Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 10 giugno 2008 – Novartis/UAMI (BLUE SOFT)
(causa T‑330/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo BLUE SOFT – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Mancanza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1 lett. c)] (v. punti 46‑47, 54)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 settembre 2006 (procedimento R 270/2006 1) riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo BLUE SOFT come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Novartis AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo BLUE SOFT per prodotti della classe 9 (domanda n. 3007846) |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Novartis AG è condannata alle spese. |