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Ricorso proposto il 2 aprile 2024 – Al Akhras/Consiglio

(Causa T-176/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Feras Al Akhras (cittadino siriano che ha eletto domicilio, ai fini del presente procedimento, presso gli uffici dei propri rappresentanti in giudizio a Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2024/380 del Consiglio, del 22 gennaio 2024, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 1 , e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/362 del Consiglio, del 22 gennaio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 2 , collettivamente indicati come “le misure impugnate”, nella misura in cui gli atti impugnati includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di notifica – Violazione dell’articolo 32, paragrafo 2 e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, che attua l’articolo 30, paragrafo 2 e paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013;

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione - Violazione dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali - Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione - Mancato soddisfacimento dell’onere della prova - Violazione dei criteri di inserimento enunciati indicati all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, nonché all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011;

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali - Violazione dei diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà d’impresa del ricorrente - Violazione dell’articolo 16 e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 GU L, 2024/380, del 22.1.2024.

1 GU L, 2024/362, del 22.1.2024.