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Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 – J-M.-E.V. e hijos / EUIPO – Masi (MASSI)

(Causa T-2/17) 1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASSI – Marchio nazionale denominativo anteriore MASI – Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001] – Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e D. Walicka, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Alberto Masi (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Ceriani, S. Giudici e A. Ferreri, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2016 (R 793/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Masi e la J-M.-E.V. e hijos.

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2016 (R 793/2015-1) è annullata.

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla J-M.-E.V. e hijos, SRL.

Il sig. Alberto Masi sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 63 del 27.2.2017.