Language of document : ECLI:EU:T:2006:188

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 luglio 2006 (*)

«Fondo di coesione – Rappresentanza tramite un avvocato – Irricevibilità manifesta»

Nel procedimento T-357/05,

Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana (Spagna), rappresentata dal sig. J.-V. Sánchez-Tarazaga Marcelino,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Escobar Guerrero e A. Weimar, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 2005, C(2005) 1867 def., relativa alla riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione, per quanto riguarda il gruppo di progetti n. 97/11/61/028, riguardante la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue nel litorale mediterraneo della Comunità autonoma di Valencia (Spagna),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Con atto introduttivo registrato presso la Cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2005, la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della Commissione 27 giugno 2005, C(2005) 1867 def., relativa alla riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione, per quanto riguarda il gruppo di progetti n. 97/11/61/028, riguardante la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue nel litorale mediterraneo della Comunità autonoma di Valencia (Spagna).

2        Dal ricorso risulta che la ricorrente è rappresentata dal sig. Sánchez-Tarazaga Marcelino, «letrado», membro del servizio giuridico della ricorrente. Il ricorso è corredato da un’attestazione del vice direttore del servizio giuridico della ricorrente, che certifica che il sig. Sánchez‑Tarazaga Marcelino è autorizzato a rappresentare la ricorrente nella presente controversia.

3        Il 25 novembre 2005, il Tribunale, in applicazione dell’art. 44, n. 6, del suo regolamento di procedura, ha invitato la ricorrente a precisare se il suo rappresentante possedesse la qualità di avvocato iscritto all’ordine forense in Spagna e, se del caso, a produrre i corrispondenti documenti giustificativi. Al contempo, le parti sono state informate che il termine per la presentazione del controricorso era sospeso fino a nuovo ordine. Il 7 dicembre 2005, il sig. Sánchez-Tarazaga Marcelino ha risposto facendo valere che, pur non essendo iscritto all’ordine, era autorizzato ai sensi del diritto spagnolo a rappresentare la ricorrente dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e comunitari.

4        Il 22 dicembre 2005, la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía ha depositato una domanda d’intervento. La ricorrente e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni sulla ricevibilità della domanda d’intervento, rispettivamente, il 7 e il 18 marzo 2006.

 In diritto

5        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso ad esso sottoposto è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

6        Nella fattispecie, il Tribunale decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

7        Ai sensi dell’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53 dello stesso Statuto, le parti non privilegiate devono essere rappresentate dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari da un avvocato, ossia, nella versione spagnola, da un «abogado». Inoltre, risulta chiaramente dall’art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte che due condizioni cumulative devono essere soddisfatte affinché una persona possa validamente rappresentare dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, ossia, che tale persona sia avvocato e che essa sia abilitata al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Tali condizioni costituiscono norme sostanziali di forma la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.

8        Il requisito posto dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’avvocato è considerato come un soggetto che svolge un’attività di collaborazione all’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa tutela ha come contropartita la disciplina professionale, imposta e controllata nell’interesse generale dalle istituzioni a ciò autorizzate. Una siffatta concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si riscontra anche nell’ordinamento giuridico comunitario [sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione, Racc. pag. 1575, punto 24, e ordinanza del Tribunale 28 febbraio 2005, causa T-445/04, ET/UAMI – Aparellaje eléctrico (UNEX), Racc. pag. II-677, punto 8].

9        Tale indipendenza e tale servizio dell’interesse superiore della giustizia rischierebbero di essere compromessi se si ammettesse che una parte diversa da quelle menzionate all’art. 19, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte (dette «parti privilegiate») potesse farsi rappresentare dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari da una persona priva della qualifica di avvocato iscritto all’ordine forense, ma ad essa vincolata da un rapporto di lavoro subordinato. Tale persona equivarrebbe infatti ad un agente ai sensi dell’art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte. Orbene, l’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte riserva la possibilità di farsi rappresentare da agenti alle sole parti privilegiate.

10      Poiché il sig. Sánchez-Tarazaga Marcelino non è iscritto all’ordine forense, egli non è un avvocato (abogado) ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Corte. Pertanto, anche se, ai sensi della legislazione spagnola, può rappresentare la ricorrente, che non rientra nel novero delle parti privilegiate, nell’ambito di procedimenti dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali, egli non soddisfa la prima delle due condizioni cumulative di cui all’art. 19, quarto comma, del medesimo Statuto e quindi non è autorizzato a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale.

11      Tale constatazione non può essere inficiata dal fatto che, in un’altra causa, una comunità autonoma spagnola sia stata rappresentata da un membro del suo servizio giuridico non iscritto all’ordine forense (ordinanza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-29/03, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione, Racc. pag. II-2923). Infatti, in tale causa, la Commissione aveva inizialmente sollevato la questione della rappresentanza della ricorrente nell’ambito di un’eccezione di irricevibilità da essa poi ritirata. Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile sulla base di altre considerazioni, il Tribunale, in tale ordinanza, non si è pronunciato sulla questione della rappresentanza della ricorrente.

12      Dalle considerazioni che precedono discende che il presente ricorso dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile.

13      Pertanto, non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía.

 Sulle spese

14      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Tuttavia, la ricorrente, la Commissione e la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía sopporteranno le proprie spese relative alla domanda d’intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)      Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento.

3)      La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione, ad eccezione di quelle relative alla domanda d’intervento.

4)      La ricorrente, la Commissione e la Comunidad Autónoma di Andalucía – Junta de Andalucía sopporteranno le proprie spese relative alla domanda d’intervento.

Lussemburgo, 5 luglio 2006

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Lingua processuale: lo spagnolo.