Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 maggio 2011 – Euro‑Information / UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)
(causa T‑392/10)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punto 59)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 giugno 2010 (procedimento R 892/2010-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC CASH come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Euro-Information – Européenne de traitement de l’information |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo EURO AUTOMATIC CASH per prodotti e servizi delle classi 9, 35‑38 e 42 – domanda di registrazione n. 4114864 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento parziale della decisione dell’esaminatore; diniego parziale della registrazione del marchio richiesto; decisione adottata a seguito della sentenza del Tribunale 9 marzo 2010, Euro Information/UAMI (EURO AUOTMATIC CASH) (T‑15/09, non pubblicata nella Raccolta) |
Dispositivo
2) | | L’Euro Information – Européenne de traitement de l’information è condannata alle spese. |