Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 –
TestBioTech e a. / Commissione
(causa T‑177/13)
«Ambiente – Prodotti geneticamente modificati - Soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 – Rigetto, in quanto infondata, di una domanda di riesame interno della decisione di autorizzazione all’immissione in commercio – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atto non ancora definitivo nei confronti del ricorrente – Inclusione – Limiti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 44, 46)
2. Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione – Esclusione
(Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1)
(v. punto 50)
3. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1, e 11)
(v. punto 51)
4. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Possibilità di esigere l’adozione di una misura specifica – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10)
(v. punto 55)
5. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell’atto di cui trattasi – Obbligo per la Commissione di procedere ad un esame in presenza di siffatti elementi – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006)
(v. punti 67, 83, 85‑87, 109)
6. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una domanda in quanto infondata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10)
(v. punti 76‑80)
7. Ravvicinamento delle legislazioni – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Regolamento n. 1829/2003 – Autorizzazione all’immissione in commercio – Potere discrezionale della Commissione – Carattere vincolante del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, artt. 4 e 16)
(v. punto 103)
8. Tutela della sanità pubblica – Valutazione dei rischi – Applicazione del principio di precauzione – Portata – Nozioni di rischio e di pericolo – Determinazione del livello di rischio reputato inaccettabile per la società – Competenza dell’istituzione dell’Unione designata dalla normativa pertinente
(Art. 168, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, considerando 32 e 43)
(v. punti 104‑109)
9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione
(v. punto 115)
10. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Artt. 263 TFUE e 296, comma 2, TFUE)
(v. punto 129)
11. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punto 130)
12. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]
(v. punto 141)
13. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio generale agli elementi esposti nell’ambito di un primo motivo a sostegno di un secondo – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]
(v. punti 145, 146)
14. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)
(v. punti 250, 251)
15. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Accesso alla giustizia – Ragionevolezza del costo del procedimento – Criteri di valutazione
(Convenzione di Aarhus, art. 9, § 4)
(v. punto 302)
16. Procedimento giurisdizionale – Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale – Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento – Portata – Pubblicazione in internet del controricorso della controparte – Sviamento di procedura – Presa in considerazione in sede di ripartizione delle spese
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2)
(v. punto 307)
Oggetto
| Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione dell’8 gennaio 2013, relativa al riesame interno della decisione di esecuzione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1‑2 × MON-89788‑1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 171, pag.13). |
Dispositivo
2) | | La TestBioTech eV, la European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV e la Sambucus eV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) | | Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché la Monsanto Europe e la Monsanto Company sopporteranno le proprie spese. |