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Sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2004 - Marie-Claude Girardot / Commissione delle Comunità europee1

(Causa T-10/02)

(Pubblico impiego - Art. 29, n. 1, dello Statuto - Impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti - Agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA - Rigetto di candidatura - Mancanza di scrutinio per merito comparativo - Sentenza interlocutoria)

(Lingua processuale: il francese)

Parti

Ricorrente: Marie-Claude Girardot (L'Haÿ-les-Roses, Francia) (Rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente, sigg.re F. Clotuche-Cuvieusart e L. Losano Palacios, quindi, sigg.re Clotuche-Duvieusart e Tserepa Lacombe)

Oggetto della causa

Nella causa T-10/02, Marie-Claude Girardot, residente in L'Haÿ-les-Roses, (Francia), rappresentata dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalle sigg. re F. Clotuche-Cuvieusart e L. Losano Palacios, quindi dalla sigg. re Clotuche-Duvieusart e Tserepa Lacombe, avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 31 marzo 2001 che respinge la candidatura a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca, in secondo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e, in terzo luogo, l'annullamento delle decisioni della Commissione relative alla nomina ai suddetti posti, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martin Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 31 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Dispositivo della sentenza

1)La decisione della Commissione 31 marzo 2001 che respinge la candidatura della sig. Girardot a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.

2)La decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura della sig.ra Girardot ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.

3)Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, o l'importo fissato di comune accordo dell'indennizzo pecuniario dovuto per l'illegittimità delle decisioni 13 e 15 marzo 2001, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione di tale importo.

5)Le spese sono riservate.

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1 - GU C 68 del 16.3.02.