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Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 - FIFA / Commissione

(Causa T-68/08)1

("Diffusione radiotelevisiva - Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE - Diritto di proprietà")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente E. Batchelor, F. Young, solicitors, avv.ti A. Barav, D. Reymond, avocats, e F. Carlin, barrister, successivamente E. Batchelor, avv.ti A. Barav, D. Reymond e F. Carlin)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Benyon, E. Montaguti e N. Yerrell, successivamente F. Benyon e E. Montaguti, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e M. Lester, barrister)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, assistita dagli avv.ti J. Stuyck e A. Joachimowicz, avocats), e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer e V. Jackson, successivamente S. Behzadi-Spencer e L. Seeboruth, agenti, assistiti inizialmente da T. de la Mare, successivamente B. Kennelly, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 107 del 26.4.2008.