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Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 – Sharif / Consiglio

(Causa T-5/17) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Pregiudizio alla reputazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, e J. Pobjoy, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, P. Mahnič e V. Piessevaux, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e J. Norris, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 293, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 293, pag. 25), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente e, in via subordinata, la domanda fondata sull’articolo 277 TFUE diretta a ottenere la dichiarazione dell’inapplicabilità dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag.14), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 75), e dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 1), nella misura in cui tali decisioni si applicano al ricorrente

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Ammar Sharif è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute del Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 53 del 20.2.2017.