Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 21 maggio 2008 – Enercon / UAMI (E)
(causa T‑329/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo E – Impedimenti assoluti alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 29‑30)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 394/2006-1) relativa alla registrazione del marchio denominativo E come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Enercon GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo E per prodotti delle classi 7, 9 e 17 – domanda n. 3817566 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Enercon GmbH è condannata alle spese. |