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Ricorso proposto il 2 agosto 2022 – Svezia/Commissione

(Causa T-485/22)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: H. Shev e F.-L. Göransson, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1 nella parte in cui tale decisione comporta per la Svezia una rettifica forfettaria del 5% corrispondente ad un importo di EUR 13 856 996, 64 rispetto all’aiuto pagato alla Svezia per gli anni di domanda 2017, 2018 e 2019, nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.    Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione non ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, in quanto l’argomentazione esposta dalla Commissione nel redigere la decisione o le asserite carenze a carico della Svezia non emergono chiaramente. Risultano pertanto insufficienti le informazioni necessarie per stabilire se la decisione contestata sia pienamente fondata.

2.    Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 1 e gli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità 2 in quanto la Commissione avrebbe errato nella sua valutazione allorché ha riscontrato carenze sistemiche nell’esecuzione dei controlli incrociati, che pregiudicano la qualità degli aggiornamenti SIPA, il che è considerato una debolezza nei controlli essenziali. Ciò si verifica in quanto: 1) la qualità dell’aggiornamento del SIPA può essere valutata soltanto in rapporto alla banca dati della parcella di terreno nella sua interezza; 2) la scelta della Commissione delle parcelle di terreno per l’indagine era troppo limitata per poter dimostrare una carenza sistematica, nonché: 3) l’accertamento della Commissione relativo al numero di parcelle di terreno carenti e la percentuale di errore – che apparentemente costituiva la base della valutazione della Commissione secondo cui sussiste una carenza sistematica nell’aggiornamento dei SIPA – non è corretto.

3.    Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti (C(2015)3675 dell’8 giugno 2015). Appare chiaro da tali orientamenti e dal principio di proporzionalità, espresso anche all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, che la rettifica forfettaria imposta non è giustificata né proporzionata. Né la portata della presunta violazione, riguardo alla sua natura e alla sua estensione, né il danno finanziario che la violazione potrebbe aver cagionato all’Unione europea possono giustificare una rettifica forfettaria del 5% calcolata sulla base di tutti i terreni destinati a pascolo, soggetti ad una rappresentazione per immagine aggiornata al periodo 2016-2018, corrispondente all’importo di EUR 13 856 996, 64. La rettifica forfettaria in questione nella decisione contestata non è pertanto compatibile con le disposizioni summenzionate né con il principio di proporzionalità.

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1     GU 2022, L 157, pag. 15.

1     Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

1     GU 2014, L 227, pag. 69.