Language of document : ECLI:EU:T:2014:912

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 ottobre 2014 (*)

«Clausola compromissoria – Programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica – Contratto di finanziamento di un progetto – Ricorso di annullamento – Nota di addebito – Natura contrattuale della controversia – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Riqualificazione del ricorso – Costi ammissibili»

Nella causa T‑29/11,

Technische Universität Dresden, con sede in Dresda (Germania), rappresentata da G. Brüggen, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da W. Bogensberger e D. Calciu, successivamente da M. Bogensberger e F. Moro, in qualità di agenti, assistiti da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241011712, emessa dalla Commissione il 4 novembre 2010, ai fini del rimborso di una somma pari a EUR 55 377,62 versata alla ricorrente nell’ambito di un contributo finanziario a sostegno di un progetto avviato in base al programma di azione comunitaria nel settore della salute pubblica (2003‑2008),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Technische Universität Dresden, ricorrente, è un istituto di istruzione superiore di diritto pubblico.

2        Il 21 aprile 2004 la ricorrente ha concluso con la Commissione delle Comunità europee, per conto della Comunità europea, un contratto, con il riferimento 2003114 (SI2.377438) (in prosieguo: il «contratto di finanziamento»), relativo al finanziamento del progetto «Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants – Coordinating Party (LiS)» (in prosieguo: il «progetto»), avviato in base al programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica (2003‑2008). La durata del progetto era di 24 mesi, tra il 15 aprile 2004 e il 15 aprile 2006.

3        Il contratto di finanziamento prevedeva la concessione alla ricorrente di sovvenzioni al 60 % del costo totale ammissibile stimato del progetto, limitatamente a un massimale di EUR 327 150.

4        Secondo l’articolo I.8, primo comma, del contratto di finanziamento, la concessione della sovvenzione era disciplinata dalle disposizioni contrattuali, dalle norme comunitarie applicabili e, in subordine, dalla normativa belga riguardante la concessione di sovvenzioni. Inoltre, in forza dell’articolo I.8, secondo comma, di tale contratto, i beneficiari potevano proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, in caso di impugnazione, dinanzi alla Corte avverso le decisioni della Commissione relative all’applicazione delle disposizioni di detto contratto e alle modalità della sua attuazione.

5        Tra il 14 maggio 2004 e il 13 dicembre 2006 la Commissione ha effettuato a favore della ricorrente tre versamenti di importo totale pari a EUR 326 555,84. Tale importo corrispondeva al 60 % del costo totale dichiarato del progetto, che ammontava a EUR 544 259,73.

6        Il 16 e il 17 luglio 2007 la ricorrente è stata oggetto di un audit finanziario.

7        Con lettera dell’11 gennaio 2008, la Commissione ha trasmesso il rapporto di audit alla ricorrente. Tale rapporto menzionava i costi non ammissibili di importo totale pari a EUR 90 829,47. Questo importo corrispondeva alla somma dei costi relativi al personale (EUR 46 125,66), alle prestazioni di servizio (EUR 12 918,45), dei costi amministrativi (EUR 3 030,83) e dei costi connessi alla riserva per imprevisti (EUR 24 341,17), ai quali erano aggiunti i costi indiretti, considerati, anch’essi, inammissibili (EUR 4 413,36). Esso non includeva alcun costo di viaggio, mentre dalle spiegazioni contenute in detto rapporto risultava che le spese di viaggio relative a un incontro organizzato a Cipro nel settembre 2005, di importo pari a EUR 638,04, non erano ammissibili.

8        Conformemente alla raccomandazione del rapporto di audit, la Commissione, nella sua lettera dell’11 gennaio 2008, ha chiesto alla ricorrente il rimborso di un importo pari a EUR 54 497,68, corrispondente alla differenza tra l’aiuto finanziario versato sulla base del costo totale dichiarato dalla ricorrente e la massima partecipazione finanziaria fissata, a seguito dell’audit, nella somma di EUR 272 058,16. La Commissione ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni su tali constatazioni.

9        Con lettera del 20 febbraio 2008, la ricorrente ha accettato di rimborsare EUR 24 763,13, ha contestato determinate osservazioni del rapporto di audit e ha presentato alla Commissione alcuni documenti diretti a dimostrare l’ammissibilità di alcuni dei costi ritenuti inammissibili in detto rapporto.

10      Con avviso di pre‑informazione del 18 febbraio 2009 (in prosieguo: l’«avviso di pre‑informazione»), la Commissione, dopo aver analizzato le osservazioni e i documenti depositati dalla ricorrente, ha portato l’importo inammissibile a EUR 92 296,04. Nell’allegato a detto avviso, essa ha precisato che tale importo comprendeva, in particolare, i costi relativi al personale (EUR 44 156,76), le spese di soggiorno e di trasferta (EUR 3 083,65) e le spese per prestazioni di servizio (EUR 13 270,27) e corrispondeva a un importo totale da recuperare di EUR 55 377,62.

11      Con lettere del 13 e del 31 marzo 2009, la ricorrente ha contestato dette considerazioni e ha presentato documenti supplementari. Essa ha accettato di rimborsare unicamente la somma di EUR 27 309,29.

12      Mediante nota di addebito n. 3241011712, del 4 novembre 2010 (in prosieguo: la «nota di addebito»), notificata alla ricorrente con lettera dell’11 novembre seguente, la Commissione ha reclamato a quest’ultima il rimborso di un importo pari a EUR 55 377,62 prima del 20 dicembre 2010. La ricorrente ha ricevuto detta nota il 15 novembre 2010.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2011, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione entro il termine impartito.

15      A seguito del rinnovo parziale della composizione del Tribunale, la causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore, che è stato poi assegnato alla seconda sezione, alla quale la presente causa è stata conseguentemente attribuita.

16      Con ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2013, l’eccezione d’irricevibilità è stata unita al merito e le spese sono state riservate.

17      Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso che un secondo scambio di memorie non era necessario in quanto il contenuto degli atti di causa era abbastanza completo per consentire alle parti di sviluppare i loro motivi e argomenti nel corso della fase orale.

18      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento nella presente causa e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti. Le parti hanno risposto a tale domanda entro il termine impartito.

19      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 24 giugno 2014.

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la nota di addebito;

–        respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e, in subordine, riqualificare il presente ricorso come ricorso di natura contrattuale ai sensi dell’articolo 272 TFUE;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

22      In udienza, la ricorrente ha precisato, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, che, in caso di riqualificazione del ricorso come ricorso basato sull’articolo 272 TFUE, le sue conclusioni andavano intese nel senso che essa chiedeva sostanzialmente al Tribunale di dichiarare l’ammissibilità delle spese di un importo totale pari a EUR 48 971,84 che la Commissione avrebbe ingiustamente considerato inammissibili, cosicché il credito della Commissione relativo a dette spese sarebbe infondato.

 In diritto

 Sulla competenza del Tribunale e la ricevibilità del ricorso

23      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso di annullamento per il motivo che, sostanzialmente, la nota di addebito non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Essa fa valere che la nota di addebito, da un lato, rientra nell’ambito di un rapporto meramente contrattuale di cui essa è parte integrante e, dall’altro, costituisce un atto preparatorio a un’eventuale procedura di recupero e all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 299 TFUE.

24      In via preliminare, va ricordato che è la parte ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice dell’Unione europea a dover individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato (sentenza del 15 marzo 2005, Spagna/Eurojust, C‑160/03, Racc., EU:C:2005:168, punto 35, e ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑353/10, Racc., EU:T:2011:589, punto 18).

25      Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente presentato una domanda di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. Infatti, da un lato, essa chiede esplicitamente l’annullamento della nota di addebito. Dall’altro, l’articolo 263 TFUE è ripetutamente contemplato sia nell’atto introduttivo del ricorso sia nelle osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

26      Tuttavia, la ricorrente, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e in udienza, ha aggiunto che, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga irricevibile il ricorso di annullamento, tale ricorso potrebbe essere riqualificato come ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE di cui il Tribunale potrebbe conoscere in forza della clausola compromissoria contenuta nell’articolo I.8 del contratto di finanziamento.

27      La Commissione si oppone a una siffatta riqualificazione, sostenendo che il Tribunale non è competente a conoscere di un ricorso proposto dalla ricorrente sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, dal momento che l’articolo I.8 del contratto di finanziamento non può essere qualificato come clausola compromissoria.

28      Ciò considerato, si deve valutare, in un primo tempo, la ricevibilità del presente ricorso alla luce delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE, prima di esaminare, se del caso, in un secondo tempo, se, nell’ipotesi in cui il ricorso di annullamento risultasse irricevibile, tale ricorso possa tuttavia essere riqualificato come ricorso fondato sulle disposizioni dell’articolo 272 TFUE.

 Sulla ricevibilità del ricorso alla luce delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE

29      Secondo la giurisprudenza, gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto meramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti di cui può essere chiesto l’annullamento in forza dell’articolo 263 TFUE (v. sentenza del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, Racc., EU:T:2010:240, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

30      Orbene, risulta dagli elementi del fascicolo che la nota di addebito si inserisce nel contesto del contratto di finanziamento tra la Commissione e la ricorrente, nella misura in cui essa ha ad oggetto il recupero di un credito che trova il proprio fondamento nelle disposizioni di tale contratto.

31      Infatti, in primo luogo, è pacifico che una somma di EUR 326 555,84 è stata versata dalla Commissione alla ricorrente sul fondamento del contratto di finanziamento. In secondo luogo, non è neppure contestato il fatto che la Commissione, come consentitole dall’articolo II.19 di tale contratto, ha effettuato un audit finanziario della ricorrente per quanto concerne il progetto, in esito al quale essa ha constatato l’inammissibilità di una parte dei costi dichiarati. In terzo luogo, dall’articolo II.18.1 di detto contratto emerge che la Commissione è autorizzata a chiedere alla ricorrente di rimborsarle qualsiasi somma indebitamente percepita o della quale il recupero è giustificato in forza del medesimo contratto, cosa che ha fatto chiedendo alla ricorrente, mediante l’invio della nota di addebito, di rimborsarle la somma di EUR 55 377,62. La nota di addebito indica espressamente sia il contratto di finanziamento sia l’avviso di pre‑informazione e precisa che la domanda di rimborso fa seguito all’audit di cui sopra.

32      Il carattere indissociabile della nota di addebito dal contesto contrattuale non è rimesso in discussione dagli argomenti della ricorrente.

33      La ricorrente ritiene che il suo rapporto con la Commissione non possa essere considerato meramente contrattuale, dato che la Commissione si è comportata nei suoi confronti come un’autorità pubblica, in particolare emettendo una nota di addebito che dichiara l’esistenza di un credito con interessi e che è munita della formula esecutiva, e la ricorrente stessa è stata designata, nel contratto di finanziamento, come «beneficiaria». In udienza, la ricorrente ha aggiunto che, pubblicando la nota di addebito, la Commissione era uscita dal contesto contrattuale e si era avvalsa di diritti eccessivi.

34      Tali argomenti non possono essere accolti.

35      Infatti, anzitutto, i rapporti tra la ricorrente e la Commissione sono disciplinati dal contratto di finanziamento e la Commissione si è riservata espressamente, nella nota di addebito, la possibilità di emettere un’ulteriore decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE. Pertanto, come rilevato nei precedenti punti 30 e 31, la Commissione, emettendo la nota di addebito, si è limitata a far valere i diritti riconosciutile dalle disposizioni contrattuali che le consentivano di reclamare il rimborso da parte della ricorrente di somme indebitamente percepite. Per contro, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che la Commissione, adottando tale atto, si sarebbe comportata nei confronti della ricorrente come un’autorità pubblica.

36      Inoltre, nemmeno la designazione della ricorrente come «beneficiaria» della sovvenzione permette di dimostrare che i rapporti tra essa e la Commissione non sono di natura contrattuale e che la nota di addebito è stata emessa dalla Commissione, la quale, al di fuori del contesto contrattuale, agisce come un’autorità pubblica. Infatti, come emerge dalla prima pagina del contratto di finanziamento, tale designazione corrisponde a una mera convenzione di scrittura. In essa è previsto che detto contratto sia concluso tra la Commissione, che agisce per conto della Comunità, e la ricorrente, «in prosieguo designata come principale beneficiario», nonché i beneficiari associati, designati, unitamente alla ricorrente, come i «beneficiari», fermo restando che il presente contratto è stato concluso tra la sola ricorrente e la Commissione.

37      Infine, non possono essere accolti gli argomenti della ricorrente secondo cui la Commissione ha adottato la nota di addebito nell’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico al fine di avvalersi della giurisprudenza in base alla quale l’atto adottato da un’istituzione in un contesto contrattuale deve essere considerato separabile da tale contesto allorché sia stato adottato da detta istituzione nell’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico (v. ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, punto 24 supra, EU:T:2011:589, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, nessun elemento del fascicolo consente di concludere che la Commissione ha agito facendo uso delle sue prerogative di potere pubblico. In particolare, come rilevato nei precedenti punti 30 e 31, la nota di addebito ha come solo scopo quello di far valere diritti che la Commissione trae dalle disposizioni del contratto di finanziamento, cosicché non si può affermare che essa è stata adottata nell’esercizio di prerogative di potere pubblico.

38      Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere, senza che sia necessario esaminare se, come sostiene la Commissione, la nota di addebito costituisca un atto meramente preparatorio, che detta nota non figura tra gli atti di cui può essere chiesto l’annullamento ai giudici dell’Unione sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

39      Ne consegue che il presente ricorso, alla luce delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE, è irricevibile.

 Sulla domanda di riqualificazione del presente ricorso come ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE

40      La ricorrente ritiene, tuttavia, che il presente ricorso possa essere riqualificato come ricorso basato sull’articolo 272 TFUE, di cui il Tribunale può conoscere in forza della clausola compromissoria contenuta nell’articolo I.8 del contratto di finanziamento.

41      La Commissione replica che il Tribunale non può riqualificare il presente ricorso come ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, in quanto il contratto di finanziamento non contiene alcuna clausola compromissoria. Essa ritiene sostanzialmente che l’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento costituisca un mero richiamo alla competenza del Tribunale per conoscere dei ricorsi di annullamento. Secondo la Commissione, infatti, detto articolo riguarda unicamente i ricorsi dei «beneficiari» e non delle parti contraenti. Tale analisi sarebbe confermata dall’articolo II.18.5 del contratto di finanziamento.

42      In primo luogo, riguardo alla possibilità di riqualificare il presente ricorso come ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, se adito con un ricorso di annullamento o con un ricorso di risarcimento danni, sebbene la controversia sia in realtà di natura contrattuale, il Tribunale riqualifica il ricorso se sono soddisfatte le condizioni di tale riqualificazione (sentenza del 19 settembre 2001, Lecureur/Commissione, T‑26/00, Racc., EU:T:2001:222, punto 38; ordinanza del 10 maggio 2004, Musée Grévin/Commissione, T‑314/03 e T‑378/03, Racc., EU:T:2004:139, punto 88, e sentenza CEVA/Commissione, punto 29 supra, EU:T:2010:240, punto 57).

43      Per contro, di fronte ad una controversia di natura contrattuale, il Tribunale ritiene di non poter riqualificare un ricorso d’annullamento sia quando l’esplicita volontà della parte ricorrente di non basare la propria domanda sull’articolo 272 TFUE osta a tale riqualificazione, sia quando il ricorso non si basa su alcun motivo attinente alla violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale di cui trattasi, che si tratti delle clausole contrattuali o delle disposizioni della legislazione nazionale indicata nel contratto (v. sentenza CEVA/Commissione, punto 29 supra, EU:T:2010:240, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

44      Ne consegue che la riqualificazione del ricorso è possibile a condizione che l’esplicita volontà della parte ricorrente non vi si opponga e che almeno un motivo relativo alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale di cui trattasi sia dedotto nel ricorso conformemente alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Queste due condizioni sono cumulative.

45      Nel caso di specie, da un lato, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente chiede espressamente la riqualificazione del presente ricorso come ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE.

46      Dall’altro, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva due motivi, relativi, il primo, a una «violazione del diritto dell’Unione in ragione di una valutazione dei fatti erronea o inesistente» e, il secondo, a una violazione dell’obbligo di motivazione.

47      Sebbene il secondo motivo si basi esclusivamente su considerazioni rientranti in rapporti basati sul diritto amministrativo e sia caratteristico di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, punto 24 supra, EU:T:2011:589, punti 36 e 37), si deve tuttavia osservare che, con il suo primo motivo, la ricorrente contesta sostanzialmente l’inammissibilità al finanziamento da parte dell’Unione di costi relativi al personale, spese di soggiorno e di trasferta nonché di spese per prestazioni di servizio che essa ritiene di aver sostenuto ai fini dell’esecuzione del progetto. Orbene, l’ammissibilità dei costi è definita all’articolo II.14 del contratto di finanziamento, disposizione che la ricorrente ha richiamato nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso. Pertanto, sebbene la ricorrente non si riferisca espressamente a detto articolo II.14 nell’esposizione del primo motivo, l’argomento sollevato a sostegno di quest’ultimo può essere inteso esclusivamente nel senso di mettere sostanzialmente in discussione le valutazioni effettuate dalla Commissione in relazione a detta disposizione. Inoltre, in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, la Commissione non ha contestato che, con tale motivo, la ricorrente le avesse addebitato la violazione dei propri obblighi contrattuali.

48      Ciò considerato, conformemente alla giurisprudenza richiamata nei precedenti punti 42 e 43, occorre riqualificare il presente ricorso come ricorso basato sull’articolo 272 TFUE.

49      In secondo luogo, tuttavia, si deve ricordare che il Tribunale è competente a pronunciarsi, in primo grado, sulle controversie di natura contrattuale proposte dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche solamente in forza di una clausola compromissoria. In mancanza di siffatta clausola, la sua competenza verrebbe estesa al di là delle controversie tassativamente riservategli (ordinanze del 3 ottobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑186/96, Racc., EU:T:1997:149, punto 47, e dell’8 febbraio 2010, Alisei/Commissione, T‑481/08, Racc., EU:T:2010:32, punto 58).

50      La competenza dei giudici dell’Unione a conoscere, in forza di una clausola compromissoria, di una controversia riguardante un contratto deve essere valutata, secondo la giurisprudenza, alla sola luce dell’articolo 272 TFUE e della clausola stessa (sentenza dell’8 aprile 1992, Commissione/Feilhauer, C‑209/90, Racc., EU:C:1992:172, punto 13). Tale competenza costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e deve quindi essere interpretata in senso restrittivo (sentenza del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc., EU:C:1986:501, punto 11). Pertanto, il Tribunale può statuire su una controversia contrattuale solo nel caso in cui le parti intendano espressamente attribuirgli tale competenza [v. sentenza del 16 settembre 2013, GL2006 Europe/Commissione, T‑435/09, Racc(Per estratto), EU:T:2013:439, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, punto 49 supra, EU:T:1997:149, punto 46].

51      Di conseguenza, il Tribunale può conoscere del presente ricorso, come riqualificato nel precedente punto 48, solo quando il contratto di finanziamento contiene una clausola compromissoria che gli conferisce una competenza al riguardo. Pertanto, occorre verificare se detto contratto includa una clausola del genere.

52      In proposito, si deve ricordare che, in base alla giurisprudenza, poiché il Trattato non prescrive alcuna formula particolare da utilizzare in una clausola compromissoria, qualsiasi formula che indichi che le parti intendono sottrarre le loro eventuali controversie agli organi giurisdizionali nazionali per sottoporle agli organi giurisdizionali dell’Unione deve essere ritenuta sufficiente a comportare la competenza di questi ultimi ai sensi dell’articolo 272 TFUE (sentenza del 17 marzo 2005, Commissione/AMI Semiconductor Belgium e a., C‑294/02, Racc., EU:C:2005:172, punto 50).

53      Nel caso di specie, il contratto di finanziamento contiene un articolo I.8, intitolato «Law applicable and competent court» (Diritto applicabile e organo giurisdizionale competente). A norma del secondo comma di tale disposizione, «i beneficiari possono proporre un ricorso contro le decisioni della Commissione relative all’applicazione delle disposizioni [di detto] contratto e alle modalità della sua attuazione dinanzi al [Tribunale] e, in caso di impugnazione, dinanzi alla [Corte]».

54      Ne consegue che la clausola contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento designa il Tribunale come organo giurisdizionale competente in primo grado per qualsiasi ricorso proposto da un beneficiario ai sensi del contratto di finanziamento (in prosieguo: il «beneficiario») (v. supra punto 36) avverso le decisioni della Commissione relative all’applicazione del contratto e alle modalità della sua attuazione.

55      È vero che, in considerazione della sua formulazione, dell’utilizzo dei termini «beneficiari» e «decisioni della Commissione», nonché della non reciprocità della clausola contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento, la quale non investe il Tribunale di alcuna competenza per ricorsi che possono essere proposti nel contesto di detto contratto da parte della Commissione, la redazione di tale clausola differisce da quella delle clausole compromissorie abituali e può generare confusione, come la Commissione ha, del resto, riconosciuto in udienza, laddove essa ricorda il controllo di legittimità effettuato a titolo del ricorso di annullamento istituito all’articolo 263 TFUE.

56      Tuttavia, per quanto sia deplorevole l’ambiguità in tal modo generata dalla redazione atipica della clausola contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento, si deve considerare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tali caratteristiche non ostano alla qualificazione di detta clausola come clausola compromissoria.

57      In proposito, va rilevato, anzitutto, che il titolo dell’articolo I.8 del contratto di finanziamento, vale a dire «Law applicable and competent court», indica subito che l’oggetto della clausola contenuta nel suo secondo comma consiste nel designare l’organo giurisdizionale competente a statuire sulle controversie relative a detto contratto.

58      Così, nel prevedere che i beneficiari possano proporre dinanzi al Tribunale un ricorso in primo grado contro le decisioni della Commissione relative all’applicazione delle disposizioni del contratto di finanziamento e alle modalità della sua attuazione, l’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento investe quest’ultimo, conformemente all’articolo 272 TFUE, di una competenza a conoscere dei ricorsi dei beneficiari nell’ambito di controversie associate a detto contratto.

59      Inoltre, va rilevato che, conformemente all’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento, i ricorsi che possono essere proposti in primo grado dinanzi al Tribunale da parte dei beneficiari riguardano le decisioni della Commissione relative all’applicazione del contratto di finanziamento e alle modalità della sua attuazione, come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione.

60      Rientrano, pertanto, in detta disposizione le decisioni adottate dalla Commissione sul fondamento delle disposizioni del contratto e che sono inscindibili dal rapporto contrattuale, come la nota di addebito di cui trattasi nel presente procedimento.

61      Da un lato, ne consegue che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, la clausola contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento non può essere considerata come un mero richiamo alla competenza del Tribunale a conoscere dei ricorsi di annullamento proposti ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

62      Infatti, oltre alla circostanza che detta clausola non menziona affatto l’articolo 263 TFUE, risulta dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 29 che gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto meramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti di cui può essere chiesto l’annullamento in forza dell’articolo 263 TFUE.

63      Orbene, dato che la clausola contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento, come risulta dai precedenti punti 59 e 60, riguarda in particolare i ricorsi che possono essere proposti contro decisioni o atti come quelli di cui al citato punto 62, l’interpretazione suggerita dalla Commissione, secondo cui l’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento costituirebbe un mero richiamo al ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, comporterebbe un’estensione, per via contrattuale, delle condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento sancite all’articolo 263 TFUE e interpretate dalla giurisprudenza, quando invece tali condizioni sono di ordine pubblico (v. ordinanze del 15 aprile 2010, Makhteshim‑Agan Holding e a./Commissione, C‑517/08 P, EU:C:2010:190, punto 54 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 dicembre 2010, Albertini e a./Parlamento, T‑219/09 e T‑326/09, Racc., EU:T:2010:519, punto 56 e giurisprudenza ivi citata) e non possono, pertanto, essere lasciate nella disponibilità delle parti.

64      Dall’altro lato, contrariamente agli argomenti presentati dalla Commissione in udienza, occorre constatare che, tenuto conto delle considerazioni di cui ai precedenti punti 59 e 60, sarebbe contrario alla lettera della clausola contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento considerare che l’ambito di tale clausola sia limitato ai ricorsi avverso le decisioni che possono essere adottate dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 299 TFUE.

65      Va aggiunto, in proposito, che le decisioni che possono essere adottate ai sensi dell’articolo 299 TFUE sono contemplate specificamente dall’articolo II.18.5 del contratto di finanziamento, citato dalla Commissione. Quest’ultimo informa i beneficiari del fatto che il rimborso degli eventuali pagamenti indebiti possa essere richiesto sulla base di una decisione esecutiva in forza dell’articolo 299 TFUE e che tale decisione sia impugnabile dinanzi al Tribunale. Orbene, oltre alla circostanza che detto articolo II.18.5 del contratto di finanziamento non menzioni affatto l’articolo I.8, secondo comma, del medesimo contratto, occorre rilevare che la Commissione ha omesso di spiegare in che modo l’articolo II.18.5 del contratto di finanziamento confermerebbe la sua lettura restrittiva dell’articolo I.8, secondo comma, di detto contratto. Al contrario, l’esistenza di tale clausola specifica, all’articolo II.18.5 di tale contratto, riguardante gli atti esecutivi, conferma invece che la nozione di «decisione relativa all’applicazione delle disposizioni del contratto», contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del medesimo contratto non fa riferimento a siffatti atti esecutivi che possono essere dissociati dal rapporto contrattuale.

66      Infine, riguardo alla terminologia utilizzata all’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento e, in particolare, ai termini «decisione» e «beneficiario», nonché all’unilateralità della clausola contenuta in detto articolo, si deve ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 52, qualsiasi formula che indichi che le parti intendono sottrarre le loro eventuali controversie agli organi giurisdizionali nazionali per sottoporle agli organi giurisdizionali dell’Unione deve essere ritenuta sufficiente a comportare la competenza di questi ultimi ai sensi dell’articolo 272 TFUE. Pertanto, contrariamente agli argomenti sollevati dalla Commissione al riguardo, la redazione dell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento non impedisce la sua qualificazione come clausola compromissoria.

67      Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si deve concludere, da un lato, che il presente ricorso deve essere riqualificato come ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE e, dall’altro, che il Tribunale è competente a statuire su tale ricorso conformemente all’articolo 272 TFUE e alla clausola compromissoria contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento.

 Sulla fondatezza del ricorso

68      A sostegno del suo ricorso, come riqualificato, la ricorrente solleva due motivi, relativi, in sostanza, il primo, a una valutazione erronea dei fatti in violazione delle disposizioni del contratto di finanziamento e, il secondo, a una violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo, relativo a una valutazione erronea dei fatti in violazione delle disposizioni del contratto di finanziamento

69      Con il primo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver ritenuto inammissibili determinati costi, di importo totale pari a EUR 48 971,84. Si tratta, in primo luogo, dei costi relativi al personale pari a EUR 44 156,76, in secondo luogo, delle spese di soggiorno e di trasferta pari, rispettivamente, a EUR 638,04 e a EUR 1 354,08 e, in terzo luogo, delle spese per prestazioni di servizio pari a EUR 2 822,96.

70      La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo. Essa ritiene, in particolare, che avrebbe avuto il diritto di richiedere alla ricorrente il rimborso di un importo totale di EUR 55 490,39.

–       Osservazioni preliminari

71      In via preliminare occorre ricordare che, secondo un principio fondamentale che disciplina i contributi finanziari dell’Unione, quest’ultima può sovvenzionare unicamente le spese effettivamente sostenute. Pertanto, affinché la Commissione possa svolgere un ruolo di controllo, i beneficiari di tali contributi debbono dimostrare l’effettiva esistenza dei costi imputati ai progetti sovvenzionati, e la comunicazione di informazioni affidabili da parte di tali beneficiari è indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controllo e di prova instaurato per verificare l’adempimento delle condizioni di concessione dei contributi. Non è quindi sufficiente dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una sovvenzione specifica. Il beneficiario dell’aiuto deve altresì fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate in conformità delle condizioni fissate per la concessione del contributo di cui trattasi, in quanto sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese debitamente giustificate. Il suo obbligo di rispettare le condizioni finanziarie stabilite costituisce anzi uno dei suoi impegni essenziali e dunque rappresenta un presupposto dell’attribuzione del contributo finanziario (sentenza del 22 maggio 2007, Commissione/IIC, T‑500/04, Racc., EU:T:2007:146, punto 94; v., in tal senso e per analogia, sentenze del 19 gennaio 2006, Comunità montana della Valnerina/Commissione, C‑240/03 P, Racc., EU:C:2006:44, punti 69, 76, 78, 86 e 97).

72      Poiché la concessione di una sovvenzione è disciplinata, come risulta dall’articolo I.8, primo comma, del contratto di finanziamento, dalle disposizioni contrattuali, dalle norme di diritto comunitario applicabili e, in subordine, dalla normativa belga relativa alla concessione di sovvenzioni, va rilevato che il principio richiamato nel precedente punto 71 è presente nelle disposizioni di tale contratto relative alle modalità di concessione del finanziamento. Così, emerge, in particolare, dagli articoli da I.4.2 a I.4.5, I.5 e da II.15.2 a II.15.4 di detto contratto che la ricorrente è tenuta a presentare alla Commissione, in varie fasi del progetto, i conteggi delle spese ammissibili effettivamente sostenute e la Commissione può eventualmente richiedere la comunicazione di informazioni e di documenti supplementari. È sulla base dei documenti di cui all’articolo II.15.4 del contratto di finanziamento, tra i quali, segnatamente, il conteggio finale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, che la Commissione determina l’importo definitivo della sovvenzione, conformemente all’articolo II.17 di tale contratto e fatte salve informazioni ricevute successivamente nell’ambito di un audit realizzato in forza dell’articolo II.19 del medesimo contratto.

73      In tale contesto, va altresì rilevato che, riguardo ai criteri che determinano l’ammissibilità dei costi, l’articolo II.14.1 del contratto di finanziamento stabilisce quanto segue:

«Per poter essere considerati costi ammissibili dell’azione, questi devono soddisfare i seguenti criteri generali:

–        essere connessi all’oggetto del contratto e previsti nel bilancio di previsione ad esso allegato;

–        essere necessari per la realizzazione dell’azione oggetto del contratto;

–        essere ragionevoli e giustificati e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare riguardo all’economia e all’efficacia dei costi;

–        essere generati nel corso della durata dell’azione definita nell’articolo I.2.2 del contratto;

–        essere effettivamente sostenuti dai beneficiari, registrati nella loro contabilità conformemente ai principi contabili loro applicabili ed essere stati oggetto di dichiarazioni prescritte dalle leggi fiscale e sociali applicabili;

–        essere identificabili e controllabili.

Le procedure di contabilità e di controllo interno dei beneficiari devono consentire una corrispondenza diretta tra, da un lato, i costi e i ricavi dichiarati per l’azione e, dall’altro, i prospetti contabili e i relativi documenti giustificativi».

74      Inoltre, l’articolo II.14.2 del contratto di finanziamento definisce i costi diretti ammissibili nei seguenti termini:

«I costi diretti ammissibili del progetto sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità definite all’articolo II.14.1, possono essere identificati come i costi specifici del progetto direttamente connessi alla sua realizzazione e che possono essere oggetto di un’imputazione diretta. In particolare, sono ammissibili i seguenti costi diretti, purché soddisfino i criteri definiti nel paragrafo precedente:

–        i costi del personale addetto al progetto, corrispondenti ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge compresi nella remunerazione, purché non superino i tassi medi della prassi usuale seguita dai beneficiari in materia di retribuzioni;

–        le spese di viaggio e di soggiorno del personale che partecipa al progetto, a condizione che esse corrispondano alle prassi usuali dei beneficiari in materia di spese di trasferta, o non eccedano i tariffari approvati annualmente dalla Commissione;

–        (…)».

75      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la fondatezza del primo motivo.

–       Sui costi relativi al personale

76      Gli argomenti della ricorrente riguardano i costi relativi al personale concernenti, da un lato, i sigg. C. S. e J. S. (EUR 44 100) e, dall’altro, la sig.ra H. (EUR 56,76).

77      In primo luogo, riguardo ai costi del personale relativi ai sigg. C. S. e J. S., la ricorrente afferma che la Commissione li ha considerati ingiustamente inammissibili. Essa ritiene sostanzialmente di aver dimostrato la partecipazione di tali collaboratori al progetto mediante la comunicazione delle loro pubblicazioni, dei prospetti dei loro lavori, dei supplementi al «Final Technical Implementation Report» (Rapporto finale di esecuzione tecnica) e dei lavori di supporto a presentazioni, che la ricorrente ha trasmesso alla Commissione in seguito al rapporto di audit e ha allegato altresì al suo ricorso.

78      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

79      Va rilevato che né gli argomenti sollevati dalla ricorrente né i documenti da essa prodotti sono idonei a dimostrare la partecipazione dei sigg. C. S. e J. S. al progetto.

80      In primo luogo, l’insieme delle pubblicazioni dei sigg. C. S. e J. S. trasmesse dalla ricorrente risalgono al 2008. Orbene, benché, secondo l’articolo I.1.4 del contratto di finanziamento, il progetto decorresse dal 15 aprile 2004 al 15 aprile 2006 e, in base all’articolo II.14.1 di tale contratto, i costi ammissibili dovessero essere generati durante il progetto, la ricorrente ha omesso di dimostrare che i lavori di preparazione di dette pubblicazioni erano stati effettuati nel periodo di realizzazione di tale progetto. Inoltre, non risulta dalle citate pubblicazioni che, come sostiene la ricorrente, la loro divulgazione sia stata posticipata a causa del sistema di valutazione dei contributi degli autori da parte dei loro pari. Infatti, da un lato, riguardo alla prima pubblicazione, si precisa espressamente che essa è stata presentata per la pubblicazione l’8 febbraio 2008, accettata il 10 aprile 2008 e pubblicata il 6 maggio dello stesso anno. Dall’altro, per quanto concerne le altre pubblicazioni dei medesimi autori, allegate al ricorso, si deve rilevare che esse non contengono alcuna indicazione circa la data di presentazione per la pubblicazione, mentre l’unica menzione della data di pubblicazione, nel 2008, è insufficiente per constatare che dette pubblicazioni sono state preparate nel corso della durata del progetto.

81      In secondo luogo, da un lato, come afferma giustamente la Commissione, i prospetti dei lavori dei sigg. C. S. e J. S. sono stati forniti l’8 febbraio 2008, ovvero in una data successiva alla fine del progetto. Orbene, se il fatto, dedotto dalla ricorrente, che le prove della partecipazione di detti collaboratori siano state ritenute insufficienti nel rapporto di audit consente indubbiamente di giustificare la trasmissione di nuovi elementi di prova dopo la conclusione del progetto, esso non è tuttavia tale da giustificare, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la loro acquisizione a posteriori, due anni dopo detta conclusione. Dall’altro, siffatti prospetti dei lavori si limitano a riprendere l’elenco delle pubblicazioni menzionate nel precedente punto 80, aggiungendo che i sigg. C. S. e J. S. avrebbero partecipato al progetto in qualità di esperti. Orbene, oltre al fatto che, come constatato nel punto 80 supra, la preparazione di tali pubblicazioni nel corso della durata del progetto non è stata dimostrata, un elenco del genere nonché l’indicazione della partecipazione dei sigg. C. S. e J. S. in qualità di esperti, data la loro generalità e in assenza di qualsivoglia precisazione sulle modalità di partecipazione di tali persone al progetto nonché di qualunque prova concreta di questa partecipazione, sono insufficienti.

82      In terzo luogo, i supplementi al «Final Technical Implementation Report» sono stati firmati rispettivamente il 24 e il 25 marzo 2009. Tali documenti si limitano a fornire sostanzialmente le tre indicazioni seguenti. Anzitutto, i sigg. C. S. e J. S. sarebbero stati coinvolti nella realizzazione del progetto in qualità di esperti, fermo restando che sarebbe «ovviamente impossibile» realizzare un progetto di portata europea, come il progetto di cui trattasi, senza beneficiare di una perizia scientifica nei settori della medicina interna e della farmacoterapia nonché in quelli della farmacia, della farmacologia e della nutrizione clinica. Inoltre, i sigg. C. S. e J. S. sarebbero stati coinvolti nella preparazione di lavori, tra cui, in particolare, le pubblicazioni summenzionate. Infine, i sigg. C. S. e J. S. avrebbero fornito consigli nel corso di discussioni. Per queste ultime due indicazioni, detti documenti rinviano a differenti pagine del «Interim Technical Implementation Report» (Rapporto intermedio di esecuzione tecnica) e del «Final Technical Implementation Report».

83      Orbene, da un lato, per i motivi esposti nel precedente punto 81, tali indicazioni generali e successive alla conclusione del progetto sono insufficienti per dimostrare l’effettiva partecipazione dei sigg. C. S. e J. S. a detto progetto. Dall’altro, nella misura in cui tali documenti supplementari rinviano ai due rapporti citati nel punto 82 supra, è giocoforza osservare che questi rapporti non figurano negli atti del presente procedimento, cosicché il Tribunale non è in grado di verificare la fondatezza delle affermazioni della ricorrente al riguardo.

84      In quarto luogo, i documenti comunicati dalla ricorrente in merito ai «lavori di supporto alle presentazioni» effettuati dai sigg.C. S. e J. S. non menzionano alcuna di queste persone e non sono quindi idonei a dimostrare la partecipazione di queste ultime al progetto.

85      Inoltre, risulta dai documenti del fascicolo che né il sig. C. S. né il sig. J. S. abbiano partecipato all’incontro che la ricorrente, nell’ambito del progetto, ha organizzato nel mese di settembre del 2005 a Cipro.

86      Ne consegue che i costi del personale riguardanti i sigg. C. S. e J. S., dato che la ricorrente non ha dimostrato la loro effettiva partecipazione al progetto, devono essere considerati inammissibili.

87      Inoltre, poiché le obiezioni e le prove presentate dalla ricorrente nelle sue lettere del 13 e del 31 marzo 2009 inviate alla Commissione sono state ripetute dinanzi al Tribunale e respinte nei precedenti punti da 80 a 84, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha omesso di prendere in considerazione tali elementi non è idoneo a rimettere in discussione l’inammissibilità dei costi del personale riguardanti i sigg. C. S. e J. S.

88      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto, nel calcolo dell’importo totale inammissibile, della non ammissibilità dei costi del personale, di importo pari a EUR 56,76, riguardanti la sig.ra H.

89      La Commissione replica che, sebbene i costi del personale relativi alla sig.ra H. siano stati considerati ammissibili, occorre, per contro, aggiungere un importo di EUR 2 025,67 al totale dei costi del personale non ammissibili. Dato che quest’ultimo importo, accertato nel rapporto di audit, non è stato contestato dalla ricorrente, l’importo totale di EUR 44 156,76 fissato nell’avviso di pre‑informazione non sarebbe esaustivo.

90      Al riguardo, in primo luogo, si deve constatare che la ricorrente e la Commissione sono concordi nel ritenere che i costi del personale riguardanti la sig.ra H., di importo pari a EUR 56,76, siano ammissibili.

91      In secondo luogo, l’argomento della Commissione, secondo cui l’importo totale di EUR 44 156,76 fissato nell’avviso di pre‑informazione non era esaustivo, è irrilevante. Infatti, anche supponendo che la Commissione fosse stata autorizzata a reclamare il rimborso di un importo dei costi del personale superiore a quello che figurava nella nota di addebito, tale circostanza non potrebbe inficiare la conclusione secondo cui la Commissione ha ingiustamente considerato inammissibili altri costi, vale a dire i costi del personale riguardanti la sig.ra H.

92      Ne consegue che si deve accogliere il presente addebito nella parte relativa ai costi del personale riguardanti la sig.ra H. e, per il resto, respingerlo.

–       Sulle spese di soggiorno e di trasferta

93      La ricorrente contesta l’inammissibilità, da un lato, delle spese di soggiorno di importo pari a EUR 638,04 e, dall’altro, delle spese di trasferta per un importo di EUR 1 354,08.

94      In primo luogo, la ricorrente ritiene di aver dimostrato le spese di soggiorno di 20 partecipanti all’incontro a Cipro. Pertanto, la Commissione, che avrebbe omesso di prendere in considerazione gli elementi da essa dedotti, avrebbe considerato ingiustamente che le spese di soggiorno di importo pari a EUR 638,04 non erano ammissibili. La ricorrente si avvale, al riguardo, di vari documenti annessi al suo ricorso.

95      La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti.

96      Risulta dal rapporto di audit che la ricorrente ha dichiarato spese di soggiorno di importo totale pari a EUR 9 598,04. La Commissione, sulla base dei dati relativi ai tragitti aerei, ha ritenuto che 14 persone avessero trascorso in totale 56 giorni a Cipro. Moltiplicando questo numero di giorni per il tasso giornaliero a Cipro (EUR 160), essa ha rilevato che solo un importo di EUR 8 960 era ammissibile. Pertanto, la Commissione, sia nel rapporto di audit sia nell’avviso di pre‑informazione, ha considerato che la differenza tra detti importi (EUR 638,04) non era ammissibile.

97      Secondo l’articolo II.14.1, quinto trattino, del contratto di finanziamento, per poter essere qualificati come ammissibili, i costi devono, in particolare, essere stati effettivamente sostenuti dal beneficiario.

98      Orbene, in primo luogo, l’elenco dei partecipanti iscritti all’incontro a Cipro, che menzionava i nomi di 20 persone, non è sufficiente né per dimostrare che tutte queste persone hanno effettivamente partecipato a detto incontro, né, a fortiori, per provare che i costi del loro soggiorno sono stati effettivamente sostenuti dalla ricorrente. Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto, da un lato, come afferma giustamente la Commissione, la copia dell’elenco trasmesso dalla ricorrente contiene essa stessa una menzione manoscritta dalla quale risulta che quattro persone non hanno inviato alcuna domanda di rimborso delle spese di viaggio. Dall’altro, nel suo ricorso, la ricorrente rileva che «[l]e spese di soggiorno per detto incontro comprendono altresì le persone che non si sono presentate».

99      In secondo luogo, per quanto riguarda gli altri due documenti forniti dalla ricorrente, che giustificano la presa in carico da parte sua delle spese relative alla sala riunioni nonché delle spese di albergo del professore K., di importo, rispettivamente, pari a EUR 1 010 e a EUR 1 843,96, va osservato che, come sostiene la Commissione, tali giustificativi non sono idonei a stabilire il numero di partecipanti effettivi all’incontro a Cipro. Inoltre, non risulta dagli argomenti della ricorrente che quest’ultima chieda attualmente la presa in carico delle spese relative alla sala riunioni e delle spese di albergo come costi ammissibili.

100    Ne consegue che la ricorrente non presenta alcun elemento che consenta di dimostrare l’ammissibilità delle spese di soggiorno per un importo pari a EUR 638,04. Ciò considerato, l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe omesso di tener conto delle osservazioni e delle prove presentate al riguardo dalla ricorrente nella sua lettera del 31 marzo 2009 deve essere disatteso per gli stessi motivi enunciati nel precedente punto 87.

101    In secondo luogo, la ricorrente ritiene di aver dimostrato l’ammissibilità delle spese di trasferta per un importo di EUR 1 354,08, nel presentare le carte di imbarco di quattro collaboratori.

102    In proposito, è sufficiente constatare che dagli atti presentati dalla Commissione emerge che quest’ultima riconosce l’ammissibilità delle spese di trasferta per un importo di EUR 1 354,08, come confermato, inoltre, espressamente, in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza.

103    Ne consegue che si deve accogliere il presente addebito nella parte relativa alle spese di trasferta e, per il resto, respingerlo.

–       Sui costi delle prestazioni di servizio

104    Per quanto concerne i costi delle prestazioni di servizio, la ricorrente fa valere, da un lato, che le spese relative alla stampa dell’articolo «Public Health responses to extreme weather events» (Interventi nell’ambito della salute pubblica in caso di fenomeni meteorologici estremi; in prosieguo: l’«articolo “Public Health responses”») sono state finanziate dall’Organizzazione mondiale della salute (OMS) fino all’importo di EUR 3 522,86, come risulta dall’estratto conto che essa ha prodotto, cosicché la somma rimanente di EUR 2 471,14 è ammissibile. Dall’altro, il calcolo da parte della Commissione dei costi non ammissibili sarebbe erroneo, in quanto l’importo inizialmente fissato in EUR 12 918,45 nel rapporto di audit è stato portato, nell’avviso di pre‑informazione, a EUR 13 270,27, senza alcuna spiegazione per tale aumento.

105    La Commissione replica che i costi delle prestazioni di servizio di importo pari a EUR 12 918,45 sono inammissibili, compreso l’importo di EUR 2 471,14, che la ricorrente ritiene ammissibile, poiché tale importo è incomprensibile e insufficientemente dimostrato.

106    In primo luogo, riguardo alla differenza tra gli importi inammissibili per prestazioni di servizio riportati nel rapporto di audit (EUR 12 918,45) e nell’avviso di pre‑informazione (EUR 13 270,27), si deve ricordare che la Commissione, nel suo controricorso, basa la propria argomentazione su un importo totale inammissibile di detti costi di EUR 12 918,45. Ne consegue che la Commissione, come, del resto, ha confermato in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, ammette che la differenza tra i due importi, ovvero EUR 351,82, è ammissibile.

107    Pertanto, si deve accogliere l’argomento sollevato al riguardo dalla ricorrente e constatare l’ammissibilità di un importo di EUR 351,82 come costi delle prestazioni di servizio.

108    In secondo luogo, per quanto concerne le spese di stampa dell’articolo «Public Health responses», va rilevato che gli elementi risultanti dagli atti del presente procedimento, vale a dire l’accordo concluso dalla ricorrente con l’OMS per l’esecuzione dei lavori relativi a detto articolo e un estratto conto che attesta il ricevimento, da parte della ricorrente, di una somma di EUR 3 522,86, non sono idonei a dimostrare l’ammissibilità dell’importo di EUR 2 471,14.

109    Infatti, detti documenti consentono unicamente di constatare che la ricorrente, in base all’accordo che aveva concluso con l’OMS per l’esecuzione dei lavori relativi all’articolo, doveva, in particolare, redigere l’articolo «Public Health responses» e presentarlo all’European Journal of Public Health (Giornale europeo della salute pubblica) e che aveva ricevuto dall’OMS la somma di EUR 3 522,86. Per contro, tali documenti non consentono di dimostrare né il modo in cui è stata utilizzata detta somma né il fatto che i costi rimanenti di EUR 2 471,14 siano stati effettivamente sostenuti dalla ricorrente.

110    Orbene, secondo l’articolo II.14.1 del contratto di finanziamento, per essere ammissibili, i costi non solo devono essere effettivamente sostenuti dal beneficiario, ma, come fa valere giustamente la Commissione, devono essere anche identificabili e controllabili.

111    Inoltre, in base alla medesima disposizione, per essere ammissibili, i costi devono essere connessi all’oggetto del contratto di finanziamento. Orbene, non risulta dai documenti forniti dalla ricorrente che la redazione dell’articolo «Public Health responses» si sia effettivamente inserita nel progetto finanziato da detto contratto.

112    Ne consegue che, riguardo ai costi delle prestazioni di servizio, occorre dichiarare ammissibile un importo di EUR 351,82 e, per il resto, respingere l’addebito sollevato dalla ricorrente.

113    Tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve constatare che la ricorrente, con il primo motivo, ha dimostrato l’ammissibilità di un importo totale di EUR 1 762,66, corrispondente alla somma dei costi del personale relativi alla sig.ra H. (EUR 56,76), di determinate spese di trasferta (EUR 1 354,08) e di taluni costi delle prestazioni di servizio (EUR 351,82).

114    Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui essa avrebbe avuto il diritto di richiedere alla ricorrente il rimborso di un importo totale di EUR 55 490,39, ovvero di un importo superiore a quello reclamato nella nota di addebito.

115    Infatti, detto argomento è inoperante per gli stessi motivi esposti nel precedente punto 91.

116    Inoltre, anche supponendo che, con tale argomento, la Commissione intenda adire il Tribunale di una domanda riconvenzionale e che il Tribunale, malgrado la formulazione della clausola compromissoria, sia competente a statuire su tale domanda, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui, nel sistema degli strumenti di tutela legale del diritto dell’Unione, la competenza a statuire su un ricorso nel procedimento principale implica l’esistenza di una competenza a statuire su qualsivoglia domanda riconvenzionale proposta nel corso del medesimo procedimento che derivi dallo stesso atto o dal medesimo fatto che costituisce oggetto del ricorso (v. ordinanza del 27 maggio 2004, Commissione/IAMA Consulting, C‑517/03, EU:C:2004:326, punto 17 e giurisprudenza ivi citata), detta domanda riconvenzionale sarebbe comunque irricevibile alla luce dei requisiti dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Infatti, una domanda del genere non risulta con la dovuta chiarezza né dagli atti presentati dalla Commissione né dalle osservazioni formulate da quest’ultima in udienza e non è affatto suffragata da argomenti ed elementi di prova che mettano il Tribunale in grado di valutare la sua fondatezza e che consentano alla ricorrente di preparare la sua difesa.

117    Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve accogliere parzialmente il primo motivo nella parte diretta a dimostrare l’ammissibilità dei costi del personale relativi alla sig.ra H. (EUR 56,76), di determinati costi di trasferta (EUR 1 354,08) e di taluni costi delle prestazioni di servizio (EUR 351,82) e, per il resto, respingerlo.

 Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione

118    Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che la nota di addebito è inficiata da un difetto di motivazione.

119    La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

120    L’obbligo di motivazione che la ricorrente afferma essere stato violato grava sulla Commissione a norma dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Esso, tuttavia, concerne solamente le modalità di azione unilaterali di tale istituzione e non si impone quindi alla Commissione in forza del contratto di finanziamento (v., in tal senso, sentenza del 25 maggio 2004, Distilleria Palma/Commissione, T‑154/01, Racc., EU:T:2004:154, punto 46).

121    Di conseguenza, il motivo relativo all’insufficienza di motivazione è inoperante nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, poiché un’eventuale violazione di tale obbligo è ininfluente sugli obblighi incombenti alla Commissione in forza del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2009, Commissione/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, EU:T:2009:171, punti 117 e 118, e dell’11 dicembre 2013, EMA/Commissione, T‑116/11, Racc., EU:T:2013:634, in fase di impugnazione, punto 275).

122    Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui, in forza della giurisprudenza, tenuto conto del fatto che una decisione di ridurre l’importo di un contributo finanziario dell’Unione determina gravi conseguenze per il destinatario di detto contributo, la sua motivazione deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all’ammontare inizialmente approvato (sentenza del 17 settembre 2003, Stadtsportverband Neuss/Commissione, T‑137/01, Racc., EU:T:2003:232, punto 53). Infatti, tale giurisprudenza non è pertinente nel caso di specie, in quanto, a differenza del presente procedimento, il contributo finanziario di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Stadtsportverband Neuss/Commissione (EU:T:2003:232) non era stato concesso in forza di un contratto, bensì in virtù di una decisione adottata dalla Commissione a seguito di una domanda presentata in tal senso dallo Stadtsportverband Neuss eV, e il Tribunale era adito, in detto procedimento, di un ricorso di annullamento della decisione della Commissione che ordinava una restituzione parziale di detto contributo finanziario.

123    Ne consegue che il secondo motivo sollevato dalla ricorrente deve essere respinto in quanto inoperante.

124    Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve accogliere parzialmente il ricorso nella parte diretta a far constatare l’ammissibilità dei costi del personale relativi alla sig.ra H. (EUR 56,76), di determinati costi di trasferta (EUR 1 354,08) e di taluni costi per prestazioni di servizio (EUR 351,82) e, per il resto, respingerlo.

 Sulle spese

125    A norma dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

126    Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto in udienza che la Commissione sia condannata a sopportare comunque, anche in caso di rigetto del ricorso, tutte le spese, in quanto la formulazione ambigua dell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento l’aveva indotta in errore sui mezzi di contestazione giurisdizionale di cui disponeva.

127    Tuttavia, va ricordato che la ricorrente aveva inizialmente basato il proprio ricorso sulle disposizioni dell’articolo 263 TFUE e che solo in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione essa si è avvalsa della clausola contenuta nell’articolo I.8, secondo comma, del contratto di finanziamento chiedendo al Tribunale di riqualificare il ricorso come ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE. Ne consegue che la formulazione ambigua della clausola, per quanto deplorevole possa essere, non è stata in alcun modo all’origine della proposizione di un ricorso basato inizialmente sulle disposizioni dell’articolo 263 TFUE. Del resto, detta clausola non ha assolutamente impedito la riqualificazione di tale ricorso come ricorso basato sull’articolo 272 TFUE e la valutazione da parte del Tribunale della sua fondatezza.

128    Ciò considerato, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese del presente procedimento, conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I costi del personale relativi alla sig.ra H. di importo pari a EUR 56,76, i costi di trasferta ammontanti a EUR 1 354,08 e i costi per prestazioni di servizio di EUR 351,82 sostenuti dalla Technische Universität Dresden nell’ambito dell’esecuzione del contratto con il riferimento 2003114 (SI2.377438), relativo al finanziamento del progetto «Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants – Coordinating Party (LiS)», avviato in base al programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica (2003‑2008), sono ammissibili, cosicché il credito della Commissione europea relativo a detti importi e inserito nella nota di addebito n. 3241011712, del 4 novembre 2010, è infondato.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Technische Universität Dresden è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.