Language of document : ECLI:EU:T:2008:43





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 febbraio 2008 – Altana Pharma / UAMI – Avensa (PNEUMO UPDATE)

causa T-327/06

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PNEUMO UPDATE – Marchio nazionale denominativo anteriore Pneumo – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 33-36)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 settembre 2006 (procedimento R 668/2005‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Avena AG e la Altana Pharma AG

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:

Altana Pharma AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo PNEUMO UPDATE per beni e servizi delle classi 5, 9, 16, 35, 38 e 41 – domanda n. 2462049

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Avensa AG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo tedesco Pneumo per beni della classe 5, con la precisazione che l’opposizione è stata diretta soltanto contro la registrazione nella classe 5

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Dispositivo

1)         Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato.

2)         La Altana Pharma AG è condannata alle spese.