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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 19 settembre 2005 - Generalitat Valenciana/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-357/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Generalitat Valenciana (Valencia, Spagna) (Rappresentante: avv. José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 2005, C(2005) 1867 def., relativa alla riduzione degli aiuti concessi a carico del Fondo di Coesione, per quanto riguarda il gruppo di progetti n. 97/11/61/028.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame trae origine dalla decisione della Commissione 5 dicembre 1997, C(97) 3882, in forza della quale il progetto n. 97/11/61/028, realizzato in Spagna e denominato "progetto di raccolta e smaltimento delle acque reflue nel litorale mediterraneo della Comunità autonoma di Valencia" (progetto generale, comprensivo di dodici diversi progetti), ha ricevuto un aiuto pari a EUR 75.011.715 a carico del Fondo di coesione. Tale importo iniziale è stato successivamente aumentato ad EUR 92.742.913.

Svolgendo una revisione contabile, la Commissione ha individuato una serie di irregolarità nel procedimento di aggiudicazione seguito, soprattutto l'utilizzo dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione e l'utilizzo del metodo del prezzo medio quale procedimento di valutazione del prezzo offerto. Nella decisione impugnata, che riduce di EUR 2.217.537 l'aiuto complessivo concesso, la ricorrente ritiene che siano stati violati gli artt. 18 e 30 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori 1, e 2 del Regolamento finanziario delle Comunità europee del 21 dicembre 1977.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere:

che la normativa comunitaria menziona espressamente l'esperienza come criterio di selezione e che, anche se non la cita espressamente nell'elenco dei possibili criteri di applicazione, si comprende facilmente che tale elenco è meramente esemplificativo, non esaustivo, e non implica l'esclusione del possibile utilizzo dell'esperienza come ulteriore criterio di aggiudicazione del contratto. Tale conclusione è confermata dalla stessa giurisprudenza comunitaria.

che, in ogni caso, è chiaro come non si possa considerare che l'inclusione dell'esperienza tra i criteri di aggiudicazione nelle condizioni di contrattazione costituisca una violazione grave e manifesta come quelle individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie quali fonti di responsabilità.

che l'applicazione del metodo del "prezzo medio" quale meccanismo di ponderazione del criterio del prezzo, non è vietata espressamente dalla normativa comunitaria e che la giurisprudenza si è opposta a tale criterio solo quando è l'unico criterio impiegato, e non qualora concorra con altri criteri.

La ricorrente lamenta altresì la violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento, dell'irretroattività e della proporzionalità.

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1 - GUCE L 199, del 9 agosto1993, pag. 54.