Language of document :

Ricorso proposto il 4 gennaio 2017 – Sharif/Consiglio

(Causa T-5/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: B. Kennelly, QC e J. Pobjoy, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 293, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata») e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 293, pag. 25; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui si applicano al ricorrente;

dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, che l’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14) e l’articolo 15, paragrafo 1bis, lettera a), del Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1) non si applicano nella parte in cui riguardano il ricorrente, e di conseguenza annullare la decisione impugnata e il regolamento impugnato, nella parte in cui si applicano al ricorrente;

risarcire il ricorrente, ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, dei danni a titolo della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea per gli atti illegittimi del Consiglio, e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione del Consiglio nel considerare che il criterio che consente l’inserimento del ricorrente nell’articolo 28 della Decisione 2013/255/PESC e nell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012 fosse soddisfatto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio e senza motivazione o proporzione, dei diritti fondamentali del ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà, della reputazione e degli affari commerciali. L’impatto delle misure impugnate nei confronti del ricorrente è ampio, sia per quanto riguarda la sua proprietà, sia per quanto concerne la sua reputazione nel mondo. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche del ricorrente sia collegato a, o giustificato da, uno scopo legittimo, e ancor meno che esso sia proporzionato rispetto a siffatto scopo.

Terzo motivo, vertente sul fatto che se, contrariamente al caso del ricorrente, il criterio di designazione debba essere interpretato nel senso che ricomprende qualsiasi esponente di spicco della comunità d’affari che opera in Siria, a prescindere dal fatto che detto esponente sia in qualsiasi modo associato o collegato al regime siriano, e indipendentemente dal fatto che tale soggetto tragga vantaggio da o sostenga il regime siriano, il ricorrente chiede che l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC e l’articolo 15, paragrafo 1bis, lettera a), del regolamento n. 36/2012 siano dichiarati inapplicabili nella parte in cui si applicano al ricorrente per il motivo che il criterio di designazione è sproporzionato rispetto agli scopi legittimi sotto altri profili di tali documenti.

____________