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Ricorso proposto l’8 dicembre 2022 – Canel Ferreiro / Consiglio

(Causa T-766/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Canel Ferreiro (Overijse, Belgio) (rappresentante: N. Maes, avvocata)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

dichiararlo ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell’Unione europea del 25/11/2021 che infligge alla ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo;

annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell’Unione europea del 01/09/2022 che rigetta il reclamo n. 2022_009 della ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

annullare l’indagine amministrativa EN-2101 e la relazione d’indagine del 28 maggio 2021 dell’Unità Consiglieri giuridici dell'amministrazione della Direzione generale Sviluppo organizzativo e servizi – Direzione Risorse umane del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, concernente la ricorrente;

condannare il convenuto a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’indagine amministrativa. Secondo la ricorrente, gli inquirenti avrebbero oltrepassato il contesto fattuale e temporale del mandato loro accordato dall’autorità che ha il potere di nomina.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione di rigetto del reclamo. La ricorrente fa valere, a questo riguardo, che il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è stato rispettato e che alla ricorrente non è stato riconosciuto il diritto ad una trattazione imparziale del suo fascicolo.

Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei diritti della difesa. La ricorrente fa valere la mancanza di un addebito concreto concernente il fatto posto a carico della ricorrente.

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di prova. Secondo la ricorrente, le violazioni degli articoli 12 e 21 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea non sono adeguatamente dimostrate, di modo che non potevano essere poste a carico della ricorrente per giustificare la sanzione disciplinare della nota di biasimo.

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