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Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 giugno 2022 – Ismailova/Consiglio

(Causa T-234/22 R)

(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gulbakhor Ismailova (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione, da un lato, di due atti con i quali sono stati modificati i criteri di inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sono oggetto di misure restrittive per via del loro coinvolgimento in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e, dall’altro, di due atti con i quali è stato aggiunto il suo nome in tale elenco. In particolare, la ricorrente chiede, in primo luogo, in via principale, la sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55), nella parte in cui tale atto la riguarda, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3), nella parte in cui tale atto la riguarda, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1); in secondo luogo, in subordine, la sospensione dell’esecuzione della decisione 2022/582, nella parte in cui tale atto la riguarda, del regolamento di esecuzione 2022/581, nella parte in cui tale atto la riguarda, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e g), della decisione 2022/329 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento 2022/330; e, in terzo luogo, che il Consiglio dell’Unione europea sia condannato a versarle la somma di EUR 20 000 a titolo di spese dalla medesima sostenute per la difesa dei propri interessi.

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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