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Impugnazione proposta il 18 dicembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013, causa F-93/12, D'Agostino/Commissione

(causa T-670/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Controinteressato nel procedimento: Luigi D'Agostino (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013, nella causa F-93/12, D’Agostino/Commissione;

respingere il ricorso proposto dal sig. D’Agostino nella causa F-93/12 in quanto infondato;

decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese relative alla presente istanza;

condannare il sig. D’Agostino alle spese dell'istanza avviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza nella causa T-368/12 P, Commissione/Macchia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore materiale e su uno snaturamento dei fatti, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe applicato la sua sentenza del 13 giugno 2012, Macchia/Commissione (F-63/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) alla situazione di un agente contrattuale che non ha sollecitato il rinnovo del suo contratto.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto, che si suddivide in tre parti, basate:

su un'interpretazione errata dell'articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA) (con riferimento ai punti da 56 a 58 della sentenza impugnata);

su un errore di diritto nella definizione della relazione intercorrente tra l'interesse del servizio e il principio di legalità (con riferimento al punto 63 della sentenza impugnata);

su una violazione dei limiti del controllo giurisdizionale spettante al TFP e sul fatto che il TFP avrebbe così statuito ultra vires (con riferimento ai punti 59, 60 e 63).

Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione (con riferimento ai punti 57 e 59 della sentenza impugnata).