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Ricorso proposto il 27 marzo 2024 – PMC Vlissingen Netherlands / Commissione

(Causa T-169/24)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrente: PMC Vlissingen Netherlands BV (Leida, Paesi Bassi) (rappresentanti: J.-P. Montfort, P. Chopova-Leprêtre e N. Kyriazopoulou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione del 19 ottobre 2023 che modifica, allo scopo di adattarlo al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008, 1 nella parte in cui introduce la classificazione e l’etichettatura armonizzate dell’ossido dibutilstannico («DBTO») come sostanza tossica per la riproduzione nella categoria 1B (il «regolamento impugnato»); 2

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 36, paragrafo 1, lettera d) e 37, paragrafo 5, sezione 3.7.2.3.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e il principio di buona amministrazione, perché non ha tenuto in considerazione «tutte» le informazioni disponibili sul DBTO con una determinazione del peso dell’evidenza «(WoE)» onnicomprensiva, incluso uno studio nuovo e decisivo, divenuto disponibile dopo l’adozione del parere del comitato per la valutazione dei rischi ma ben prima dell’adozione del regolamento impugnato.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 36, paragrafo 1, lettera d) e 37, paragrafo 5, sezioni 1.1.1.3 and 3.7.2.3.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 («REACH») 1 e commesso un errore manifesto di valutazione, perché ha adottato il regolamento impugnato sulla base del metodo del read-across che non era necessario, né giustificato in virtù delle prove disponibili, conformemente all’allegato XI di REACH, le linee guida correlate dell’ECHA e, in particolare, l’esauriente Quadro di valutazione del read-across dell’ECHA.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 36, paragrafo 1, lettera d) e 37, paragrafo 5, sezione 3.7.2.1.1 e tabella 3.7.1, lettera a) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è incorsa in un errore manifesto di valutazione, perché non ha fondato il regolamento impugnato su «prove certe» che il DBTO abbia la proprietà intrinseca e specifica di produrre un effetto nocivo per la riproduzione, che è la soglia legale richiesta per la classificazione nella categoria 1B. La Commissione ha inoltre omesso di considerare l’influenza della tossicità materna grave sui risultati degli studi che supportano il regolamento impugnato.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha adottato il regolamento impugnato violando il requisito procedimentale di cui all’articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 della consultazione del parere del comitato per la valutazione dei rischi prima di adottare una classificazione e un’etichettatura armonizzate.

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1 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

1 Il regolamento impugnato è pubblicato in GU L 2024/197.

1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).