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Ricorso proposto il 2 gennaio 2012 - Francia / Commissione

(Causa T-1/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e J. Gstalter, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2011) 7808 def., del 24 ottobre 2011, mediante la quale la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno taluni aiuti alla ristrutturazione programmati dalle autorità francesi a favore della SeaFrance SA sotto forma di un aumento di capitale e di prestiti concessi dalla SNCF alla SeaFrance.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, allorché la Commissione ha considerato che l'oculatezza dei due prestiti programmati dalla SNCF doveva essere valutata unitamente all'aiuto finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione. Detto motivo si suddivide in due parti, basate:

da un lato, sul fatto che la Commissione avrebbe interpretato erroneamente la sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, BP Chemicals/Commissione, T-11/95 (Racc. pag. II-3235), e

dall'altro, in subordine, sul fatto che la Commissione avrebbe applicato erroneamente detta sentenza del Tribunale.

Secondo motivo, vertente sul travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE allorché la Commissione ha ritenuto, ad abundantiam, che le autorità francesi non avessero dimostrato che i due prestiti programmati dalla SNCF, valutati isolatamente, sarebbero stati concessi al tasso di mercato. Tale motivo si suddivide in due parti, basate:

da un lato, sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente escluso l'applicazione della comunicazione della Commissione, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione , ai due prestiti in esame, e

dall'altro, sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che il tasso dei prestiti in esame, per essere conforme al mercato, avrebbe dovuto collocarsi intorno al 14 %.

Terzo motivo, vertente su errori in diritto e in fatto commessi quando la Commissione ha ritenuto che l'aiuto alla ristrutturazione è incompatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE interpretato alla luce degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

Quarto motivo vertente su una violazione dell'articolo 345 TFUE che prevede che i trattati lascino del tutto impregiudicato il regime della proprietà esistente negli Stati membri.

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1 - GU C 14, pag. 6.