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Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 – Post Bank Iran / Consiglio

(Causa T-68/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante : D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il paragrafo 1 dell’Allegato alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, p. 18);

Annullare il paragrafo 1 dell’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3);

Dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2010/413/PESC1 , come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC2 del 23 gennaio 2012, nonché gli articoli 23, paragrafo 2, lettera d) e 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/20123 del 23 marzo 2012;

Condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, con cui si fa valere che il Tribunale sarebbe competente a svolgere il suo controllo giurisdizionale sia sul paragrafo 1 dell’Allegato alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio che sul paragrafo 1 dell’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio e a verificarne la conformità con i principi generali del diritto dell’Unione.

Secondo motivo, con cui si fa valere che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio 2012 e dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, violerebbe il diritto dell’Unione europea e dovrebbe essere dichiarata inapplicabile nei confronti della ricorrente, in tal modo rendendo invalidi la decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio del 15 novembre 2013, su di essi fondati, per le seguenti ragioni:

L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 violerebbe l’articolo 215 TFUE, in quanto consentirebbe al Consiglio di stabilire sanzioni nei confronti della ricorrente senza osservare la procedura di cui all’articolo 215 TFUE. 2012.

L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio, e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 violano i diritti fondamentali della persona, quali tutelati dagli articoli 2, 21 e 23 del TUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto essi attribuirebbero al Consiglio poteri discrezionali per decidere quali persone e entità il Consiglio ritenga di sanzionare allorché il Consiglio stabilisce che tale persone o entità forniscono sostegno al governo iraniano.

Terzo motivo, con cui si fa valere che il Consiglio avrebbe commesso errori di diritto e di fatto quando ha adottato la decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio del 15 novembre 2013 nella misura in cui riguarda la ricorrente, per le seguenti ragioni:

La specifica motivazione dell’inserimento della Post Bank Iran nell’elenco è infondata. La ricorrente ha chiaramente negato di aver fornito sostegno finanziario al governo iraniano. Inoltre, la ricorrente non ha fornito sostegno nucleare all’Iran. Non sarebbero, quindi, soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (quale successivamente modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio 2012, dall’ dall’articolo 1, paragrafo 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 e dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio del 21 dicembre 2012), nonché i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (quale successivamente modificato dall’articolo 1, paragrafo 11, del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012).

Sanzionando la Post Bank Iran con la sola motivazione che è una società di proprietà del governo, il Consiglio avrebbe operato una discriminazione nei confronti della ricorrente rispetto ad altre società pubbliche iraniane non oggetto di sanzioni. In tal modo il Consiglio avrebbe violato i principi di eguaglianza, non discriminazione e buona amministrazione.

Il Consiglio non ha adeguatamente esposto le ragioni della sua decisione di mantenere la ricorrente nell’elenco dei soggetti sottoposti a sanzioni. Facendo riferimento all’«impatto dei provvedimenti nel contesto degli obiettivi politici dell’Unione», avrebbe omesso di specificare il tipo di impatto a cui si riferisce e come i provvedimenti affrontino tale impatto.

Mantenendo la ricorrente nell’elenco delle entità sanzionate, il Consiglio ha compiuto un abuso di potere. Il Consiglio, di fatto, si sarebbe rifiutato di adeguarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-13/11. Il Consiglio avrebbe minato la struttura istituzionale dell’Unione Europea e leso il diritto della ricorrente di ottenere giustizia e di vederne l’attuazione. Il Consiglio avrebbe inoltre eluso le proprie responsabilità e i propri obblighi di cui alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, come chiaramente specificati al Consiglio dal Tribunale nella succitata sentenza.

Il Consiglio avrebbe violato il principio del legittimo affidamento, non essendosi conformato ad una sentenza del Tribunale in cui esso era parte soccombente nei confronti della ricorrente, avendo mancato persino di rispettare i fondamenti e le motivazioni della sentenza, essendo incorso in un errore di fatto riguardo all’attività economica della ricorrente e il suo presunto ruolo nei confronti del governo iraniano, avendo omesso di intraprendere la benché minima indagine sul ruolo effettivo e sull’attività economica svolta dalla ricorrente, sebbene ciò fosse stato indicato dal Tribunale come un aspetto importante del regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Iran, e avendo mantenuto le sanzioni oltre il 20 gennaio 2014, data in cui l’UE ha trovato un accordo sulle attività che producono reddito per l’Iran, poiché tale paese non è più considerato impegnato in attività di proliferazione nucleare.

Il Consiglio avrebbe violato il principio di proporzionalità. Le sanzioni hanno ad oggetto le attività di proliferazione nucleare dell’Iran. Il Consiglio non avrebbe dimostrato e non potrebbe dimostrare che la ricorrente abbia, direttamente o indirettamente, fornito sostegno alla proliferazione nucleare in Iran. Esso ha persino cessato di affermare che la stessa contribuisca specificamente alla proliferazione nucleare in Iran. Stante il mancato impatto delle sanzioni alla proliferazione nucleare, lo scopo delle sanzioni non giustificherebbe l’annullamento dei vantaggi derivanti per la ricorrente dalla sentenza del Tribunale e la pressione imposta al sistema complessivo di protezione giurisdizionale nell’UE, senza menzionare la violazione del diritto di proprietà e di commerciare della ricorrente. Tale conclusione è rafforzata dall’adozione, il 20 gennaio 2014, del regolamento del Consiglio che ha revocato talune sanzioni sulla base della circostanza che l’Iran non sta effettivamente svolgendo attività di proliferazione nucleare.

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1 Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

2 Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22).

3 Regolamento (UE) n. 267/2012, del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.