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Comunicazione sulla GU

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 marzo 2004

nella causa T-10/02, Marie-Claude Girardot contro Commissione delle Comunità europee 1

(Pubblico impiego - Art. 29, n. 1, dello Statuto - impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti - Agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA - Rigetto di candidatura - Mancanza di scrutinio per merito comparativo - Sentenza interlocutoria)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-10/02, Marie-Claude Girardot, residente in L'Haÿ-les-Roses (Francia), rappresentata dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig.re F. Clotuche-Cuvieusart e L. Lozano Palacios, successivamente sig.re Clotuche-Duvieusart e H. Tserepa-Lacombe), avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 2001 che respinge la candidatura a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, in secondo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca, e, in terzo luogo, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione relative alla nomina ai suddetti posti, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martins RIbeiro, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 31 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della Commissione 13 marzo 2001, che respinge la candidatura della sig.ra Girardot a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca, è annullata.

2)    La decisione della Commissione 15 marzo 2001, che respinge la candidatura della sig.ra Girardot ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.

3)    Per il resto, il ricorso è respinto.

4)    Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, o l'importo fissato di comune accordo dell'indennizzo pecuniario dovuto per l'illegittimità delle decisioni 13 e 15 marzo 2001, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione di tale importo.

5)    Le spese sono riservate.

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1 - GU C 68 del 16.3.2002.