Language of document : ECLI:EU:T:2009:198





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 11 giugno 2009 – Hedgefund Intelligence / UAMI – Hedge Invest (InvestHedge)

(causa T‑67/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo InvestHedge – Marchio comunitario figurativo anteriore HEDGE INVEST – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 33, 53‑56)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 novembre 2007 (procedimento R 148/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Hedge Invest SpA e la Hedgefund Intelligence Ltd.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Hedgefund Intelligence Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo InvestHedge per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36 e 41 – domanda n. 3081081

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Hedge Invest SpA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio comunitario figurativo HEDGE INVEST per servizi della classe 36

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione per tutti i controversi servizi nelle classi 36 e 41

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hedgefund Intelligence Ltd è condannata alle spese.