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Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 – Philips/Commissione

(Causa T-92/13)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione –– Infrazione unica e continua – Imputabilità alla società madre dell’infrazione commessa dall’impresa in comune – Parità di trattamento – Metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda – Considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici mediante prodotti trasformati – Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell’infrazione – Considerazione del fatturato complessivo del gruppo – Proporzionalità – Durata del procedimento amministrativo»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree e S. Molin)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hödlmayr, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, poi M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e A. Biolan, e, infine, M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e V. Bottka, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e, in subordine, domanda di soppressione o di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Koninklijke Philips Electronics NV è condannata alle spese.

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1 GU C 108 del 13/4/2013.