Language of document : ECLI:EU:T:2003:46

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 febbraio 2003 (1)

«Marchio comunitario - Opposizione - Composizione amichevole -

Non luogo a statuire»

Nella causa T-8/02,

ZAPF Creation AG, con sede à Rödental/Coburg (Germania), rappresentata dall'avv. A. Kockläuner,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J.F. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è:

JESMAR S.A., con sede ad Alicante (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 29 ottobre 2001 (procedimento R 418/2001-1) della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), notificata alla ricorrente il 5 novembre 2001, relativa ad una procedura di opposizione tra ZAPF Creation AG e JESMAR S.A.,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2002,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2002,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    Il 1° aprile 1996 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nella versione modificata.

2.
    Il marchio di cui viene chiesta la registrazione è il marchio figurativo seguente:

image: t8_02

3.
    I prodotti per i quali viene chiesta la registrazione rientrano nella classe 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato, nella versione rivista e modificata (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), e corrispondente alla seguente descrizione: «Bambole giocattolo e loro accessori in versione giocattolo».

4.
    Il 3 agosto 1998 la JESMAR S.A. (in prosieguo: l'«altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI») proponeva opposizione avverso la domanda di marchio comunitario. Il precedente marchio spagnolo invocato a sostegno dell'opposizione è la parola COLETTE registrata per «giochi, giocattoli, bambole e marionette» che rientrano nella classe 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

5.
    Con decisione 21 febbraio 2001 la divisione «Opposizione» ha respinto l'opposizione presentata ai sensi degli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), e 42 del regolamento n. 40/94.

6.
    Con decisione 29 ottobre 2001 la prima commissione di ricorso ha accolto il ricorso dell'altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI contro la decisione di opposizione. In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che i cataloghi e i listini dei prezzi fossero sufficienti per provare un uso serio del marchio precedente e pertanto che esistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio precedente.

7.
    Il 13 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura, l'inglese è stato adottato come lingua processuale.

8.
    Con lettera 28 agosto 2002 l'UAMI ha comunicato al Tribunale che, con lettera in data 8 agosto 2002, l'altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI gli aveva comunicato un accordo intervenuto tra essa stessa e la ricorrente e che quindi avrebbe ritirato la sua opposizione alla registrazione della domanda di marchio comunitario. Di conseguenza, l'UAMI fa valere che, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, non vi è più luogo a statuire nella presente causa e chiede al Tribunale di non porre le spese a suo carico.

9.
    Con lettera 16 ottobre 2002, in risposta alla richiesta di osservazioni del Tribunale sulla domanda di non luogo a statuire presentata dalla convenuta, la ricorrente ha confermato che essa è pervenuta a una composizione amichevole con l'altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI. Essa indica che il ricorso dinanzi al Tribunale è effettivamente divenuto privo di oggetto e ritiene che ciascuna delle parti debba sopportare le proprie spese.

10.
    Pertanto, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, è sufficiente constatare che, vista la composizione amichevole intervenuta tra la ricorrente e l'altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI, di cui il Tribunale è stato debitamente informato dal convenuto e dalla ricorrente, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne deriva che non vi è più luogo a statuire.

Sulle spese

11.
    L'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

12.
    Nelle circostanze del caso di specie, occorre rilevare che il non luogo a statuire risulta dalla composizione amichevole avvenuta tra la ricorrente e l'altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI e non da un accordo tra la ricorrente e il convenuto. Pertanto, occorre statuire che la ricorrente sopporterà le proprie spese e condannarla alle spese sostenute dall'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)    Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 26 febbraio 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'inglese.