Language of document : ECLI:EU:C:2017:703

Causa C186/16

Ruxandra Paula Andriciuc e altri

contro

Banca Românească SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Contratto di credito concluso in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato – Portata della nozione di clausole “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Livello d’informazione che deve essere fornito dalla banca»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017

1.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Verifica incombente al giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 1, § 2)

2.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Nozione – Clausola inserita in un contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore, che non è stata oggetto di negoziato individuale e che impone al consumatore la restituzione di detto mutuo nella medesima valuta – Inclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2)

3.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Clausola inserita in un contratto di mutuo espresso in valuta estera che non è stata oggetto di negoziato individuale e che impone al consumatore la restituzione di detto mutuo nella medesima valuta – Inclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza – Livello di informazioni richiesto – Portata – Verifica incombente al giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2)

4.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Verifica della sussistenza di detto squilibrio effettuata dal giudice nazionale con riferimento al momento della conclusione del contratto – Obbligo di tener conto dell’insieme delle circostanze note al professionista in tale momento

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27‑31)

2.      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, comprende una clausola contrattuale, come quella oggetto del procedimento principale, inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in forza della quale il prestito deve essere restituito nella stessa valuta estera nella quale è stato contratto, poiché tale clausola fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto. Di conseguenza, tale clausola non può essere ritenuta abusiva, a condizione che sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile.

A tal proposito, è opportuno osservare che, con un contratto di credito, il creditore si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del mutuatario una determinata somma di denaro, mentre quest’ultimo si impegna, da parte sua, principalmente a rimborsare, generalmente con gli interessi, tale somma secondo le scadenze previste. Le prestazioni essenziali di tale contratto si riferiscono, dunque, ad una somma di denaro che deve essere definita in relazione alla moneta di pagamento e di rimborso pattuita. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e seguenti delle sue conclusioni, il fatto che un credito debba essere rimborsato in una certa valuta riguarda, in linea di principio, non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell’obbligazione del debitore, costituendo così un elemento essenziale del contratto di mutuo.

(v. punti 38, 41, dispositivo 1)

3.      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, da un lato, il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo formulato in una valuta estera, si espone a un determinato rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Dall’altro lato, il professionista, nella fattispecie l’istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, segnatamente nell’ipotesi in cui il consumatore mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale valuta. Spetta, pertanto, al giudice nazionale verificare che il professionista abbia comunicato ai consumatori interessati tutte le informazioni pertinenti che permettano loro di valutare le conseguenze economiche di una clausola, come quella oggetto del procedimento principale, sui loro obblighi finanziari.

(v. punti 50, 51, dispositivo 2)

4.      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto in questione, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione di detto contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione.

(v. punto 58, dispositivo 3)