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Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 – Equivalenza Manufactory / EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

(Causa T-6/17)1

(«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – Marchio internazionale figurativo anteriore LABELL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001]»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Equivalenza Manufactory, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e M. del Mar Baldares, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: ITM Entreprises SAS (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2016 (procedimento R 690/2016-2), riguardante un procedimento di opposizione tra la ITM Entreprises e la Equivalenza Manufactory.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 ottobre 2016 (procedimento R 690/2016-2) è annullata.

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Equivalenza Manufactury, SL nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

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1     GU C 63 del 27.2.2017.