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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della adidas International B.V., Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), DSM Finance B.V., DTG Finance B.V., Heineken N.V., ING Verzekeringen N.V., Koninklijke Ahold N.V., Landis Group International B.V., Unilever N.V. e Wolters Kluwer N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2002

    (Causa T-9/02)

    (Lingua processuale: l'olandese)

Il 22 gennaio 2002 la adidas International B.V., con sede in Amsterdam, la Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), con sede in Amsterdam, la DSM Finance B.V., con sede Heerlen (Paesi Bassi), la DTG Finance B.V., con sede a l'Aia, la Heineken N.V., con sede in Amsterdam, la ING Verzekeringen N.V., con sede a l'Aia, la Koninklijke Ahold N.V., con sede in Zaandam (Paesi Bassi), la Landis Group International B.V., con sede in Utrecht (Paesi Bassi), la Unilever N.V., con sede in Rotterdam (Paesi Bassi) e la Wolters Kluwer N.V., con sede in Amsterdam, tutte rappresentate dagli avvocati E.H. Pijnacker Hordijk e S.B. Noë. hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1)annullare la decisione della Commissione 11 luglio 2001 di dare avvio al procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE in merito alla misura di aiuto C 51/2001 (ex NN 48/2000) - Attività di finanziamento internazionali;

2)condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione avvia il procedimento d'inchiesta per un nuovo aiuto di Stato nei confronti della normativa fiscale olandese in materia di attività di finanziamento internazionali di un gruppo (internationale concernfinancieringsactiviteiten o CFA-regime). Le ricorrenti contestano nel presente ricorso che si tratti di un nuovo aiuto.

Esse deducono la violazione degli artt. 88 CE e del regolamento 659/1999 in quanto la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento riguardante aiuti esistenti invece di un procedimento per nuovi aiuti. A loro avviso, la Commissione ha cominciato a considerare tali misure come aiuti solo dopo l'introduzione del CFA-regime nel 1997. Le ricorrenti si riferiscono in proposito alle osservazioni della Commissione del 1984 e 1987 in relazione alla notifica di un analogo sistema da parte del governo belga, nonché al fatto che è attualmente in corso un'indagine sul sistema belga secondo il procedimento per aiuti esistenti.

La decisione impugnata, inoltre, viola, secondo le ricorrenti, il principio di parità di trattamento, il principio di diligenza e il principio del legittimo affidamento. La qualificazione della misura quale nuovi aiuti statali è inoltre insufficientemente motivata.

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