Language of document :

Ricorso proposto il 30 agosto 2007 - Kuiburi Fruit Canning / Consiglio

(Causa T-330/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd (Bangkok, Thailandia) (rappresentanti: F Graafsma e J. Cornelis, avv.ti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 2007, n. 682, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 2007, n. 682 1, in quanto violerebbe l'art. 17, n 3, del regolamento (CE) n. 384/1996 2 e l'art. 6.10.2 dell'accordo OMC 3, avendo respinto la richiesta formulata dalla ricorrente al fine di ottenere un margine individuale di dumping nonostante essa assuma di essere l'unico produttore esportatore ad aver fornito le informazioni necessarie per il calcolo del margine in questione.

In primo luogo, secondo la ricorrente, il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione quando ha sostenuto che erano state presentate più richieste relative al calcolo di un margine individuale.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, dal momento che un solo produttore esportatore ha richiesto il calcolo di un margine individuale, il Consiglio non disponeva del potere discrezionale di stabilire se una disamina individuale potesse rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

In terzo luogo, anche supponendo che il Consiglio goda di tale potere discrezionale, quest'ultimo ha commesso manifesto errore di valutazione nel ritenere che un esame supplementare di un esportatore sarebbe stato indebitamente gravoso, impedendo la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione avendo concluso che il calcolo di un margine individuale di dumping per la ricorrente sarebbe stato discriminatorio nei confronti di altri esportatori non selezionati per il campione.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 2007, n. 682, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159, pag. 14)

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1)

3 - Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1-Allegato 1a - Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (OMC-GATT 1994) - accordo antidumping (GU L 336, pag. 103)