corrisponde ad alcuna deroga ammessa ai sensi della direttiva 2013/48. Indipendentemente da come si interpreti tale disposizione, l’articolo 6, paragrafo 1 esige che nel caso in cui siano coinvolti minori tale deroga non sia interpretata in modo tale da limitare il diritto a un difensore rispetto alla portata dello stesso diritto ai sensi della direttiva 2013/48. Di conseguenza, è difficile difendere la possibilità di permettere ulteriori deroghe al diritto di essere assistiti da un difensore nel caso in cui siano coinvolti minori.

82.      Nel corso della procedura legislativa che ha condotto all’adozione della direttiva 2016/800, l’articolo 6 si è rivelato «la disposizione più controversa dell’intera direttiva» (37). La proposta originaria prevedeva l’obbligo di rappresentanza da parte di un difensore. Tuttavia, nel corso della procedura legislativa, alcuni Stati membri hanno insistito sul fatto che non fosse necessaria l’assistenza di un difensore nel caso di minori accusati di reati minori e meno gravi (38). Come riportato nel documento del Consiglio redatto in preparazione dell’ottavo trilogo nel contesto di tale procedura legislativa, il Parlamento «non aveva apprezzato» detta richiesta di limitare ulteriormente l’obbligo di interrogare un minore in presenza di un difensore (39).

83.      La formulazione finale dell’articolo 6 è, quindi, una versione annacquata, in base alla quale un’analisi della proporzionalità può condurre a limitare il diritto di avvalersi di un difensore nella fase delle indagini preliminari (40).

84.      Sulla base della sua formulazione, l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2016/800 sembra aggiungere un’altra limitazione del diritto di avvalersi di un difensore, fondata sul criterio della proporzionalità (41).

85.      Ciò avviene nonostante la previsione di due garanzie, contenute in tale disposizione: il rispetto del diritto a un equo processo e la considerazione preminente dell’interesse superiore del minore.

86.      Nella fase delle indagini preliminari, quindi, la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2016/800 suggerisce che gli Stati membri possono derogare all’obbligo che il minore sia assistito da un difensore. Se il difensore non è presente, il terzo comma di tale disposizione stabilisce che non può essere inflitta una pena detentiva.

87.      Si può quindi concludere che l’assistenza obbligatoria da parte di un difensore, senza alcuna possibilità di deroga, si applica soltanto ai casi di detenzione e quando il procedimento penale comporta la privazione della libertà (42).

88.      Nel caso di specie, l’applicazione di tale disposizione comporterebbe il divieto di condannare l’imputato alla privazione della libertà. Tuttavia, anche tale condizione è qualificata, permettendo che la mancata assistenza di un difensore sia sanata solo se il minore sia assistito da un difensore in modo tale da permettergli di esercitare in modo efficace i diritti della difesa e, in ogni caso, nel corso delle udienze dibattimentali dinanzi a un giudice.

89.      Non posso che concludere che, sulla base della sua formulazione, l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2016/800 permette l’esclusione del diritto a un difensore che non sarebbe permesso ai sensi della direttiva 2013/48. L’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2016/800 si pone quindi in contraddizione con l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva.

90.      Ho rinvenuto un solo modo per conciliare l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2016/800 con l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa e, in ultima analisi, con la direttiva 2013/48.

91.      Se l’interrogatorio di un minore senza la presenza di un difensore è nell’interesse superiore del minore stesso, la possibilità di derogare all’obbligo della presenza di un difensore non è in contrasto con l’esigenza di tutelare i diritti di tale minore per lo meno nella stessa misura di altri indagati o imputati. L’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2016/800 potrebbe quindi essere interpretato nel senso che si applica soltanto alla situazione in cui l’interrogatorio di un minore senza la presenza di un difensore è preferibile, nell’interesse di tale minore, rispetto all’interrogatorio in presenza di un difensore. Mi riesce difficile immaginare una situazione in cui ciò possa accadere. Tuttavia, un’interpretazione di tal genere garantirebbe la conformità dell’articolo 6, paragrafo 6, con il resto dell’impianto della direttiva 2016/800.

92.      In conclusione, ritengo che l’articolo 6 della direttiva 2016/800 contenga un diritto avente effetto diretto a che il minore sia assistito da un difensore, se necessario un difensore d’ufficio, fin dal momento dell’interrogatorio durante le indagini preliminari. L’autorità responsabile di tale interrogatorio può decidere di procedere all’interrogatorio senza la presenza di un difensore soltanto nella fase delle indagini preliminari, dopo una valutazione caso per caso che tenga conto delle circostanze di cui all’articolo 6, paragrafo 6, primo comma, e soltanto qualora ciò sia nell’interesse superiore del minore e ne salvaguardi i diritti di cui agli articoli 47 e 48 della Carta. La decisione di procedere senza un difensore deve essere debitamente motivata e soddisfare le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/48.

E.      Compimento dei 18 anni nel corso del procedimento (questione 5)

93.      L’articolo 3, punto 1, della direttiva 2016/800 definisce il termine «minore» come «una persona di età inferiore a 18 anni» (43).

94.      Nel caso di specie, almeno uno degli imputati, M.P., ha compiuto 18 anni di età nel corso del procedimento. Il giudice del rinvio chiede quindi se i diritti riconosciuti ai minori dalla direttiva 2016/800 continuino ad applicarsi fino alla conclusione definitiva del procedimento, indipendentemente dal fatto che l’imputato non sia più un minore ai sensi di tale direttiva.

95.      Un esame della genesi legislativa dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2016/800 rivela che la proposta iniziale della Commissione prevedeva l’applicazione automatica della direttiva a tutti gli indagati o imputati che avessero compiuto 18 anni nel corso del procedimento penale. Tuttavia, tale proposta ha incontrato opposizione nel corso della procedura legislativa (44).

96.      Il testo di compromesso attualmente contenuto nella versione finale dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2016/800 non rende automatica la proroga dei diritti dei minori. Esso attribuisce invece all’autorità coinvolta nel procedimento il diritto di decidere se tale proroga dei diritti sia appropriata, e in relazione a quali diritti, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

97.      Ci si chiede se gli Stati membri potessero recepire tale disposizione della direttiva scegliendo di escludere la possibilità di un prolungamento della sua applicazione dopo che l’indagato o l’imputato abbia compiuto 18 anni.

98.      A mio avviso, no.

99.      Su questo punto concordo con la Commissione. L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2016/800 impone agli Stati membri un obbligo «espresso e incondizionato» di permettere, nella loro normativa, all’autorità nazionale competente di decidere che il prolungamento dell’applicazione della direttiva, o di talune sue disposizioni, risulti appropriata in considerazione delle circostanze del caso.

100. La Commissione sostiene, di conseguenza, che tale disposizione soddisfa i requisiti dell’effetto diretto. Concordo anche con tale valutazione. L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2016/800 attribuisce chiaramente il diritto a che l’autorità pubblica competente valuti se gli indagati o gli imputati che compiono 18 anni nel corso del procedimento penale necessiti a che sia prorogata la rappresentanza legale.

101. Tale autorità ha l’obbligo di valutare la necessità di prolungare il trattamento della persona in qualità di minore alla luce delle circostanze del caso concreto. Nel recepire tale direttiva, gli Stati membri non possono limitare il diritto dell’indagato o dell’imputato a che la loro situazione sia valutata dall’autorità competente caso per caso.

102. Pertanto, in risposta alla questione 5 del giudice del rinvio, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2016/800 ha effetto diretto. Esso garantisce al minore che abbia compiuto 18 anni nel corso del procedimento penale il diritto a che la necessità di continuare a essere trattato come un minore sia valutata dall’autorità competente caso per caso. Ciò include la valutazione della proroga o meno del diritto, del quale godono i minori, di avvalersi di un difensore. Gli Stati membri non possono escludere siffatto diritto.

F.      Diritto all’informazione nel procedimento penale (questioni 8, 9 e 10)

103. Con dette tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se l’articolo 4 della direttiva 2016/800 esiga che le autorità competenti, al più tardi prima del primo interrogatorio formale dell’indagato, informino tempestivamente sia l’indagato che, allo stesso tempo, il titolare della responsabilità genitoriale, dei diritti essenziali per garantire un equo processo e dello svolgimento del procedimento.

104. Inoltre, tale giudice chiede se le autorità competenti siano tenute a informare l’indagato minorenne del diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, in modo comprensibile e adeguato alla sua età.

105. Infine, il giudice del rinvio chiede in che modo tali informazioni debbano essere fornite al minore: esso chiede se l’articolo 4 della direttiva 2016/800 osti a che tali comunicazioni dei diritti siano fornite solo poco prima dell’interrogatorio, senza tenere conto dei diritti specifici derivanti dall’ambito di applicazione di tale direttiva e a che tali comunicazioni siano messe a disposizione solo nei confronti dell’indagato, privo di difensore, senza coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale, e in una situazione in cui tali avvisi siano stati formulati in un linguaggio inadeguato all’età dell’indagato.

106. L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2016/800 fa esplicito riferimento al livello di protezione previsto dalla direttiva 2012/13 come parametro di riferimento per quanto concerne il diritto all’informazione nei procedimenti penali.

107. Di conseguenza, è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, «[g]li Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

108. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2016/800 prevede che «[g]li Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore ha diritto di ricevere ai sensi dell’articolo 4 siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale».

109. Diversi altri strumenti sottolineano sia la necessità di informare in modo adeguato i minori dei loro diritti, sia la necessità di prestare le stesse informazioni alle persone che sono titolari della responsabilità genitoriale.

110. Così, ad esempio, le Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore stabiliscono che «[f]in dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i servizi per l’immigrazione, i servizi educativi, sociali o sanitari) e nel corso dell’intero procedimento, i minori e i loro genitori dovrebbero essere prontamente e debitamente informati» sui loro diritti, nonché sugli strumenti di ricorso disponibili in caso di loro eventuale violazione (45).

111. Nella sua valutazione dell’attuazione della direttiva 2016/800, l’Agenzia per i diritti fondamentali sottolinea che, data la vulnerabilità dei minori, soprattutto nelle prime fasi del procedimento penale, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a fornire informazioni adeguate e tempestive ai minori indagati o imputati (46).

112. Nella causa Panovits c. Cipro, la Corte EDU ha affermato che «l’omessa comunicazione di informazioni sufficienti sui diritti del ricorrente di consultare un avvocato prima del suo interrogatorio da parte della polizia, soprattutto in considerazione del fatto che, all’epoca, egli era minorenne e non era stato accompagnato dal suo tutore durante l’interrogatorio, ha costituito una violazione dei diritti della difesa del ricorrente» (47).

113. È chiaro che l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2016/800 impone alle autorità competenti di informare i minori nel procedimento principale del loro diritto di avvalersi di un difensore, del loro diritto a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale e di fornire loro le altre informazioni necessarie elencate in tale disposizione (48).

114. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/800 esige che le informazioni siano trasmesse in un linguaggio semplice e accessibile e che esse siano verbalizzate.

115. In conclusione, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2016/800 conferiscono ai minori il diritto di essere informati e il diritto a che i titolari della responsabilità genitoriale siano informati dei diritti procedurali nel procedimento penale. Tali disposizioni sono sufficientemente precise e incondizionate, sicché i minori possono invocarle dinanzi ai giudici nazionali. È parimenti chiaro che l’obbligo di informare i minori e i titolari della responsabilità genitoriale dei diritti procedurali ad essi spettanti incombe all’autorità competente a condurre la parte del procedimento penale di cui si tratta. Nella fase delle indagini preliminari, l’obbligo di informare il minore in questione incombe alla polizia e al pubblico ministero. Tale diritto garantisce la tutela dei diritti della difesa dei minori durante lo svolgimento dell’intero procedimento penale.

G.      Conseguenze di eventuali violazioni dei diritti dei minori nel procedimento penale: inammissibilità delle prove?

116. La procedura penale è un settore in cui la competenza dell’Unione europea si limita a un’armonizzazione minima ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE. Sebbene l’Unione europea sia autorizzata, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera a), TFUE, ad operare un’armonizzazione minima dell’ammissibilità reciproca delle prove, ciò non si è ancora verificato.

117. Tutte le direttive che armonizzano i diritti in materia di procedura penale impongono espressamente agli Stati membri l’obbligo di predisporre rimedi effettivi per le persone i cui diritti derivanti da dette direttive siano stati violati (49). Tuttavia, le direttive in parola non specificano i rimedi appropriati, ma lasciano tale scelta agli Stati membri, esigendo soltanto che il rimedio scelto sia effettivo (50).

118. Con le sue questioni in materia di ammissibilità delle prove raccolte in possibile violazione delle direttive pertinenti, il giudice del rinvio si è unito a un gruppo sempre più numeroso di giudici nazionali che sollevano questioni in tal senso (51).

119. Come ho già sottolineato in altre conclusioni (52) non vi è attualmente nessuno strumento, nel diritto dell’Unione, che disciplini l’ammissibilità delle prove nei procedimenti penali nazionali. La questione dell’ammissibilità delle prove è, per il momento, una questione di diritto nazionale.

120. Tuttavia, quando il diritto dell’Unione trova applicazione, le disposizioni nazionali pertinenti non possono violare gli articoli 47 e 48 della Carta (53) e, senza ombra di dubbio, l’interesse superiore del minore deve essere sempre considerato preminente, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

121. Da parte sua, la Corte EDU adotta un approccio simile, dichiarando che la CEDU non disciplina l’ammissibilità delle prove (54) anche se i giudici nazionali dovrebbero valutare se sia compromessa l’equità complessiva del procedimento (55).

122. Il criterio dell’equità complessiva del procedimento è stato recentemente adottato dalla Corte come criterio pertinente, mediante un riferimento diretto alla giurisprudenza della Corte EDU (56).

123. In udienza, la Commissione è stata interpellata sullo stato del diritto dell’Unione in materia di ammissibilità delle prove e sul modo in cui i giudici nazionali dovrebbero affrontare tale questione nel caso di una violazione di una delle direttive di armonizzazione minima. Nella sua risposta, la Commissione ha confermato che, in effetti, il diritto dell’Unione non impone alcun requisito per quanto concerne le norme in materia di ammissibilità delle prove, tuttavia, essa ha altresì dichiarato che, ai sensi del diritto dell’Unione, è necessario che ai giudici non sia impedito di effettuare una siffatta constatazione nell’esercizio del loro libero apprezzamento.

124. Concordo con tale punto di vista. Il rispetto dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta richiede, infatti, che nella fase del dibattimento ai giudici nazionali sia concessa la flessibilità necessaria per valutare l’equità complessiva del procedimento. Qualora essi ritengano che un elemento di prova debba essere escluso, in quanto la sua raccolta è viziata da una violazione di diritti procedurali che costituisce una violazione dei diritti della difesa, essi dovrebbero essere liberi di escluderlo.

125. In altri termini, il diritto dell’Unione non disciplina l’ammissibilità delle prove, ma osta a che il diritto nazionale limiti i poteri dei giudici del processo di valutare liberamente le prove e di trarre da siffatta valutazione qualsiasi conseguenza che reputino necessaria (57).

126. Quando un procedimento penale è condotto nei confronti di un minore, il giudice che decide la causa ha l’obbligo, sulla base dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, di tenere in particolare considerazione l’interesse superiore del minore e di bilanciarlo con gli altri interessi concernenti il perseguimento dei reati.

127. In conclusione, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia dei diritti sanciti nelle direttive menzionate, come interpretate dalla Corte. Tale risultato può essere ottenuto mediante l’esclusione delle prove raccolte in violazione di tali strumenti, qualora il giudice del rinvio ritenga che, altrimenti, sarebbero violati i diritti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e agli articoli 47 e 48 della Carta.

H.      Effetto diretto e primato del diritto dell’Unione (questioni 4, 7 e 11)

128. In molte delle sue questioni, e in particolare nelle questioni 4, 7 e 11, il giudice del rinvio chiede quali conseguenze debbano essere tratte dall’effetto diretto delle disposizioni pertinenti delle direttive in questione. Poiché ciò è già stato spiegato dalla Corte nella sua giurisprudenza in numerose occasioni, mi limiterò a ribadire soltanto le conseguenze più importanti che interessano il caso di specie.

129. In base al principio dell’effetto diretto del diritto dell’Unione, i singoli possono far valere i loro diritti fondati sul diritto dell’Unione invocando direttamente le disposizioni di diritto dell’Unione dinanzi giudici nazionali (58).

130. Qualora tali diritti siano in contrasto con quanto previsto dal diritto nazionale, il diritto dell’Unione attribuisce ai giudici nazionali il potere di disapplicare siffatte disposizioni confliggenti del diritto nazionale. Tale potere deriva dall’effetto combinato dei principi costituzionali dell’Unione dell’effetto diretto e del primato del diritto dell’Unione (59).

131. Un’altra possibilità a disposizione del giudice nazionale è l’interpretazione del diritto nazionale in modo tale da garantire al titolare di un diritto dell’Unione lo stesso risultato che avrebbe ottenuto in caso di applicazione diretta del diritto dell’Unione. Questa possibilità consente al giudice nazionale di evitare un conflitto tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale (60).

132. I minori sulla cui responsabilità penale si pronuncia il giudice del rinvio possono avvalersi dei diritti riconosciuti dalle direttive invocate. Tra questi figurano il diritto di avvalersi di un difensore, di essere informati dei loro diritti procedurali e a una valutazione della necessità che la direttiva 2016/800 continui a trovare applicazione dopo il compimento dei 18 anni di età, dei quali il giudice del rinvio ha chiesto l’interpretazione alla Corte. Da tali direttive sono previsti anche altri diritti, nonché il diritto a un processo equo e a una difesa effettiva quali derivanti dalla Carta.

133. Il giudice del rinvio dovrebbe tentare di eliminare ogni possibile ostacolo al riconoscimento di tali diritti, mediante un’interpretazione conforme delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Qualora l’interpretazione conforme si riveli impossibile, il giudice del rinvio è tenuto a disapplicare le norme nazionali confliggenti e a garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.

134. Infine, non spetta soltanto ai giudici nazionali dare piena attuazione alle disposizioni del diritto dell’Unione, ma anche alle autorità amministrative nazionali (61) e a tutti gli altri organi dello Stato (62). Pertanto, l’effetto diretto, l’interpretazione conforme e il primato del diritto dell’Unione vincolano tutti gli organi statali, i quali sono parimenti tenuti a riconoscere i diritti derivanti dal diritto dell’Unione.

135. Ciò significa che, nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia devono riconoscere i diritti dei minori e i propri corrispondenti obblighi direttamente basati sulle direttive pertinenti. Essi sono tenuti a interpretare il diritto nazionale in conformità con i risultati come imposto da tali direttive. In alternativa, essi sono tenuti a disapplicare le norme del diritto nazionale al fine di permettere la tutela dei minori, come richiesto da tali direttive. Qualora non lo facciano, il giudice dinanzi al quale è pendente il processo penale è tenuto a constatare che tali organi statali hanno violato i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

V.      Conclusione

136. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia) nei seguenti termini:

1)      La questione 13, nella parte in cui riguarda l’indipendenza del pubblico ministero, e la questione 14 sono irricevibili.

2)      In risposta alle questioni 1 e 2 del giudice del rinvio, l’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, contiene un diritto avente effetto diretto a che il minore sia assistito da un difensore, se necessario un difensore d’ufficio, fin dal momento dell’interrogatorio durante le indagini preliminari. L’autorità responsabile dell’interrogatorio può decidere di procedere all’interrogatorio senza la presenza di un difensore soltanto nella fase delle indagini preliminari, dopo che è stata effettuata una valutazione caso per caso – che tenga conto delle circostanze di cui all’articolo 6, paragrafo 6, primo comma, di tale direttiva – e soltanto qualora ciò sia nell’interesse superiore del minore e ne salvaguardi i diritti di cui agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La decisione di procedere senza un difensore deve essere debitamente motivata e soddisfare le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

3)      In risposta alla questione 5 del giudice del rinvio, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2016/800 ha effetto diretto. Esso garantisce al minore che abbia compiuto 18 anni nel corso del procedimento penale il diritto a che la necessità di continuare a essere trattato come un minore sia valutata dall’autorità competente caso per caso. Ciò include la valutazione della proroga del diritto di avvalersi di un difensore. Gli Stati membri non possono escludere siffatto diritto.

4)      In risposta alla questione 8, 9 e 10 del giudice del rinvio, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2016/800 conferiscono ai minori il diritto che essi stessi e i titolari della responsabilità genitoriale siano informati dei diritti procedurali nel procedimento penale. Tali disposizioni sono sufficientemente precise e incondizionate, sicché i minori possono invocarle dinanzi ai giudici nazionali. È parimenti chiaro che l’obbligo di informare i minori e i loro genitori dei diritti procedurali ad essi spettanti incombe all’autorità competente a condurre la rispettiva parte del procedimento penale. Nella fase delle indagini preliminari, siffatto obbligo incombe alla polizia e al pubblico ministero. I diritti all’informazione garantiscono la tutela dei diritti della difesa dei minori durante lo svolgimento dell’intero procedimento penale.

5)      In risposta alla questione 11 del giudice del rinvio, il diritto dell’Unione non disciplina l’ammissibilità delle prove, ma osta a che il diritto nazionale limiti i poteri dei giudici del dibattimento di valutare liberamente le prove e di trarre da siffatta valutazione qualsiasi conseguenza che reputino necessaria. Quando un procedimento penale è condotto nei confronti di un minore, il giudice che decide la causa ha l’obbligo, sulla base dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, di tenere in particolare considerazione l’interesse superiore del minore e di bilanciarlo con gli altri interessi concernenti il perseguimento dei reati. Spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia dei diritti sanciti nelle direttive invocate, come interpretate dalla Corte. Tale risultato può essere ottenuto mediante l’esclusione delle prove raccolte in violazione di tali strumenti, qualora il giudice del rinvio ritenga che, altrimenti, sarebbero violati i diritti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e agli articoli 47 e 48 della Carta.

6)      In risposta alle questioni da 4 a 7 e alla prima parte della questione 13, il giudice del rinvio deve riconoscere i diritti appartenenti ai minori indagati o imputati direttamente derivanti dalle pertinenti direttive dell’Unione europea. Il giudice del rinvio dovrebbe eliminare ogni possibile ostacolo al riconoscimento dei diritti conferiti da tali direttive mediante un’interpretazione del diritto nazionale in conformità con esse. Qualora ciò non sia possibile, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare le norme di diritto nazionale confliggenti, sulla base del principio dell’effetto diretto e del primato del diritto dell’Unione.

L’effetto diretto, l’interpretazione conforme e il primato del diritto dell’Unione vincolano tutti gli organi statali, i quali sono parimenti tenuti a riconoscere i diritti derivanti dal diritto dell’Unione europea. Ciò significa che, nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia sono tenuti a riconoscere i diritti dei minori e i propri corrispondenti obblighi direttamente basati sulle direttive pertinenti. Qualora non lo facciano, il giudice dinanzi al quale è pendente il processo penale è tenuto a constatare che tali organi statali hanno violato i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Tale processo è iniziato nel 2009, con la Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU 2009, C 295, pag. 1), in cui si prevedeva un processo per tappe nella disciplina di diversi diritti procedurali nel procedimento penale, comprese garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili.


3      Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 136, pag. 1).


4      Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag.1).


5      Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).


6      Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


7      Tale disposizione concerne il diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale.


8      Tale disposizione elenca i soggetti che possono richiedere l’esame medico del minore, fra i quali il titolare della responsabilità genitoriale.


9      L’articolo 15 attribuisce al minore il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento.


10      V. anche il considerando 11 della direttiva 2016/800, la cui formulazione è leggermente più chiara: «[l]a presente direttiva, o talune sue disposizioni, dovrebbero applicarsi altresì alle persone indagate o imputate in un procedimento penale e alle persone ricercate che erano minori al momento di essere sottoposte al procedimento ma che sono successivamente diventate maggiorenni, e qualora l’applicazione della presente direttiva sia adeguata alla luce delle circostanze del caso, fra cui la maturità e la vulnerabilità della persona interessata».


11      Nelle parole della Corte, ciò implica una «fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare, nella Carta» [Sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 71]. V., anche, Soo, A., «Article 12 of the Directive 2013/48/EU: A starting point for discussion on a common understanding of the criteria for effective remedies of violation of the right to counsel», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 25(1), 2017, pagg. da 31 a 51, in particolare pag. 38.


12      Considerando 3 della direttiva 2016/800; considerando 7 della direttiva 2012/13; considerando 5 della direttiva 2013/48 e considerando 5 della direttiva 2016/343.


13      V. articolo 67, paragrafo 1, TFUE e articolo 82, paragrafo 1, TFUE, i quali sottolineano l’importanza del principio del riconoscimento reciproco in materia penale. Sebbene i Trattati non contengano riferimenti alla fiducia reciproca, la Corte ne ha sottolineato la centralità all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: «tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo» [v., ad esempio, sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].


14      Oltre alle direttive menzionate supra, alle note da 3 a 6, vi sono anche la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1) e la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1).


15      La tabella di marcia del Consiglio (v. supra, nota 2) ha previsto un processo per tappe nella disciplina di diversi diritti procedurali nel procedimento penale, comprese garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. La tabella di marcia è citata nel preambolo della direttiva 2016/800, v. i considerando da 4 a 6 di tale direttiva.


16      Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Programma UE per i diritti dei minori, COM(2011) 60 definitivo.


17      La tutela dei diritti del minore figura anche tra gli obiettivi dell’Unione europea di cui all’articolo 3, paragrafo 3, TUE. Ho già illustrato la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’interesse superiore del minore nelle mie conclusioni nella causa GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:582, paragrafi da 45 a 55). Inoltre, tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, firmata il 20 novembre 1989, UNTS 1577, pag. 3.


18      Cras, S., «The directive on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings. Genesis and descriptive comments relating to selected articles», eucrim, Vol. 2, 2016, pag. 109, in particolare pagg. 110 e 111. Secondo la Commissione, i minori sono «la categoria più fragile dei cittadini chiamati ad affrontare un procedimento penale (…) soprattutto perché corrono un rischio maggiore di discriminazione o di privazione dei loro diritti fondamentali, a causa della mancanza di conoscenze, di maturità o in ragione di disabilità mentali e fisiche» [Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, Proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali» SWD(2013) 480 final, pag. 4].


19      Sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, punti 36 e 37).


20      Sentenze del 17 giugno 1999, Piaggio (C‑295/97, EU:C:1999:313, punto 29); e del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 58).


21      Sentenza del 21 gennaio 1993, Deutsche Shell (C‑188/91, EU:C:1993:24, punto 27).


22      V., in tal senso, sentenza del 17 giugno 1999, Piaggio (C‑295/97, EU:C:1999:313, punto 32).


23      Sentenza dell’8 dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale) (C‑180/21, EU:C:2022:967, punto 66).


24      Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti 43 e 45).


25      A tal riguardo, v. sentenza del 21 aprile 1988, Pardini (338/85, EU:C:1988:194, punti da 10 a 14).


26      Sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 225); e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 132 e 157 e dispositivo).


27      Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51).


28      A tal riguardo, v. anche sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio) (C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 144).


29      Sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni) (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 47).


30      Corte EDU, 23 novembre 1993, Poitrimol c. Francia, (CE:ECHR:1993:1123JUD001403288, § 34).


31      Corte EDU, 30 maggio 2013, Martin c. Estonia (CE:ECHR:2013:0530JUD003598509, § 90), e 20 ottobre 2015, Dvorski c. Croazia (CE:ECHR:2013:1128JUD002570311, § 78).


32      Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55).


33      Per un’analisi dettagliata, v. Daminova, N., «The European Court of Human Rights on the “Access to a Lawyer” Directive 2013/48/EU: The quest for a coherent application of the right to a legal assistance in Europe?», European Criminal Law Review, Vol. 2(11), 2021, pagg. da 211 a 241, in particolare pagg. da 220 a 224. Jackson, J.D., «Responses to Salduz: Procedural tradition, change and the need for effective defence», The Modern Law Review, Vol. 79(6), 2016, pag. 987.


34      La concessione del patrocinio a spese dello Stato è disciplinata dalla direttiva 2016/1919, più precisamente dalle condizioni di cui al suo articolo 4. L’articolo 9 della direttiva 2016/1919 così dispone: «[g]li Stati membri garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolar[i] esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili».


35      Sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 42).


36      Fascicolo interistituzionale del Consiglio 14087/15, Bruxelles, 13 novembre 2015, pag. 2.


37      Cras (nota 18), pag. 113 [traduzione libera]; Rap, S.E., e Zlotnik, D., «The right to legal and other appropriate assistance for child suspects and accused. Reflections on the directive on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 26(2), 2018, pag. 110, in particolare pag. 118.


38      Cras (nota 18), pag. 114.


39      Fascicolo interistituzionale del Consiglio 14273/15, Bruxelles, 20 novembre 2015, pag. 2.


40      Rap, S.E e Zlotnik, D. (nota 37) si riferiscono all’articolo 6, paragrafo 6, come la deroga sulla base della proporzionalità, che essi criticano, poiché si tratta di una deroga importante non accompagnata da criteri chiari, e che esige orientamenti chiari, pagg. 123 e 130.


41      Rap, S.E e Zlotnik, D. (nota 37), pag. 121.


42      V. anche, Rap, S.E e Zlotnik, D. (nota 37), pag. 121.


43      Nell’ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio utilizza indifferentemente i termini «child» (bambino) e «minor» (minore). Faccio altrettanto. Nella sua proposta di direttiva 2016/800 la Commissione ha optato per il termine «children», anziché «minors», in ragione dell’uso universale del termine «children» nelle norme internazionali. V. Cras, S. (nota 18), in particolare pag. 110, nota 7.


44      Nel documento del Consiglio sull’esito del primo trilogo della procedura legislativa si legge quanto segue: «La [Presidenza] ha spiegato al Parlamento europeo che vari Stati membri hanno sollevato problemi in relazione all’applicabilità della direttiva a persone di età superiore ai 18 anni, dato che, nei loro ordinamenti, una persona può essere un minore o un adulto, non essendovi categorie intermedie. Pertanto, il Consiglio, nell’orientamento generale, ha deciso di rendere facoltativo, per gli Stati membri, il prolungamento dell’applicazione, mediante l’utilizzo del termine “possono”. La [Presidenza] ha inoltre spiegato al [Parlamento europeo] che gli [Stati membri] sono dell’avviso che alcuni articoli della direttiva non dovrebbero mai trovare applicazione nei confronti di adulti. Ciò vale, ad esempio, per l’articolo 5, relativo alle informazioni da fornire al titolare della responsabilità genitoriale. Infatti, i giovani adulti potrebbero non volere che i loro genitori siano informati della loro presunta condotta penalmente rilevante» (Fascicolo interistituzionale del Consiglio 7503/15, Bruxelles, 25 marzo 2015, pagg. 64 e 65). L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2016//800 ha acquisito la sua formulazione finale, nella quale il termine «possono» suggerito è rimasto nel testo soltanto in relazione all’applicabilità della direttiva a seguito del compimento del ventunesimo anno di età da parte dell’interessato. (Fascicolo interistituzionale del Consiglio 15272/15, Bruxelles, 16 dicembre 2015, pag. 26).


45      Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010 e relazione esplicativa, pag. 20. Il considerando 7 della direttiva 2016/800 menziona tali linee guida. V. anche Radić, I., «Right of the child to information according to the Directive 2016/800/EU on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings», EU and Comparative Law Issues and Challenges Series, Vol. 2(2), 2018, pagg. da 468 a 491, in particolare pag. 475.


46      Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, «Children as suspects or accused persons in criminal proceedings. Procedural safeguards» (Minori come indagati o imputati in procedimenti penali – Garanzie procedurali), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2022, pag. 8.


47      Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits c. Cipro (CE:ECHR:2008:1211JUD000426804, § 73).


48      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), l’obbligo di informazione relativo ai seguenti diritti deve essere adempiuto tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato: il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, il diritto di essere assistito da un difensore, il diritto alla protezione della vita privata, il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze e il diritto al patrocinio a spese dello Stato. La stessa disposizione, alla lettera b), prevede che i minori debbano essere informati nella prima fase appropriata del procedimento dei seguenti diritti: il diritto a una valutazione individuale, il diritto a un esame medico, il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, il diritto di essere accompagnati dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, il diritto di presenziare al processo e il diritto a mezzi di ricorso effettivi.


49      Articolo 19 della direttiva 2016/800; articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13; articolo 12 della direttiva 2013/48 e articolo 10 della direttiva 2016/343.


50      Per una critica a tale approccio, in quanto priverebbe di efficacia, in definitiva, l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, v. Caianiello, M., «To Sanction (or not to Sanction) procedural flaws at EU level? A step forward in the creation of an EU criminal process», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 22(4), 2014, pagg. da 317 a 329, a pagg. 321 e 324.


51      Ad esempio, v. sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura (Perquisizione personale) (C‑209/22, EU:C:2023:634), e M.N.  (EncroChat) (C‑670/22, pendente).


52      Conclusioni dell’avvocato generale Ćapeta nella causa M.N.  (EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2023:817).


53      Sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura (Perquisizione personale) (C‑209/22, EU:C:2023:634, punti 58 e 61).


54      Corte EDU, 12 luglio 1988, Schenk c. Svizzera, CE:ECHR:1988:0712JUD001086284, §§ 45 e 46; Corte EDU, 1º marzo 2007, Heglas c. Repubblica ceca, CE:ECHR:2007:0301JUD000593502, § 84, Corte EDU, 11 luglio 2017, Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2), CE:ECHR:2017:0711JUD001986712, § 83.


55      Corte EDU, 17 gennaio 2017, Habran e Dalem c. Belgio, CE:ECHR:2017:0117JUD004300011, § 96. Per la critica secondo cui detto approccio restringe i diritti nella fase delle indagini preliminari, in quanto la loro violazione può essere sanata nella fase del processo, v. Hodgson, J., «Safeguarding suspects’ rights in Europe: a comparative perspective», New Criminal Law Review, Vol. 14(4), 2011, pagg. da 611 a 665, in particolare pag. 648.


56      Sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S.  (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale) (C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 48).


57      Soo, A. (nota 11) riferisce che, nella procedura legislativa della direttiva 2013/48, gli Stati membri hanno insistito su detta libertà dei giudici nel contesto della loro opposizione alla regolamentazione da parte del diritto dell’Unione, dell’ammissibilità delle prove, pag. 36.


58      Sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1, pag. 24).


59      V., ad esempio, sentenze del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin (C‑261/20, EU:C:2022:33, punti 25 e 26); e del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 53 e 54).


60      Sentenze del 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395, punto 8); e del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, punti da 23 a 27).


61      Sentenza del 22 giugno 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256, punto 31).


62      Sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979, punto 38).