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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 – PlasticsEurope / ECHA

(Causa T-207/18)1

[« REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Integrazione all’iscrizione della sostanza bisfenolo A in tale elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Approccio dell’efficacia probatoria degli elementi di prova – Studi esplorativi – Usi intermedi – Proporzionalità»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e C. Buchanan, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs e S. Heimerl, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, J. Traband, E. Leclerc e W. Zemamta, agenti), ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ED/01/2018 dell’ECHA, del 3 gennaio 2018, con la quale la voce esistente relativa al bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento, è stata integrata nel senso che il bisfenolo A è stato identificato anche come sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), di detto regolamento, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La PlasticsEurope sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth.

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 190 del 4.6.2018.