Language of document : ECLI:EU:T:2008:541





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 – Nuova Agricast e Cofra / Commissione

(cause riunite T‑362/05 e T‑363/05)

«Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza»

1.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 54, 96‑97)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 76)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Aiuto individuale ricompreso nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime – Determinazione – Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto (Art. 87 CE) (v. punti 80‑82)

Oggetto

Domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa dell’adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000, che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento tenuto dalla Commissione durante il procedimento di adozione di tale decisione.

Dispositivo

1)      Le cause T‑362/05 e T‑363/05 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      La Nuova Agricast Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑362/05.

4)      La Cofra Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑363/05.