Language of document : ECLI:EU:T:2024:334

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

29 maggio 2024 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nominativo del ricorrente negli elenchi – Organizzazione delle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o contributo a dette attività – Vantaggio tratto dal regime di Lukashenko – Errore di valutazione»

Nella causa T‑116/22,

Belavia – Belarusian Airlines AAT, con sede in Minsk (Bielorussia), rappresentata da N. Tuominen e M. Krestiyanova, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da L. Truchot, presidente, H. Kanninen (relatore) e R. Frendo, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista l’ordinanza del 24 novembre 2022, Belavia/Consiglio (T‑116/22 R, non pubblicata, EU:T:2022:726),

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 25 ottobre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Belavia – Belarusian Airlines AAT, chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1) (in prosieguo: gli «atti iniziali»), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20) (in prosieguo: gli «atti di mantenimento»), nella parte in cui tali atti la riguardano.

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        La ricorrente è una compagnia di trasporto aereo con sede in Minsk (Bielorussia).

3        La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2004 in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani.

4        Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2006, sulla base degli articoli [75 e 215 TFUE], il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1), il cui titolo è stato sostituito, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 (GU 2011, L 161, pag. 1), dal titolo «Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia».

5        Il 15 ottobre 2012, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1).

6        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), punto i), della decisione 2012/642, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021 (GU 2021, L 405, pag. 10), e dell’articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 (GU 2012, L 307, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio, del 15 novembre 2021 (GU 2021, L 405, pag. 1), disposizioni queste ultime che rinviano alle prime, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati, segnatamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o che contribuiscono a dette attività.

7        Con lettera del 1º novembre 2021, indirizzata a un membro del gabinetto dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la ricorrente ha sostenuto che le allegazioni contenute in taluni articoli di stampa, secondo cui essa era coinvolta in «operazioni di traffico di migranti» in Bielorussia, erano errate.

8        Il 2 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato gli atti iniziali. Dai considerando 2 di questi ultimi risulta che «[i]l 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui dichiara che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici e in cui condanna tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’Unione, affermando che vi risponderà di conseguenza», e che il Consiglio europeo «ha sottolineato che l’Unione continuerà a contrastare l’attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d’urgenza».

9        Con gli atti iniziali, il nominativo della ricorrente è stato inserito alla riga 16 della tabella B dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642, contenuto nell’allegato di detta decisione, e alla riga 16 della tabella B dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, contenuto nell’allegato I di detto regolamento (in prosieguo: gli «elenchi controversi»).

10      Negli atti iniziali, per quanto riguarda la ricorrente, il Consiglio ha inserito le informazioni identificative «[i]ndirizzo: 14 A Nemiga St., Minsk, Bielorussia, 220004», «[d]ata di registrazione: 4.1.1996», «[n]umero di registrazione: 600390798» e ha giustificato l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti adducendo i seguenti motivi:

«[La ricorrente] è la compagnia aerea di bandiera nazionale di proprietà dello Stato. Aliaksandr Lukashenko ha promesso che la sua amministrazione avrebbe fornito a[lla ricorrente] tutto il sostegno possibile in seguito alla decisione dell’Unione di introdurre un divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione e di accesso agli aeroporti dell’Unione da parte di tutti i vettori aerei bielorussi. A tal fine, [è] concordat[a] con il presidente russo Vladimir Putin la pianificazione dell’apertura di nuove rotte aeree per [la ricorrente].

La dirigenza d[ella ricorrente] ha inoltre indicato ai propri dipendenti di non protestare contro le irregolarità elettorali e le detenzioni di massa in Bielorussia, alla luce del fatto che [la ricorrente] è un’impresa di proprietà dello Stato.

Pertanto, [la ricorrente] trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

[La ricorrente] è coinvolta nel trasporto di migranti dal Medio Oriente alla Bielorussia. I migranti, con l’intenzione di attraversare le frontiere esterne dell’Unione, si recano a Minsk a bordo di voli operati da[lla ricorrente] provenienti da diversi paesi del Medio Oriente, in particolare Libano, Emirati arabi uniti e Turchia. Per facilitare tali trasferimenti, [la ricorrente] ha aperto nuove rotte aeree e ha incrementato il numero di voli sulle rotte esistenti. Gli operatori turistici locali hanno agito da intermediari nella vendita di biglietti aerei d[ella ricorrente] a potenziali migranti, aiutando in tal modo [la ricorrente] a non esporsi.

[La ricorrente] contribuisce pertanto alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione».

11      Con lettera del 3 dicembre 2021, il Consiglio ha informato la ricorrente che il suo nominativo era inserito negli elenchi controversi.

12      Con lettera del 30 dicembre 2021, la ricorrente ha chiesto al Consiglio l’accesso alle informazioni e alle prove a sostegno dell’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi.

13      Con lettera del 14 gennaio 2022, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente i documenti contenenti le prove di cui si era avvalso per decidere in ordine all’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi.

14      Con lettera del 25 febbraio 2022, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nominativo negli elenchi controversi.

15      Con lettera del 21 dicembre 2022, il Consiglio ha notificato alla ricorrente la sua intenzione di prorogare le misure restrittive nei suoi confronti basandosi su un documento allegato a detta lettera.

16      Con lettera del 19 gennaio 2023, la ricorrente ha risposto che il documento trasmesso dal Consiglio non giustificava il mantenimento del suo nominativo negli elenchi controversi.

17      Il 24 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento con i quali esso ha mantenuto il nominativo della ricorrente negli elenchi controversi per motivi sostanzialmente identici a quelli indicati negli atti iniziali.

18      Con lettera del 27 febbraio 2023, il Consiglio ha indicato che le osservazioni contenute nella lettera del 19 gennaio 2023 non rimettevano in discussione la sua valutazione secondo cui occorreva mantenere il nominativo della ricorrente negli elenchi controversi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      In seguito all’adattamento del ricorso sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale nonché dell’udienza, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti iniziali e di mantenimento nella parte in cui la riguardano;

–        condannare il Consiglio alle spese;

–        respingere le domande formulate in via subordinata dal Consiglio dirette a disporre, da un lato, che gli effetti della decisione di esecuzione 2021/2125 siano mantenuti nella parte in cui la riguarda sino a quando l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2021/2124 produca i suoi effetti e, dall’altro, che gli effetti della decisione 2023/421 siano mantenuti nella parte in cui la riguarda sino a quando l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2023/419 produca i suoi effetti.

20      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in via subordinata, da un lato, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli gli atti iniziali nella parte in cui riguardano la ricorrente, disporre che gli effetti della decisione di esecuzione 2021/2125 siano mantenuti nella parte in cui la riguarda sino a quando l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2021/2124 produca i suoi effetti e, dall’altro, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli gli atti di mantenimento nella parte in cui riguardano la ricorrente, disporre che gli effetti della decisione 2023/421 siano mantenuti nella parte in cui la riguarda sino a quando l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2023/419 produca i suoi effetti.

 In diritto

21      Occorre esaminare, in primo luogo, la domanda di annullamento parziale degli atti iniziali e, in secondo luogo, la domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento.

 Sulla domanda di annullamento parziale degli atti di iniziali

22      A sostegno della domanda di annullamento degli atti iniziali nella parte in cui la riguardano, la ricorrente deduce formalmente due motivi di ricorso vertenti, il primo, su un errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio e, il secondo, sul fatto che gli atti iniziali «comportano un tipo illegittimo di sanzione, non avendo il Consiglio soddisfatto il livello probatorio richiesto».

23      Il Consiglio contesta l’argomento della ricorrente.

24      In via preliminare, in primo luogo, occorre osservare che i due motivi di ricorso formalmente sollevati dalla ricorrente si intersecano in larga misura in quanto entrambi vertono, in sostanza, su un errore nella valutazione dei fatti e su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), punto i), della decisione 2012/642. In udienza, la ricorrente ha peraltro dichiarato di aver sollevato, in sostanza, un motivo unico di ricorso.

25      In tali circostanze, il Tribunale considera che i due motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente costituiscano, in sostanza, un motivo unico di ricorso.

26      In secondo luogo, occorre ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula in particolare che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione, a mezzo della quale sono state adottate o mantenute misure restrittive, la quale riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119).

27      In caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a queste ultime di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 121).

28      Se l’autorità competente dell’Unione fornisce informazioni o elementi probatori pertinenti, il giudice dell’Unione deve verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti in giudizio alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso e alla luce delle eventuali osservazioni presentate in proposito, in particolare, dalla persona o dall’entità interessata (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 124).

29      Una simile valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio adempie all’onere della prova che gli incombe qualora produca dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra l’entità soggetta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 12 febbraio 2020, Kanyama/Conseil, T‑169/18, non pubblicata, EU:T:2020:49, punto 93 e giurisprudenza citata).

30      Inoltre, considerata la natura preventiva delle misure restrittive in oggetto, qualora, nel contesto del suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata, il giudice dell’Unione concluda che almeno uno dei motivi menzionati nell’esposizione dei motivi in questione è sufficientemente preciso e concreto, che è dimostrato e che di per sé costituisce un fondamento adeguato di tale decisione, la circostanza secondo cui altri di questi motivi non lo siano non basterà per giustificare l’annullamento di detta decisione (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 130, e del 24 novembre 2021, Assi/Consiglio, T‑256/19, EU:T:2021:818, punto 168).

31      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno iniziare con l’esame dei motivi degli atti iniziali contenuti nel quarto e quinto paragrafo, menzionati al precedente punto 10, da cui risulta che la ricorrente è coinvolta nel trasporto di cittadini di paesi terzi dal Medio Oriente verso la Bielorussia; che cittadini di paesi terzi, con l’intenzione di attraversare le frontiere esterne dell’Unione, si sono recati a Minsk a bordo di voli operati dalla ricorrente provenienti da diversi paesi del Medio Oriente, in particolare dal Libano, dagli Emirati arabi uniti e dalla Turchia; che per facilitare tali trasferimenti la ricorrente ha aperto nuove rotte aeree e ha incrementato il numero di voli sulle rotte esistenti; che operatori turistici locali hanno agito da intermediari nella vendita di biglietti aerei della ricorrente a cittadini di paesi terzi che potevano avere l’intenzione di attraversare dette frontiere esterne, aiutando in tal modo la ricorrente a non esporsi; e che quest’ultima contribuisce pertanto alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale di tali frontiere esterne.

32      Tali motivi sono fondati sul criterio previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), della decisione 2012/642, disposizione alla quale rinvia l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), punto i), del regolamento n. 765/2006.

33      A sostegno delle sue allegazioni, in primo luogo, il Consiglio fa riferimento al contesto nel quale si collocano i fatti controversi.

34      A tal riguardo, il Consiglio si basa su un articolo pubblicato sul sito Internet «wyborcza.pl» il 21 ottobre 2021 e su un articolo pubblicato sul sito Internet «spiegel.de» il 14 agosto 2021, dai quali emerge, in sostanza, che, nel corso dell’anno 2021, in reazione a talune misure adottate dall’Unione nei confronti della Bielorussia, le autorità bielorusse hanno incoraggiato lo spostamento di cittadini di paesi terzi verso la Bielorussia mediante trasporto aereo al fine di dirigerli, a partire da tale paese, verso le frontiere esterne dell’Unione. Esso fa inoltre riferimento ad un messaggio pubblicato sul social network Twitter il 26 ottobre 2021 secondo il quale l’ambasciata bielorussa in Siria ha redatto un elenco di agenzie di viaggio che disponevano del diritto esclusivo di rilasciare visti a cittadini di paesi arabi al loro arrivo nella zona ristretta dell’aeroporto di Minsk.

35      La ricorrente non contesta l’esistenza del contesto così descritto dal Consiglio.

36      In secondo luogo, il Consiglio produce i seguenti documenti:

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «reuters.com» il 7 luglio 2021 da cui emerge, in particolare, che un funzionario del governo lituano ha trasmesso all’agenzia di stampa Reuters copie di quattro biglietti d’imbarco per un volo in partenza da Istanbul (Turchia) e a destinazione di Minsk, operato dalla ricorrente, che un cittadino di un paese terzo entrato nel territorio della Lituania aveva con sé;

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr» il 10 novembre 2021 riferiva che, in particolare, nel corso del mese di novembre 2021, diversi cittadini di paesi terzi erano presenti all’aeroporto di Beirut (Libano) al fine di imbarcarsi su un volo verso Minsk operato dalla ricorrente; che una di tali persone ha dichiarato di aver ottenuto un visto presso il console onorario della Bielorussia affinché il suo viaggio avesse «un’apparenza di legalità» e di avere l’intenzione di penetrare nella «fortezza Europa»; che un’altra di tali persone ha indicato di voler approfittare della «rotta [che] si è aperta» in Bielorussia per recarsi in Germania; che la ricorrente operava dal mese di novembre 2021 due voli diretti alla settimana da Beirut verso Minsk, mentre in precedenza assicurava un solo volo alla settimana; che il numero di viaggiatori trasportati dalla ricorrente è considerevolmente aumentato a partire dal mese di agosto 2020, e che, «[se] è impossibile prenotare un volo su[l] sito [della ricorrente], gli operatori turistici locali si incaric[avano] di riempire i suoi aerei»;

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «dw.com» il 9 novembre 2021 da cui emerge in particolare, da un lato, che un operatore turistico stabilito a Bagdad (Irak) avrebbe dichiarato che «[la ricorrente aveva] voli diretti verso Minsk da Istanbul, Dubai [(Emirati arabi uniti)] e altri luoghi», che «la sola cosa [da fare era] recarvisi» e che «[era] un po’ più caro ma sempre fattibile» e, dall’altro, che gli aerei gestiti dalla ricorrente erano utilizzati per «trasportare migranti verso la frontiera dell’Unione»;

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «reform.by» il 23 agosto 2021 secondo il quale «gli aerei da Istanbul volano quotidianamente verso Minsk – quattro voli al giorno», «[due] sono operati da[lla ricorrente], da poco principalmente su degli Embraer E195 (capacità fino a 125 persone), ma a giugno c’erano dei Boeing con una capacità di circa 150-190 posti»;

–        tre estratti di informazioni pubblicate sul sito Internet «flightradar24.com» da cui emerge che il principale collegamento aereo dall’aeroporto internazionale di Erbil (Irak) è quello verso Istanbul con 23 voli a settimana; che il principale collegamento aereo dall’aeroporto internazionale di Bagdad è quello verso Istanbul con 28 voli a settimana; e che la ricorrente opera due voli al giorno in partenza da Istanbul e a destinazione di Minsk;

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «belsat.eu» l’11 ottobre 2021 che riportava in particolare che un giornalista «ha notato circa 50 passeggeri originari del Medio Oriente a[ll’aeroporto di Istanbul]» i quali «si registravano, stando in una fila d’attesa separata dinanzi allo stand d[ella ricorrente]».

37      In primo luogo, da un lato, occorre osservare che, tra tali documenti, l’articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr», l’articolo pubblicato sul sito Internet «dw.com», l’articolo pubblicato sul sito Internet «belsat.eu» nonché l’articolo pubblicato sul sito Internet «reuters.com» concordano sul fatto che cittadini di paesi terzi si sono potuti imbarcare a Beirut, a Dubai e a Istanbul su voli operati dalla ricorrente a destinazione di Minsk.

38      Vero è che il Consiglio non contesta l’allegazione della ricorrente secondo cui essa non ha mai gestito voli a destinazione o in provenienza dall’Afghanistan, dall’Iran, dall’Iraq, dal Myanmar, dal Pakistan e dalla Siria. Inoltre, come rilevato dalla ricorrente, poiché il Consiglio ha menzionato, nei motivi controversi, voli operati dalla ricorrente con partenza da diversi paesi del Medio Oriente, «in particolare» dal Libano, dagli Emirati arabi uniti e dalla Turchia, esso non può validamente pretendere, nel controricorso, di essersi basato «unicamente» sui voli in provenienza da questi tre paesi terzi per inserire il nominativo della ricorrente negli elenchi controversi.

39      Tuttavia, l’utilizzo del termine «in particolare» nei motivi controversi deve essere inteso nel senso che il Consiglio ha elencato in modo non esaustivo i paesi in partenza dai quali sono stati operati voli della ricorrente. Poiché l’esistenza di tali voli a destinazione di Minsk in partenza dal Libano, dagli Emirati arabi uniti e dalla Turchia è dimostrata, non è necessario analizzare se elementi di fatto consentano di stabilire che la ricorrente operava voli in provenienza da altri paesi terzi.

40      Pertanto, il Consiglio non ha commesso errori nel considerare, quanto meno, che cittadini di paesi terzi si sono recati a Minsk a bordo di voli operati dalla ricorrente in partenza dal Libano, dagli Emirati arabi uniti e dalla Turchia.

41      Dall’altro lato, secondo l’articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr» e l’articolo pubblicato sul sito Internet «dw.com», cittadini di paesi terzi si sono imbarcati su voli operati dalla ricorrente per poi attraversare le frontiere esterne dell’Unione dalla Bielorussia e, secondo l’articolo pubblicato sul sito Internet «reuters.com», un cittadino di un paese terzo che è entrato nel territorio di uno Stato membro è stato trovato in possesso di biglietti d’imbarco della ricorrente. Inoltre, dall’articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr» emerge che un cittadino di un paese terzo che si apprestava ad imbarcarsi su un volo della ricorrente in partenza da Beirut e a destinazione di Minsk ha dichiarato di voler «abbordare la fortezza Europa», che «ci sono “reti” che [lo aspettano in Bielorussia]» e che sono stati menzionati «i morti al confine tra la Bielorussia e la Polonia», mentre un altro cittadino di un paese terzo ha indicato di avere l’intenzione di raggiungere la Germania, pur «misur[andone] il pericolo», poiché «la Bielorussia non apre le sue porte per benevolenza» e che «si è aperta una rotta».

42      Tali elementi accreditano la tesi del Consiglio secondo cui cittadini di paesi terzi si sono imbarcati su voli operati dalla ricorrente a destinazione di Minsk nell’intento di attraversare le frontiere di taluni Stati membri senza conformarsi alle normative pertinenti.

43      In secondo luogo, dall’articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr» emerge che la ricorrente ha incrementato il numero di voli in partenza da Beirut nel corso dell’anno 2021. Peraltro, gli estratti di informazioni pubblicate sul sito Internet «flightradar24.com» nonché l’articolo pubblicato sul sito Internet «reform.by» indicano che la ricorrente ha operato due voli al giorno sulla rotta tra Istanbul e Minsk. Infine, da quest’ultimo articolo emerge che la ricorrente ha incrementato le capacità di trasporto degli aerei che servono detta rotta.

44      In terzo luogo, l’articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr» riporta che «dal mese di agosto [2020,] il numero di viaggiatori de[lla ricorrente] è considerevolmente aumentato»; che, in tale contesto, «[la ricorrente] manten[eva] un profilo basso»; e che, «[se] [era] impossibile prenotare un volo su[l] sito [Internet della ricorrente], gli operatori turistici locali si incaric[avano] di riempire i suoi aerei».

45      Dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 36 a 44 emerge che, al momento dell’adozione degli atti iniziali, il Consiglio disponeva di un complesso di indizi sufficientemente precisi, concreti e concordanti per dimostrare, alla luce del contesto descritto al precedente punto 34, che cittadini di paesi terzi che avevano l’intenzione di attraversare le frontiere esterne dell’Unione senza conformarsi alle normative pertinenti si sono recati a Minsk a bordo di voli operati dalla ricorrente in partenza dal Libano, dagli Emirati arabi uniti e dalla Turchia; che, per facilitare tali trasferimenti, la ricorrente ha aumentato il numero di voli sulle rotte esistenti, e che gli operatori turistici locali hanno agito da intermediari nella vendita di biglietti aerei della ricorrente alle persone summenzionate, aiutando in tal modo quest’ultima a non esporsi.

46      Al fine di contestare il complesso di indizi forniti dal Consiglio, in primo luogo, la ricorrente sostiene che altre compagnie aeree operano voli tra gli Emirati arabi uniti e la Turchia, da un lato, e la Bielorussia, dall’altro; che queste ultime hanno trasportato numerose persone da Minsk verso paesi terzi tra ottobre e dicembre 2021, quando «la crisi dei migranti ha cominciato a perdere d’intensità, poiché i migranti hanno iniziato a ritornare nei loro paesi»; e che essa non trasporta direttamente, rispetto ad altre compagnie aeree, un gran numero di passeggeri, in particolare poiché gli aerei che essa gestisce hanno una capacità massima inferiore a quella degli aerei gestiti da dette altre compagnie. Essa sostiene altresì che, sebbene sia l’unica compagnia aerea a servire la rotta tra Beirut e Minsk, si tratta di un volo stagionale, per il quale i biglietti sono venduti da un terzo; che, nel corso dell’anno 2021, il numero dei viaggiatori che hanno usufruito di tale rotta aerea era trascurabile rispetto ad altre rotte da o verso paesi terzi diversi dal Libano, e che essa ha trasportato meno passeggeri sulla rotta tra Beirut e Minsk nel corso dell’anno 2021 rispetto agli anni 2018 e 2019. A sostegno delle sue allegazioni, la ricorrente si avvale di dati ottenuti presso il dipartimento dell’aviazione della Bielorussia.

47      Nessuno di tali argomenti può essere accolto.

48      È vero che dai dati prodotti dalla ricorrente emerge che, nel 2021, essa ha trasportato meno passeggeri rispetto ad altre due compagnie aeree che servono, come lei, le rotte aeree tra Istanbul e Minsk nonché tra Dubai e Minsk; che altre compagnie aeree hanno trasportato numerose persone da Minsk verso Bagdad, Erbil e Damasco (Siria) alla fine dell’anno 2021, e che il numero delle persone che essa ha trasportato sulla rotta tra Beirut e Minsk è inferiore a quello delle persone trasportate su altre rotte da o verso paesi terzi diversi dal Libano per i quali essa produce dati numerici.

49      Tuttavia, tali circostanze non dimostrano che la ricorrente non abbia contribuito, nella misura rappresentata dalle sue proprie operazioni di trasporto di persone dal Libano, dagli Emirati arabi uniti e dalla Turchia, verso la Bielorussia, alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione.

50      Inoltre, secondo i dati trasmessi dalla ricorrente, nel corso del 2021 il numero di passeggeri da essa trasportati da Istanbul a Minsk è sostanzialmente aumentato, passando da 2 978 passeggeri nel mese di maggio a 6 975 passeggeri nel mese di ottobre, ed il numero di passeggeri da essa trasportati da Beirut a Minsk è considerevolmente aumentato, passando da 187 passeggeri nel mese di giugno a 1681 passeggeri nel mese di settembre, circostanza che tende ad accreditare le allegazioni del Consiglio.

51      Non si può neppure condividere l’argomento della ricorrente secondo cui, da un lato, le altre compagnie aeree che essa menziona devono essere considerate anch’esse responsabili delle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione e, dall’altro, la circostanza che il nome di una di tali compagnie aeree sia stato inserito e poi rimosso dagli elenchi controversi giustifica la revoca dell’inserimento del suo nominativo.

52      A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il fatto che la responsabilità di altre compagnie aeree abbia dovuto o potuto essere eventualmente ricercata non esclude di per sé che possa essere ricercata la responsabilità della ricorrente in quanto tale, tenuto conto delle proprie attività di trasporto di persone verso la Bielorussia (v., in tal senso, sentenze del 23 settembre 2014, Ipatau/Consiglio, T‑646/11, non pubblicata, EU:T:2014:800, punto 116, e del 7 giugno 2023, Skryba/Consiglio, T‑581/21, non pubblicata, EU:T:2023:321, punto 57).

53      In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non aver ricevuto istruzioni dal governo che le ingiungessero di operare voli finalizzati a partecipare alle attività di agevolazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; che i suoi voli che servono il Libano, gli Emirati arabi uniti e la Turchia non sono stati noleggiati dallo Stato bielorusso, e che sono redditizi.

54      A tal riguardo, occorre osservare che il Consiglio non ha menzionato, nei motivi controversi, l’esistenza di istruzioni del governo bielorusso, il noleggio di taluni voli da parte dello Stato bielorusso o la circostanza che i voli in questione non fossero redditizi.

55      Inoltre, da un lato, come rilevato dal Consiglio, il fatto, pacifico tra le parti, che la ricorrente sia interamente detenuta dallo Stato bielorusso priva di plausibilità l’argomento secondo cui le sue attività potrebbero essere determinate indipendentemente dalla volontà del governo bielorusso, in assenza di prove atte a suffragarlo.

56      Dall’altro lato, secondo gli articoli pubblicati sul sito Internet «wyborcza.pl» e sul sito Internet «spiegel.de», menzionati al precedente punto 34, le autorità bielorusse hanno favorito l’aumento dei flussi di viaggiatori verso la Bielorussia adottando misure volte a far rilasciare numerosi visti turistici a cittadini di paesi terzi, in particolare delegando poteri speciali ad agenzie di viaggi, alcune delle quali erano controllate dallo Stato bielorusso. Questi stessi articoli, nonché l’articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr» di cui al precedente punto 36, riportano che, in tale contesto, cittadini di paesi terzi hanno pagato ingenti somme per recarsi in Bielorussia in aereo. Inoltre, da quest’ultimo articolo emerge che «[u]na moltitudine di attori si arricchi[va] così sulle speranze di una vita migliore dei [cittadini di paesi terzi]», segnatamente le compagnie aeree, alcune delle quali, per rispondere alla crescente domanda di servizi di trasporto aereo da paesi terzi verso la Bielorussia, avevano aumentato le loro capacità di trasporto o previsto di aprire nuove rotte aeree.

57      Pertanto, dalle prove acquisite al fascicolo risulta che il regime di Lukashenko ha organizzato il trasporto di cittadini di paesi terzi verso la Bielorussia per via aerea non noleggiando voli, bensì favorendo il rilascio di visti per la Bielorussia; che tale misura ha avuto l’effetto di incrementare la domanda di servizi di trasporto aereo verso la Bielorussia, e che compagnie aeree traevano vantaggio dallo sfruttamento commerciale dei voli che rispondevano a tale domanda. Ne consegue che le allegazioni della ricorrente secondo cui i suoi voli che servivano il Libano, gli Emirati arabi uniti e la Turchia non sono stati noleggiati dallo Stato bielorusso e le proprie operazioni di trasporto erano redditizie, anche supponendo che esse siano comprovate, non sono idonee a dimostrare che detti voli e operazioni non si inserivano nell’ambito delle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione.

58      In terzo luogo, la ricorrente sostiene di conformarsi alle normative pertinenti al momento della registrazione dei suoi passeggeri, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di disporre di un visto.

59      A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, come risulta dal precedente punto 56, le attività di agevolazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione del regime di Lukashenko includevano il rilascio di visti ai cittadini di paesi terzi affinché essi potessero recarsi sul territorio bielorusso. L’articolo pubblicato sul sito Internet «lemonde.fr», di cui al precedente punto 36, riporta infatti che un cittadino di un paese terzo che si apprestava ad imbarcarsi su un volo operato dalla ricorrente in partenza da Beirut e che aveva l’intenzione di attraversare dette frontiere esterne, ha dichiarato di disporre di un visto affinché il suo viaggio avesse «un’apparenza di legalità».

60      Ne consegue che la circostanza che la ricorrente abbia effettuato i controlli richiesti al momento della registrazione dei suoi passeggeri, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di disporre di un visto, non esclude che essa abbia partecipato alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione.

61      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che essa non esercita attività diverse dalla gestione di voli e che essa non ha «mai assistito nei suoi aeroporti ad attività quali la raccolta organizzata di grandi gruppi di presunti migranti».

62      Poiché tali considerazioni non hanno alcun rapporto con gli elementi di cui si è avvalso il Consiglio nei confronti della ricorrente, esse devono essere disattese in quanto inconferenti.

63      È vero che, alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre osservare che dai documenti prodotti dal Consiglio non emerge che, come risulta dai motivi controversi, la ricorrente abbia aperto nuove rotte aeree per facilitare il trasporto di cittadini di paesi terzi verso la Bielorussia.

64      Tuttavia, tale constatazione non è sufficiente a concludere per l’annullamento degli atti iniziali, dal momento che il Consiglio ha fornito la prova della fondatezza delle allegazioni di fatto esposte al precedente punto 45, e che queste ultime sono sufficienti a dimostrare che la ricorrente ha contribuito alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione, ai sensi del criterio previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), della decisione 2012/642.

65      Inoltre, il Tribunale ritiene che i motivi addotti dal Consiglio a sostegno della valutazione secondo cui la ricorrente ha contribuito alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione, che sono sufficientemente precisi e concreti nonché scevri da errori di valutazione dei fatti o da errori di diritto, costituiscano di per sé un fondamento sufficiente per giustificare l’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi controversi.

66      Pertanto, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 30, occorre respingere il motivo unico di ricorso in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della ricorrente diretti contro gli altri motivi che giustificano gli atti iniziali, poiché la circostanza che questi ultimi non siano fondati non potrebbe comportare l’annullamento di questi stessi atti.

67      Ne consegue che la domanda di annullamento parziale degli atti iniziali deve essere respinta.

 Sulla domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento

68      Con memoria di adattamento depositata conformemente all’articolo 86 del regolamento di procedura, la ricorrente chiede l’annullamento degli atti di mantenimento nella parte in cui la riguardano reiterando il motivo unico di ricorso dedotto, in sostanza, nel ricorso.

69      Nelle sue osservazioni sulla memoria di adattamento, anzitutto, il Consiglio sostiene di aver tenuto conto delle osservazioni della ricorrente prima di adottare gli atti di mantenimento. Esso ritiene, poi, di aver dimostrato la fondatezza delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente nel controricorso e nella controreplica e ritiene che la sua valutazione sia confermata dalle prove ulteriori aggiunte al suo fascicolo al momento dell’adozione degli atti di mantenimento. Infine, esso sostiene che gli argomenti della ricorrente relativi alla situazione di altre due compagnie aeree non dimostrano l’illegittimità degli atti di mantenimento.

70      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno esaminare i motivi degli atti di mantenimento contenuti nei paragrafi quarto e quinto di detti motivi, secondo i quali la ricorrente contribuisce alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione, e successivamente quelli contenuti nei paragrafi primo e terzo di tali motivi, secondo i quali la ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko.

 Sulla valutazione secondo cui la ricorrente contribuisce alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione

71      Nel quarto e quinto paragrafo dei motivi degli atti di mantenimento, il Consiglio ha mantenuto immutate le considerazioni contenute nel quarto e quinto paragrafo dei motivi degli atti iniziali, esposte al precedente punto 31.

72      Nella memoria di adattamento e in udienza, la ricorrente ha contestato al Consiglio di non aver tenuto conto degli elementi che essa gli aveva comunicato in occasione del riesame periodico delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia che ha portato all’adozione degli atti di mantenimento.

73      La ricorrente ha fatto riferimento alla lettera indirizzata al Consiglio il 19 gennaio 2023, nella quale essa aveva sostenuto, in particolare, che «la crisi migratoria non esiste più, per quanto riguarda la frontiera tra l’[Unione] e la Bielorussia». Essa ha aggiunto che, nel corso del mese di novembre 2021, le autorità turche e degli Emirati arabi uniti avevano vietato alle compagnie aeree che operavano voli dalla Turchia e dagli Emirati arabi uniti di trasportare, a destinazione di Minsk, i cittadini di alcuni paesi terzi del Medio Oriente e dell’Asia, e che essa stessa aveva smesso di servire la rotta tra Beirut e Minsk. A suo avviso, il numero delle persone originarie dei summenzionati paesi terzi che potevano essersi recate in Bielorussia in aereo era allora considerevolmente diminuito e, a partire dal 2022, i cittadini di paesi terzi che cercavano di attraversare le frontiere esterne dell’Unione dalla Bielorussia non viaggiavano più in aereo.

74      Nelle sue osservazioni sulla memoria di adattamento, il Consiglio si è avvalso di «fonti che confermano che la ricorrente continua[va] ad assicurare voli in partenza da Istanbul, la destinazione più ambita per i voli in partenza da Erbil (…), a destinazione di Minsk».

75      In udienza, il Consiglio ha precisato di aver esaminato gli elementi invocati dalla ricorrente prima dell’adozione degli atti di mantenimento. Esso ha indicato di aver preso in considerazione il fatto che la ricorrente aveva smesso di operare voli dal Libano e che dalle autorità turche erano state adottate misure, ma che tuttavia altri elementi in suo possesso dimostravano che la ricorrente aveva continuato ad operare voli dall’aeroporto di Istanbul, che era lo snodo aeroportuale per le persone che desideravano recarsi a Minsk per attraversare poi le frontiere esterne dell’Unione, e che la ricorrente vendeva i suoi biglietti tramite intermediari in modo non trasparente. Esso ha inoltre sostenuto che erano i voli operati dalla ricorrente da Istanbul, e non quelli operati da Dubai e Beirut, che hanno giustificato l’adozione degli atti di mantenimento.

76      Occorre ricordare che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico delle misure restrittive, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate nell’elenco controverso o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenza del 27 aprile 2022, Ilunga Luyoyo/Consiglio, T‑108/21, EU:T:2022:253, punto 55 e giurisprudenza citata).

77      Per giustificare il mantenimento del nominativo di una persona nell’elenco, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nominativo della persona interessata nell’elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento restano invariati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti. Tale contesto comprende non solo la situazione del paese nei cui confronti è stato istituito il sistema di misure restrittive, ma anche la situazione particolare della persona interessata (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 78 e giurisprudenza citata).

78      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre osservare che il Consiglio ha dichiarato in udienza che, alla luce degli elementi di cui era a conoscenza al momento dell’adozione degli atti di mantenimento, la valutazione secondo cui la ricorrente contribuiva alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione non poteva più essere giustificata dalla circostanza che la ricorrente operava voli dal Libano e dagli Emirati arabi uniti. Inoltre, per quanto riguarda i voli operati dalla ricorrente sulla rotta tra Istanbul e Minsk, il Consiglio ha indicato che detta valutazione era fondata sull’esistenza di una rotta tra Erbil e Istanbul e di un sistema non trasparente di vendita dei biglietti della ricorrente.

79      Così facendo, il Consiglio ammette implicitamente che le prove che hanno giustificato l’adozione degli atti iniziali erano divenute obsolete al riguardo.

80      Pertanto, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 77, il Consiglio ha commesso un errore di valutazione nel giustificare gli atti di mantenimento con motivi invariati rispetto a quelli su cui si fondano gli atti iniziali, ai sensi dei quali «[i] migranti, con l’intenzione di attraversare le frontiere esterne dell’Unione, si recano a Minsk a bordo di voli operati da[lla ricorrente] provenienti da diversi paesi del Medio Oriente, in particolare [dal] Libano, [dagli] Emirati arabi uniti e [dalla] Turchia».

81      In secondo luogo, per quanto riguarda i voli operati dalla ricorrente sulla rotta tra Istanbul e Minsk, il Consiglio, in udienza, si è avvalso di informazioni pubblicate sul sito Internet «flightradar24.com» alle quali ha avuto accesso il 23 novembre 2022.

82      A tal riguardo, occorre rilevare che le informazioni pubblicate sul sito Internet «flightradar24.com» non menzionano affatto il preteso sistema non trasparente di distribuzione dei biglietti della ricorrente evocato dal Consiglio. Inoltre, dette informazioni dimostrano tutt’al più che era garantita una rotta aerea tra Erbil e Istanbul e che la ricorrente continuava ad operare voli sulla rotta tra Istanbul e Minsk. Orbene, questa sola circostanza non può essere sufficiente a dimostrare che la ricorrente era coinvolta in attività di trasporto di cittadini di paesi terzi che potevano avere l’intenzione di attraversare le frontiere esterne dell’Unione, dal momento che il Consiglio ammette, peraltro, che, a partire dal mese di ottobre 2021, alle compagnie aeree che operavano voli dalla Turchia era vietato trasportare, a destinazione di Minsk, i cittadini di alcuni paesi terzi del Medio Oriente e dell’Asia.

83      Pertanto, il Consiglio non ha fornito in modo giuridicamente adeguato la prova che, alla data dell’adozione degli atti di mantenimento, la ricorrente rimaneva coinvolta nelle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione a causa dei voli che essa operava sulla rotta tra Istanbul e Minsk.

84      Da quanto precede risulta che il motivo secondo cui la ricorrente contribuisce alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione è viziato da un errore di valutazione.

 Sulla valutazione secondo cui la ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko

85      Dal primo e terzo paragrafo dei motivi degli atti di mantenimento emerge che la ricorrente è la compagnia aerea di bandiera nazionale di proprietà dello Stato; che il presidente Lukashenko ha promesso che la sua amministrazione avrebbe fornito alla ricorrente tutto il sostegno possibile in seguito alla decisione dell’Unione di introdurre un divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione e di accesso agli aeroporti dell’Unione da parte di tutti i vettori aerei bielorussi; che, a tal fine, è concordata con il presidente russo Vladimir Putin la pianificazione dell’apertura di nuove rotte aeree per la ricorrente, e che pertanto la ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko.

86      Tali motivi sono fondati sul criterio del «vantaggio» tratto dal regime di Lukashenko, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, disposizione alla quale rinvia l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006, con la precisazione che dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 risulta che detto criterio di inserimento è distinto da quello del «sostegno» al regime di Lukashenko (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, BelTechExport/Consiglio, T‑765/15, non pubblicata, EU:T:2017:669, punto 92; del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 44, e del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 40).

87      A sostegno delle sue allegazioni, il Consiglio, nel controricorso e nella controreplica, si basa sui seguenti documenti:

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «belta.by» il 1º giugno 2021, da cui emerge che, lo stesso giorno, in occasione di una riunione sulla cooperazione con la Russia, il presidente Lukashenko ha deplorato che l’«Ovest» avesse «stabilito un legame tra [la ricorrente] e [un] incidente», ha dichiarato che lo Stato bielorusso avrebbe fornito tutto il sostegno possibile alla ricorrente, ed ha indicato che la Repubblica di Bielorussia e la Federazione russa prevedevano l’apertura di nuove linee aeree verso diverse città della Russia a favore della ricorrente;

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «tass.com» il 1º giugno 2021 da cui risulta che, secondo un’informazione riportata dal media «SB. Belarus Today», i presidenti della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa hanno incaricato i loro rispettivi ministri dei trasporti di determinare quali città russe la ricorrente avrebbe potuto servire.

88      Dall’articolo pubblicato sul sito Internet «belta.by» e dall’articolo pubblicato sul sito Internet «tass.com» emerge che, secondo il presidente Lukashenko, «[è] molto importante per noi fornire lavoro ai nostri piloti ed utilizzare gli aerei che abbiamo acquisito con tanta faticata, in tempi difficili», «[a]bbiamo proceduto ad un rinnovo sostanziale del parco aereo», «[i] nostri piloti sono competenti», «ho promesso che non abbandoneremo [la ricorrente]» e «[s]osterremo tale impresa qualunque ne sia il costo, ne va del nostro onore».

89      È vero che l’articolo pubblicato sul sito Internet «belta.by» e l’articolo pubblicato sul sito Internet «tass.com» non indicano espressamente che, come sostiene il Consiglio nei motivi controversi, le dichiarazioni in questione del presidente Lukashenko sono state rese in reazione alla decisione dell’Unione di introdurre un divieto di sorvolo del suo spazio aereo e di accesso agli aeroporti nel suo territorio da parte di tutti i vettori aerei bielorussi. Tuttavia, come sottolineato dal Consiglio in udienza, senza essere contraddetto dalla ricorrente, il riferimento, nel primo articolo, al fatto che l’«Ovest» ha «stabilito un legame tra [la ricorrente] e [un] incidente» deve essere inteso nel senso che rinvia al fatto che, con la decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio, del 4 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC (GU 2021, L 197 I, pag. 3), l’Unione, in reazione all’atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk, in Bielorussia, il 23 maggio 2021, ha adottato una misura ai sensi della quale gli Stati membri negano il permesso di atterraggio, decollo o sorvolo sul loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi.

90      La ricorrente riconosce, da un lato, di essere una compagnia aerea appartenente allo Stato bielorusso e, dall’altro, l’esistenza delle dichiarazioni pubbliche del presidente Lukashenko menzionate ai precedenti punti 88 e 89. Essa non contesta neppure che i presidenti della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa abbiano incaricato i loro rispettivi ministri dei trasporti di determinare quali città russe essa avrebbe potuto servire. Orbene, tali elementi, che attestano un sostegno specifico alla ricorrente, compagnia aerea di bandiera nazionale di proprietà dello Stato, da parte del presidente Lukashenko, non possono essere esclusi dalla valutazione d’insieme dei diversi elementi pertinenti che giustificherebbero il fatto che la ricorrente sia considerata un’entità che trae vantaggio dal regime del presidente Lukashenko (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2023, Dana Astra/Consiglio, T‑239/21, non pubblicata, EU:T:2023:364, punto 45 e giurisprudenza citata).

91      Tuttavia, la ricorrente sostiene che le dichiarazioni pubbliche del presidente Lukashenko menzionate ai precedenti punti 88 e 89 non hanno avuto per essa alcuna conseguenza commerciale o finanziaria, in particolare poiché dopo detto incontro non le è stata attribuita alcuna nuova rotta verso la Russia. Una sola nuova rotta, ossia quella tra Minsk e Ufa (Russia), sarebbe stata aperta dopo che l’Unione ha imposto restrizioni sui voli nella primavera dell’anno 2021 e tale apertura sarebbe stata decisa e annunciata prima dell’incontro tra il presidente Lukashenko e il presidente della Federazione russa.

92      A tal riguardo, occorre osservare che, nelle osservazioni sulla memoria di adattamento, il Consiglio fa riferimento a taluni documenti versati agli atti al momento dell’adozione degli atti di mantenimento, segnatamente:

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «neg.by» il 10 agosto 2022, da cui risulta che la ricorrente ha incrementato il numero di voli in partenza da Minsk e a destinazione di alcune città della Russia, in particolare grazie al collegamento dell’aeroporto di Vnukovo, situato a Mosca (Russia);

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «mir24.tv» il 15 luglio 2022, il quale indica che la ricorrente ha aperto una rotta aerea tra Minsk e l’aeroporto di Vnukovo;

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «eng.belta.by» il 15 luglio 2022, da cui risulta che la ricorrente, a partire da questa stessa data, ha ripristinato voli regolari sulla rotta tra Minsk e l’aeroporto di Vnukovo;

–        un articolo pubblicato sul sito Internet «sb.by» il 5 novembre 2022, il quale riporta che la Repubblica di Bielorussia e la Federazione russa hanno sviluppato la loro cooperazione nel settore dell’aviazione civile a seguito delle misure adottate dall’Unione per chiudere il suo spazio aereo; che, in tale contesto, le compagnie aeree bielorusse «hanno riorientato le loro attività verso est e sud», in particolare la ricorrente che operava ormai voli regolari verso alcuni paesi, ivi compresa la Russia, e che «i vettori aerei della Russia e della Bielorussia aprono regolarmente nuove rotte internazionali e nazionali e sviluppano la loro cooperazione».

93      In primo luogo, l’articolo pubblicato sul sito Internet «mir24.tv» nonché l’articolo pubblicato sul sito Internet «eng.belta.by» concordano sul fatto che la ricorrente ha iniziato a operare voli verso l’aeroporto di Vnukovo a partire dal 15 luglio 2022. Tali elementi contraddicono le allegazioni della ricorrente secondo cui la rotta tra Minsk e Ufa sarebbe stata l’unica aperta verso la Russia dopo che l’Unione ha deciso di vietare il suo spazio aereo.

94      È vero che la ricorrente ha sostenuto di aver deciso di servire l’aeroporto di Vnukovo a causa dell’incremento del numero di passeggeri che desideravano recarsi a Mosca e si è avvalsa, in tal senso, di una lettera datata 5 luglio 2021 con la quale il gestore di detto aeroporto invitava il direttore generale della ricorrente ad aprire una nuova rotta da Minsk.

95      Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che la lettera del gestore dell’aeroporto di Vnukovo del 5 luglio 2021 non è univoca per quanto riguarda i motivi alla base dell’apertura della rotta verso detto aeroporto. Infatti, in tale lettera, detto gestore menziona la «situazione geopolitica ambigua» che potrebbe, a suo avviso, limitare le attività della ricorrente, ma anche consentire un incremento significativo del numero di passeggeri sulla rotta tra Minsk e Mosca.

96      Dall’altro lato, poiché la lettera del gestore dell’aeroporto di Vnukovo è stata indirizzata alla ricorrente circa un mese dopo le dichiarazioni pubbliche del presidente Lukashenko che annunciavano che lo Stato bielorusso avrebbe fornito tutto il sostegno possibile alla ricorrente, il Tribunale considera che una tale prossimità temporale accrediti la tesi del Consiglio secondo cui l’apertura della rotta verso l’aeroporto di Vnukovo, intervenuta il 15 luglio 2022, si inserisce tra gli sviluppi di dette dichiarazioni e che, pertanto, la promessa del presidente Lukashenko di sostenere la ricorrente ha avuto un seguito effettivo. L’argomento della ricorrente secondo cui essa aveva già servito l’aeroporto di Vnukovo fino al 2011 e che non si tratterebbe propriamente di una «nuova rotta» non è idoneo a contraddire tale constatazione. Infatti, il fatto che la ricorrente non abbia operato la rotta aerea tra Minsk e l’aeroporto di Vnukovo dal 2011, ma che essa abbia iniziato a farlo a seguito di un invito ricevuto poco tempo dopo le summenzionate dichiarazioni pubbliche del presidente Lukashenko, è anzi idoneo a corroborare le allegazioni del Consiglio.

97      Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non sono sufficienti a rimettere in discussione le prove presentate dal Consiglio.

98      In secondo luogo, occorre osservare che l’articolo pubblicato sul sito Internet «neg.by» nonché l’articolo pubblicato sul sito Internet «sb.by» indicano che il numero di voli operati dalla ricorrente a destinazione della Russia è aumentato e che si è instaurata una stretta cooperazione tra gli operatori bielorussi e russi attivi nel settore del trasporto aereo dopo la chiusura dello spazio aereo dell’Unione agli aeromobili della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa.

99      Pertanto, le prove invocate dal Consiglio costituiscono un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, quest’ultima ha tratto un beneficio concreto dalle dichiarazioni pubbliche del presidente Lukashenko che annunciavano che lo Stato bielorusso le avrebbe fornito tutto il sostegno possibile.

100    Da tutto quanto precede risulta che il Consiglio non ha commesso errori di valutazione nel considerare che la ricorrente è la compagnia aerea di bandiera nazionale di proprietà dello Stato; che il presidente Lukashenko ha promesso che la sua amministrazione avrebbe fornito alla ricorrente tutto il sostegno possibile in seguito alla decisione dell’Unione di introdurre un divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione e di accesso agli aeroporti dell’Unione da parte di tutti i vettori aerei bielorussi, e che, a tal fine, è concordata con il presidente russo Vladimir Putin la pianificazione dell’apertura di nuove rotte aeree per la ricorrente.

101    Inoltre, poiché il Consiglio ha fornito la prova che la ricorrente ha beneficiato concretamente delle dichiarazioni pubbliche del presidente Lukashenko che annunciavano che lo Stato bielorusso le avrebbe fornito tutto il sostegno possibile, invano quest’ultima sostiene che dette dichiarazioni non consentono di dimostrare che essa trae vantaggio dal regime di Lukashenko ai sensi del criterio previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642.

102    Peraltro, i motivi secondo cui la ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko, che sono sufficientemente precisi e concreti nonché scevri da errori di valutazione dei fatti o da errori di diritto, costituiscono di per sé un fondamento sufficiente per giustificare il mantenimento del nominativo della ricorrente negli elenchi controversi.

103    Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 30, occorre respingere il motivo unico di ricorso in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della ricorrente diretti contro i motivi degli atti di mantenimento da cui emerge che essa sostiene il regime di Lukashenko, poiché la circostanza che questi ultimi non siano fondati non potrebbe comportare l’annullamento di questi stessi atti.

104    Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere la domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento e, pertanto, il presente ricorso nel suo insieme in quanto infondato.

 Sulle spese

105    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Belavia – Belarusian Airlines AAT è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Truchot

Kanninen

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 maggio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.