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Impugnazione proposta il 19 febbraio 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 dicembre 2015, causa T-512/12, Front Polisario/Consiglio

(Causa C-104/16 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Altre parti nel procedimento: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, causa T-512/12;

pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto dell’impugnazione in esame, respingendo il ricorso di annullamento, proposto dal Front Polisario (in prosieguo: il «ricorrente»), avverso l’atto controverso , e

condannare il ricorrente alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado nonché nell’ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il Consiglio deduce vari motivi vertenti su errori di diritto.

In primo luogo, il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto affermando che il ricorrente era legittimato ad agire dinanzi al giudice dell’Unione europea.

In secondo luogo, esso sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che la decisione annullata riguardava il ricorrente direttamente e individualmente.

In terzo luogo, esso contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto basando l’annullamento da esso pronunciato su un motivo che non era stato dedotto dal ricorrente e in relazione al quale il Consiglio non ha avuto la possibilità di difendersi.

In quarto luogo, il Consiglio contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’affermare che il Consiglio era tenuto a esaminare, prima di adottare la decisione annullata, la possibile incidenza delle attività di fabbricazione dei prodotti rientranti nell’accordo concluso mediante la decisione impugnata sui diritti dell’uomo della popolazione del Sahara occidentale.

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto affermando che il Consiglio era tenuto a verificare, prima di adottare la decisione impugnata, che non sussistessero indizi di uno sfruttamento, ai sensi dell’accordo concluso mediante la predetta decisione, delle risorse naturali del territorio del Sahara occidentale sottoposto al controllo marocchino tale da essere effettuato a discapito dei suoi abitanti e da violare i loro diritti fondamentali.

In ultimo luogo, il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto mediante l’annullamento parziale della decisione controversa, da cui è conseguita la modifica sostanziale di quest’ultima.

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