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Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 - British Sky Broadcasting Group / UAMI - Vortex (SKY)

(Causa T-66/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentante: sig. J. Barry, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vortex SA (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che, avendo la prima commissione di ricorso violato il regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94 e/o le norme giuridiche relative alla sua applicazione, il Tribunale voglia ingiungere che:

nella decisione della prima commissione di ricorso venga annullata quella parte della decisione contestata (in particolare i nn. 18 e 19 di quest'ultima) che rigetta gli argomenti della ricorrente relativi all'Accordo, laddove la conclusione finale della prima commissione di ricorso di rigettare l'opposizione non dovrebbe essere alterata;

la decisione impugnata venga riformata al fine di dichiarare che l'Accordo si applica a marchi diversi da quelli a cui si riferiscono le specifiche registrazioni individuate nell'Accordo e si estende a marchi futuri, che esso impedisce all'opponente di opporsi o eccepire in qualsiasi altro modo ogni utilizzo o registrazione da parte della BSkyB di marchi contenenti "SKY" tranne "SKYROCK" e "SKYZIN" nella forma stabilita dagli organi giurisdizionali francesi, e che costituisce un accordo tra la BSkyB e l'opponente definitivo e vincolante come stabilito dagli organi giurisdizionali francesi (compresi gli organi giurisdizionali superiori);

la decisione impugnata venga riformata e rivista affinché essa affronti tutti i motivi sollevati dalla BSkyB nella sua replica all'opposizione;

l'UAMI sia condannato a sopportare le spese sostenute dalla BSkyB.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "SKY" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 e 42 - domanda n. 3 166 378

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Vortex SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario e nazionale "SKYROCK" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41, nonché per la "pubblicità" di cui alla classe 35

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale dell'opposizione

Motivi dedotti: senza contestare il dispositivo della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che l'analisi della commissione di ricorso avrebbe violato il regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94 e le norme giuridiche relative alla sua applicazione.

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