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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 settembre 2023 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-601/21)1

(Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di servizi – Tipografia di Stato – Produzione di documenti d’identità e di altri documenti ufficiali nonché di sistemi per la gestione di tali documenti – Normativa nazionale che prevede l’aggiudicazione degli appalti relativi a tale produzione a un’impresa di diritto pubblico senza previo ricorso ad una procedura di appalto – Articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 15, paragrafi 2 e 3 – Speciali misure di sicurezza – Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Ondrůšek, M. Siekierzyńska, A. Stobiecka-Kuik e G. Wils, successivamente G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Stobiecka-Kuik e G. Wils, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska e M. Horoszko, agenti)

Dispositivo

Avendo introdotto nella normativa polacca esclusioni non previste dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, per quanto riguarda gli appalti relativi alla produzione, da un lato, dei documenti pubblici di cui all’articolo 4, punto 5c, dell’ustawa Prawo zamówień publicznych (legge sugli appalti pubblici), del 29 gennaio 2004, come modificata dall’ustawa o dokumentach publicznych (legge sui documenti pubblici), del 22 novembre 2018, ad eccezione dei documenti personali dei militari e delle loro carte d’identità, delle tessere di servizio degli agenti di polizia, delle guardie di frontiera, dei funzionari della sicurezza dello Stato, dei funzionari dell’agenzia per la sicurezza interna, dei funzionari dell’agenzia di intelligence, dei funzionari del servizio di controspionaggio militare e dei militari di carriera nominati a posti all’interno di tale servizio, dei funzionari del servizio di intelligence militare e dei militari di carriera nominati a posti all’interno di tale servizio, nonché dei membri della polizia militare, e, dall’altro, dei bolli d’accisa, dei contrassegni di legalizzazione, dei bollini di controllo, delle schede elettorali, dei contrassegni olografici apposti sui certificati di diritto di voto nonché dei sistemi di microprocessori con software per la gestione dei documenti pubblici, dei sistemi informatici e delle banche dati necessari ai fini dell’utilizzo dei documenti pubblici, parimenti contemplati in tale articolo 4, punto 5c, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Commissione europea.

La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese.

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1 GU C 490 del 6.12.2021.