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Ricorso proposto il 5 giugno 2015 – European Union Copper Task Force / Commissione

(Causa T-310/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Union Copper Task Force (Essex, Regno Unito) (rappresentanti: C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, nei limiti in cui esso si applica ai composti del rame;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, è stato adottato fondandosi su una base giuridica illegittima, in quanto il regolamento n. 1107/2009, ed in particolare il suo articolo 24 e l’allegato II, punto 4, violano il diritto dell’Unione.

La ricorrente deduce che vi sono prove scientifiche che indicano che le proprietà di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità («PBT»), e in particolare la persistenza, non sono adeguate per il rame.

Inoltre, secondo la ricorrente, l’applicazione delle proprietà PBT a sostanze inorganiche non è conforme ad altri atti normativi attuati nell’ambito delle sostanze chimiche regolamentate.

Infine, la ricorrente deduce che per quanto concerne le sostanze candidate alla sostituzione, l’applicazione delle proprietà PBT ai composti del rame va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1107/2009, e che il regolamento n. 1107/2009 mal interpreta il principio di precauzione.

Secondo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che, nell’includere i composti del rame nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione 2015/408, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.

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